Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4840 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione B.R., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 30.10.2009, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 24.9.2004 per i reati di riciclaggio di un’autovettura (capo a), soppressione delle targhe originarie dello stesso veicolo (capo c), ricettazione di documenti assicurativi (capo d) dichiarò la prescrizione del reato di cui al capo c) e ridusse la pena infintagli, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Con l’unico motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), per avere i giudici territoriali illogicamente escluso il coinvolgimento dell’imputato nel reato presupposto, cioè il furto dell’autovettura "riciclata", nonostante le puntuali indicazioni fornite al riguardo dalla difesa.

Prima della discussione del ricorso, questa Corte rigettava l’istanza di rinvio del difensore per tardiva deduzione dell’impedimento allegato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero, correttamente i giudici di appello hanno escluso che il ricorrente abbia fornito la prova del proprio coinvolgimento nel reato presupposto, perchè nella sostanza, a parte la generica e apodittica indicazione che il luogo in cui era avvenuto il furto dell’autovettura poi riciclata si sarebbe trovato vicino all’abitazione dello stesso ricorrente, le altre circostanze sottolineate in ricorso (cioè l’identità del modello e del colore dell’autovettura proveniente da furto rispetto ad altra già di proprietà del ricorrente rimasta gravemente danneggiata a seguito di un incidente), sono significative di un interesse del ricorrente al reperimento di un veicolo sul quale trasferire i dati identificativi di quello danneggiato che poteva essere perseguito indifferentemente tanto con il furto "diretto" che con la ricettazione (poi "evolutasi" in riciclaggio) di altro veicolo con caratteristiche analoghe. Le indicazioni più congrue alle tesi difensive avrebbero dovuto invece riguardare particolareggiatamente le circostanze di tempo e di luogo e le modalità del furto dell’autovettura poi oggetto di contraffazione, in difetto di che del tutto legittimamente la Corte di merito non ha "preso in considerazione" (rectius ha disatteso), prospettazioni di parte interessate e soltanto ipotetiche.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Rigetta preliminarmente l’istanza di rinvio per concomitante impegno del difensore, trattandosi di impegno tardivamente dedotto (già noto quanto meno dal 28.12.2010, come da istanza allegata diretta alla cancelleria della Corte di Appello).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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