REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2009, n. 18

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in materia di promozione delle attivita’ nel settore dello spettacolo in Toscana»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 14 del 29 aprile 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana

il seguente regolamento:

Visto l’art. 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle
strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana.
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in materia
di promozione delle attivita’ nel settore dello spettacolo in
Toscana») ed in particolare l’art. 9;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 29 gennaio 2009;
Visti i pareri delle strutture di cui all’art. 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale n.
17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale»);
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 174
del 16 marzo 2009;
Visto il parere delle Commissioni consiliari III e V espresso
nella seduta del 1° aprile 2009;
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso
nella seduta del 20 marzo 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2009, n.
293;
Considerato quanto segue:
1. Per garantire uniformita’ di disciplina su tutto il
territorio della Regione e la qualita’ della promozione del
territorio, si ritiene necessario precisare nel regolamento che i
soggetti che possono costituire il comitato promotore si impegnino a
rispettare gli standards minimi di qualita’;
2. La disciplina uniforme della gestione della strada da parte
dei comitati e’ considerata una priorita’ per la realizzazione delle
finalita’ della legge, e’ necessario pertanto introdurre l’adozione
da parte di ciascun comitato di un regolamento di gestione;
3. Al fine di garantire la trasparenza ed un piu’ efficace
controllo sono previsti specifiche regole e determinati contenuti per
la elaborazione del regolamento di gestione;
4. L’immagine uniforme e coordinata di tutte le strade
riconosciute dalla Regione costituisce una delle finalita’ principali
della legge, pertanto e’ necessario definire con apposito atto il
logo-cornice e stabilire l’installazione della segnaletica lungo
tutto il percorso;

Si approva il presente regolamento
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all’art. 9
della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle strade
della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche
alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in materia di
promozione delle attivita’ nel settore dello spettacolo in Toscana»).

Art. 2

Standards minimi di qualita’ degli operatori economici

1. Gli operatori economici presenti nella zona geografica delle
strade di cui all’art. 2 della legge regionale n. 10/2008 e che
partecipano al comitato promotore, devono produrre secondo gli
standards minimi di qualita’ previsti nel regolamento per la gestione
della strada e, se esiste un disciplinare di produzione, operare nel
rispetto di esso.

Art. 3

Standards minimi di qualita’ dei soggetti di cui
all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) legge regionale n. 10/2008

1. I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e)
della legge regionale n. 10/2008 presenti nella zona geografica della
strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a
esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e
sulle risorse ambientali e culturali della strada.

Art. 4 Standards minimi di qualita’ dell’attivita’ degli enti locali 1. Gli enti locali che hanno il loro territorio interessato anche parzialmente dall’itinerario della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a: a) svolgere un’attivita’ di comunicazione e promozione della strada; b) esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse ambientali e culturali della strada.

Art. 5 Domanda di riconoscimento della strada (art. 9, comma 2, lettere a) e b) legge regionale n. 10/2008) 1. La domanda di riconoscimento di cui all’art. 3, comma 4 della legge regionale n. 10/2008 e’ presentata, di norma, con modalita’ telematiche dal comitato promotore alla competente struttura della Giunta regionale che provvede al riconoscimento con proprio atto entro il termine di sessanta giorni. 2. Le modalita’ telematiche sono disciplinate con atto della Giunta regionale, in forma standardizzata ed interoperabile con il sistema informativo regionale. 3. Alla domanda e’ allegato un progetto organico ed integrato predisposto ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 10/2008 contenente: a) una relazione che evidenzia le finalita’ turistiche, culturali ed economiche e le modalita’ di realizzazione delle stesse; b) l’individuazione: 1) dei luoghi della produzione e commercializzazione; 2) dei luoghi di formazione degli operatori e degli artisti; 3) delle botteghe di scuola artigiane; 4) dei musei e delle raccolte; 5) dei centri di documentazione e degli archivi storici della produzione; 6) dei luoghi di esposizione permanente o temporanea; 7) del sito o dei siti di estrazione e produzione delle materie prime. 4. Alla domanda e’ allegata inoltre la seguente documentazione: a) una cartografia in scala non inferiore ad 1:50.000 che individua il percorso della strada e del territorio ad essa afferente; b) il regolamento per la gestione della strada di cui all’art. 8; c) una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal rappresentante legale del comitato promotore che attesti il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 4 della legge regionale n. 10/2008; d) l’elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore e relativa dichiarazione di adesione debitamente sottoscritta; e) la bozza del logo della strada rispondente ai parametri previsti dalla Regione; f) il nome della strada.

