Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4836 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 5.12.2007, il G.U.P. del Tribunale di Napoli dichiarò M.V. responsabile dei reati di ricettazione e riciclaggio, unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, con la diminuente per il rito – lo condannò alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 12.3.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione del termine di giorni 20 di cui all’art. 415 bis c.p.p., già eccepita in primo grado ed in appello.

Il mancato rispetto del termine comporta la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dopo il rigetto dell’eccezione di nullità da parte del G.U.P. fu richiesto il giudizio abbreviato, così sanando ogni eventuale nullità a regime intermedio.

Questa Corte ha infatti affermato che persino l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (e quindi a maggior ragione il mancato rispetto dei termini) determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell’imputato della richiesta di giudizio abbreviato. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25153 del 4.5.2010 dep. 2.7.2010 rv 247777).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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