T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1192 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi degli artt.87 e 114 cod. proc.amm., è stata chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.5396/02: pronunciata, da questo Tribunale (sez. I. bis), l’8.4.2002.

Nella Camera di Consiglio del 19.1.2011, trattenutosi il predetto ricorso in decisione, se ne constata l’intrinseca fondatezza.

Al riguardo; premesso

che la cennata sentenza (confermata, "in toto", dal Consiglio di Stato) è stata regolarmente portata a conoscenza della parte soccombente e

che, stante il protratto inadempimento di questa, gli interessati hanno provveduto alla notifica di una rituale diffida,

si constata come – a tutt’oggi (ancorché il termine assegnato in tale atto sia ampiamente scaduto) – il Dicastero della Difesa non ha fornito alcuna prova di aver integralmente ottemperato ai suoi doveri: sostanziatisi nella necessità di assicurare l’iscrizione dei ricorrenti nel Fondo di previdenza ENPAS (ora INPDAP) con decorrenza dal momento in cui – per ciascuno di essi – è stato adottato (al conseguimento della posizione di sottufficiale) il sistema di retribuzione "a stipendio".

Ciò posto; il Collegio (nel ribadire, con ogni conseguenza in ordine alle spese dell’attuale fase del giudizio, la fondatezza del ricorso in esame) non può – appunto – che determinarsi a dichiarare l’obbligo di detto Dicastero di attivarsi nel senso testé indicato entro il termine di 60 giorni: decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

Per intuitive esigenze di economia processuale, si reputa opportuno nominare – sin d’ora – un Commissario "ad acta" (individuato nella persona del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa): incaricato di sostituirsi, nei successivi 30 giorni, all’Amministrazione soccombente qualora questa risulti ancora inottemperante alla scadenza del termine (bimestrale) assegnatole.
P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa (e, per esso, al Ministro "pro tempore") di provvedere ai sensi – e nei termini – di cui in motivazione: con l’avvertenza che, in difetto, si determinerà – in sua vece – il Commissario "ad acta" testé nominato;

condanna tale Dicastero al pagamento delle spese del(la presente fase del) giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *