Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito immediatamente e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti.
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità reso dalla commissione per gli accertamenti sanitari nel concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale. La commissione ha giudicato il ricorrente affetto da Note di immaturità", attribuendo il coefficiente 2 all’appartato somatofunzionale PS.
L’interessato deduce le seguenti censure:
a)la commissione ha omesso di fornire una chiara motivazione volta ad esplicitare le ragioni che rendono il ricorrente inidoneo ad espletare il servizio al quale aspira;
b)il tipo di motivazione adottato (Note di immaturità), non consente di comprendere e verificare la piena rispondenza della negativa determinazione ai parametri normativi prefissati;
c)l’art. 10, c. 7 del bando di concorso dispone che in caso di non idoneità il giudizio deve recare l’indicazione del motivo;
d)la commissione avrebbe dovuto dare un minimo di contezza sul tipo di disturbo funzionale rilevato a carico del ricorrente, per apprezzarne l’incompatibilità con l’arruolamento;
e)il ricorrente non risulta soffra o abbia sofferto in passato di una qualche turba psichiatrica;
f)il giudizio di inidoneità è in contrasto con le precedenti valutazioni e giudizi eccellenti ottenuti dal ricorrente durante il servizio nell’esercito.
Con ordinanza n. 1645/2010 sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.
L’incombente è stato assolto.
Il ricorso è infondato.
La motivazione sottesa al giudizio si evince per relationem dalla documentazione istruttoria e costituisce lo scontato esito delle relative risultanze tecniche.
Il giudizio "Note di immaturità" afferisce alla struttura della personalità nelle sue componenti intellettiva, comportamentale e di iperemotività.
L’amministrazione è pervenuta al divisato giudizio facendo applicazione della direttiva tecnica 5/12/2005 secondo cui va attribuito il coefficiente 2 al parametro psiche in presenza di "un normale assetto della struttura della personalità, nelle sue componenti intellettiva, comportamentale con lievi note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere, tali comunque da non pregiudicare l’adattamento alla vita militare".
Orbene, se tale coefficiente può comportare l’idoneità al servizio militare incondizionato non altrettanto è a dirsi avuto riguardo all’adattamento alla vita militare rispetto al ruolo specifico che il candidato dovrà ricoprire. In questo secondo caso, infatti, l’amministrazione fa applicazione dell’altra direttiva 5/12/2005, sulle imperfezioni ed infermità, richiamata espressamente nel bando di concorso (cfr art. 10). Per effetto del combinato disposto della direttiva citata e dell’art. 10 del bando di concorso, il coefficiente pari o superiore a 2 al parametro PS è motivo di incompatibilità al servizio nell’arma dei Carabinieri.
D’altronde, la circostanza che un soggetto sia stato giudicato idoneo al servizio militare (per assenza di imperfezioni e infermità che sono cause di non idoneità assoluta al servizio militare: art. 16 comma "n" della relativa direttiva tecnica) non contraddice il giudizio di non idoneità quale carabiniere effettivo VFP4 (reso ai sensi della diversa direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare) poiché l’anomalia riscontrata nel caso specifico è stata giudicata di entità non così rilevante, sul piano clinico, da costituire impedimento all’assolvimento del compiti genericamente previsti dal servizio militare ma comunque tale da inficiarne l’arruolamento quale VFP4 in ragione di "Note di immaturità".
Va soggiunto, che il comma 8 dell’art. 10 del bando chiarisce quali sono le cause di inidoneità. Ebbene, nel verbale l’amministrazione non ha fatto altro che rendere la motivazione (di inidoneità) in perfetta aderenza alla clausola del citato comma 8.
La circostanza che il ricorrente non abbia mai sofferto in passato di turbe psichiatriche è del tutto irrilevante trattandosi, in questa sede, di un giudizio sanitario funzionale all’adattabilità del candidato al contesto, all’ambiente ed alla vita militare.
In ordine ai precedenti di carriera, il Collegio osserva che si tratta di elementi di fatto che si pongono, per contenuti e finalità, al di fuori dall’orbita causale con il giudizio sanitario attenendo, il primo, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di autocontrollo) ed il secondo agli aspetti caratteriali e della personalità valutati con specifico riferimento al servizio che dovrà essere svolto a seguito dell’arruolamento.
In conclusione, per tutto quanto sopra argomentato, il Collegio reputa il ricorso in esame infondato mentre le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.