Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.
Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di avere partecipato, in qualità di VFP1 al concorso per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale – impugna il giudizio di non idoneità, e di esclusione dal suddetto concorso, reso dalla commissione per gli accertamenti sanitari con la seguente motivazione: "… Tratti di immaturità che comporta l’attribuzione del coefficiente 3 all’apparato somatofunzionale PS – DM n. 114/2000 e relativa direttiva tecnica applicativa del 5/12/2005…".
Come seguono le censure articolate in ricorso:
a)non è dato sapere in cosa consiste tale anomalia né come si sia pervenuti a tale valutazione;
b)il contrastato giudizio è contraddetto dai pareri ed informative espressi:
dalle commissioni mediche che hanno sottoposto a visita il ricorrente in occasione dell’arruolamento nell’Esercito;
dal DMML di Cagliari in data 26/7/2010;
dalla ASL di Nuoro in pari data, dal quale risulta che il ricorrente, sottoposto a valutazione psicodiagnostica WAIS, è perfettamente idoneo al servizio militare mostrando un Q.I. di 118/100 corrispondente ad una intelligenza mediosuperiore;
dal comandante dello Squadrone "S. Tramontano" in data 23/7/2010;
c)la anomalia riscontrata al ricorrente non risulta codificata tra le ipotesi di esclusione dal concorso di cui all’Allegato 1 del D.M. n. 114/2000.
Nella camera di consiglio del 6 ottobre il difensore del ricorrente ha dichiarato di avere notificato motivi aggiunti mediante i quali ha impugnato la graduatoria del concorso. L’avvocatura erariale ha chiesto termini a difesa. La causa è stata rinviata al 20 ottobre 2010.
Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato anche la graduatoria del concorso, con relativo decreto di approvazione del 17 settembre 2010, deducendo avverso di essa illegittimità derivata dal provvedimento impugnato con ricorso principale.
Con ordinanza n. 1441/2010 la Sezione ha chiesto all’amministrazione una documentata relazione di chiarimenti.
L’incombente è stato assolto.
Il ricorso è infondato.
Si è potuto evincere in atti, che l’accertamento sanitario è stato condotto sulla base delle procedure indicate nelle norme vigenti, nel rispetto del relativo protocollo metodologico scientifico e facendo corretta applicazione della normativa tecnica di riferimento ( D.M. n. 114/2000 e direttiva applicativa 5/12/2005).
La valutazione del candidato è avvenuta dunque, a quanto consta dalla versata documentazione, in linea con il protocollo tecnico e metodologico di riferimento, tenuto conto della specificità dell’accertamento teso a valutare il possesso dei requisiti previsti dal "profilo sanitario" per aspiranti al ruolo Appuntati e Carabinieri effettivi evocato nel bando di concorso.
Diversamente da quanto sostenuto in tesi dal ricorrente (secondo cui la anomalia riscontratagli non risulterebbe codificata tra le ipotesi di esclusione dal concorso di cui all’Allegato 1 del D.M. n. 114/2000), l’amministrazione ha fatto, nella fattispecie, corretta e doverosa applicazione, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, della direttiva tecnica 5/12/2005 recante il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare. Tale direttiva prevede l’attribuzione del coefficiente 2 al parametro Psiche (PS) a fronte del "normale assetto della struttura di personalità nelle sue componenti intellettiva, comportamentale, con lievi note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere… tali da non pregiudicare l’adattamento alla vita militare".
Questo profilo (che non evidenzia, si badi, alcuna patologia psichiatrica) ha trovato conferma all’esito del controllo medico specialistico.
Orbene, l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità (cfr. art. 10 del bando),
ha stabilito che il coefficiente pari o superiore a 2) sarebbe stato motivo di incompatibilità al servizio nell’Arma dei carabinieri.
Ed allora, nonostante quanto assunto dal ricorrente, i tratti di immaturità ben rientrano nel codice 02 della direttiva tecnica, laddove, pur in presenza di un normale assetto della struttura di personalità, si prendono in considerazione lievi note di (…..) che comunque non pregiudicano l’adattamento alla vita militare.