Art. 6 Immagine coordinata delle strada (art. 9, comma 2, lettera f) legge regionale n. 10/2008) 1. L’immagine coordinata della strada si realizza mediante l’installazione lungo il percorso della strada di apposita segnaletica. 2. La segnaletica, approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale, deve essere identificata ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), e dell’art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 3. Al fine di offrire un’immagine coordinata ed unitaria delle varie strade, il dirigente della competente struttura regionale definisce il logo-cornice, in armonia grafica con i loghi delle altre strade tematiche riconosciute dalla Regione.

Art. 7

Tipologie e caratteristiche dell’attivita’ di comunicazione

1. L’attivita’ di comunicazione comprende tutte le azioni
finalizzate a far conoscere i prodotti valorizzati dalla strada
insieme alle risorse ambientali culturali e sociali del territorio
della strada, anche attraverso la predisposizione di un centro
espositivo e di un centro di documentazione e di informazione.
2. L’attivita’ di comunicazione, in particolare, e’ finalizzata
alla realizzazione e alla diffusione di materiale
tecnico-informativo, sia cartaceo che telematico.
3. L’attivita’ di comunicazione puo’ essere svolta dal comitato
di gestione oppure da organismi legalmente rappresentanti di
associazioni di strade che perseguono lo scopo di promuovere e
valorizzare l’insieme delle strade della Toscana ed il relativo
territorio.

Art. 8 Regolamento per la gestione della strada 1. Il comitato promotore adotta il regolamento per la gestione della strada. il regolamento prevede: a) la descrizione dei prodotti della strada; b) le modalita’ di adesione e di esclusione; c) la definizione degli standards minimi di qualita’ previsti dall’art. 2; d) l’impegno a fare rispettare ai propri aderenti gli standards minimi di qualita’ previsti agli artt. 2, 3 e 4; e) l’obbligo dei soggetti aderenti di segnalare tempestivamente le variazioni rispetto ai servizi offerti; f) l’obbligo dei soggetti aderenti di comunicare, ogni anno, alla scadenza fissata dal comitato di gestione, le variazioni relative ai periodi e orari di apertura, alle condizioni praticate per la vendita dei prodotti, ed ai dati relativi alla affluenza di turisti; g) le modalita’ di gestione degli spazi espositivi; h) le forme di utilizzazione del logo della strada e per la realizzazione del materiale promozionale relativo alla strada da parte dei singoli aderenti.

Art. 9
Modalita’ ed esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle
condizioni necessarie per il riconoscimento della strada (art. 9,
comma 2, lettera c) legge regionale n. 10/2008).
1. La Giunta regionale svolge la vigilanza ed il controllo sul
comitato di gestione e sul rispetto da parte dello stesso delle
condizioni per il riconoscimento della strada.
2. A tal fine il comitato di gestione invia alla competente
struttura della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno una
relazione programmatica sulle attivita’ da svolgere nel corso
dell’anno corredata dall’elenco dei componenti aggiornato al 31
dicembre dell’anno precedente. La relazione e’, inoltre, corredata
dalla indicazione dei componenti degli organi del comitato di
gestione qualora siano intervenute delle variazioni rispetto alla
composizione originaria o alla precedente relazione.
3. Il comitato di gestione invia, entro il 31 maggio di ogni
anno, alla competente struttura della Giunta regionale una relazione
amministrativa e finanziaria delle attivita’ svolte nel corso
dell’anno precedente.

Art. 10
Contenuti e modalita’ di presentazione della domanda per l’accesso
dei contributi, rendicontazione, controlli e revoca (art. 9, comma
2, lettere d) ed e) legge regionale n. 10/2008).
1. Le domande di contributo di cui all’art. 5 della legge
regionale n. 10/2008 sono presentate secondo le modalita’ previste
dagli appositi bandi che disciplinano anche le modalita’ di
rendicontazione.
2. Nei bandi sono specificati i casi e le modalita’ di revoca
totale o parziale in conformita’ al presente regolamento ed alla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi
regionali in materia di attivita’ produttive).
3. Gli ulteriori benefici economici cui puo’ accedere il comitato
di gestione, nel rispetto dei requisiti richiesti, sono previsti
dall’art. 8 della legge regionale n. 10/2008.
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana..

Firenze, 22 aprile 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0462&tmstp=1260865246976

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