Come è noto – e come risulta dalla lex specialis di bando (art. 10), che richiama la direttiva tecnica 5/12/2005, applicativa del D.M. n. 114/2000, recante il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare – per svolgere il servizio di carabiniere anche queste lievi note sono ostative in quanto danno luogo alla attribuzione del coefficiente 02.
Pertanto, esclusa la violazione delle norme tecniche, il giudizio che ne è conseguito s’appalesa immune da travisamento dei fatti nonché da vizi di ragionevolezza risultando, allo scrutinio della versata documentazione, lo scontato esito non illogico, rispetto ai risultati dei test, né implausibile, rispetto alle visite mediche, delle risultanze istruttorie.
In ordine alla certificazione medica di parte (rilasciata dalla ASL), il Collegio osserva che la documentazione sanitaria in genere (tra cui, il certificato rilasciato da una struttura pubblica) vale soltanto a manifestare un parere ed un apprezzamento tecnico particolarmente qualificato, suscettibile di valutazione in sede peritale.
Ebbene, affinché i prospettati errori e/o lacune dell’impugnato decreto determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità, o di contraddittorietà con altre certificazioni mediche di parte, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate nella diagnosi resa dalla commissione medicolegale, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte o della struttura, circa l’entità e l’incidenza del dato attitudinale, e quella accertata nei confronti del ricorrente dall’organo tecnico deputato, in via esclusiva, per fatto di norma, alla verifica di idoneità del candidato.
Va soggiunto, che il sindacato del giudice amministrativo, in ordine alle valutazioni scientifiche di carattere sanitario, come quelle medicolegali, deve arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti – come nel caso di specie – indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati.
Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.
Quanto alla precedente idoneità (arruolamento nell’esercito), il Collegio non ravvisa, nella fattispecie, alcun profilo di contraddittorietà. In primo luogo, perché ai fini dell’assolvimento del servizio militare volontario o di leva rileva ben altra direttiva tecnica (del 5/12/2005, recante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare); in secondo luogo, perché i giudizi (compreso quello sanitario) resi a quei diversi fini sono ontologicamente non comparabili con quelli palesati all’esito degli accertamenti (sanitari) per appurare l’idoneità al reclutamento come carabiniere effettivo, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura strutturalmente e funzionalmente diversa rispetto al precedente, siccome più continuativo, di maggiore responsabilità e sicuramente più impegnativo.
Va soggiunto, infine – a confutazione di quanto sostenuto dal ricorrente nella sua memoria conclusiva -, che a nessuna integrazione postuma della motivazione ha dato luogo il deposito di documentazione istruttoria da parte dell’intimata amministrazione.
Il divieto di integrazione postuma della motivazione ha ragione di esistere soltanto a fronte dell’attività discrezionale amministrativa della pubblica amministrazione – ora, nei limiti segnati dall’art. 21 octies, c. II, secondo periodo, della legge n. 241/1990 -, atteso che solo in questo ambito l’amministrazione è chiamata ad una attività di comparazione e valutazione di interessi pubblici di cui deve dare contro prima di adottare la decisione finale, altrimenti consentendosi un esercizio del potere privo di ogni giustificazione.
Nel caso di specie, l’attività cui si riferisce il divisato provvedimento si regge su presupposti di fatto e deduzioni strettamente veicolati dagli accertamenti sanitari effettuati; e questi elementi di fatto l’amministrazione ha chiarito mediante la produzione documentale.
In fattispecie simili il giudice amministrativo ben può (rectius, deve) conoscere – grazie anche al suo potere acquisitivo – tutti gli elementi istruttori che hanno preceduto l’adozione del provvedimento finale e sulla scorta dei quali il giudizio dell’amministrazione si è formato essendo egli il giudice del fatto, ed a fortiori del rapporto controverso; e tanto egli deve fare per verificare, nell’interesse stesso del ricorrente, la giustezza del procedimento seguito, la conformità alla norma del provvedimento adottato nonché la sussistenza in concreto dei presupposti di diritto e di fatto contemplati dalla fonte paradigmatica di riferimento, al fine di appurare se la norma – di cui si invoca in ricorso l’applicazione o l’erronea interpretazione/applicazione – copra o meno il ricorrente.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’intimata amministrazione che liquida in Euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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