T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1184 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con separati ricorsi, basati (peraltro) sulle medesime argomentazioni di diritto, la dottoressa O.D. ha impugnato (con contestuale, ed infruttuosa, richiesta di tutela cautelare) dapprima la delibera n.382 del 30.6.88, con la quale – da parte della (ex) USL RM/6 – è stata approvata la graduatoria del concorso (in cui ella non risulta utilmente collocata) indetto per la copertura di 10 posti di Assistente di "Anestesia e Rianimazione", e – quindi (per illegittimità derivata da quella di tale atto presupposto) – il provvedimento col quale (il successivo 5 di agosto) si è stabilito che l’incarico a suo tempo conferitole presso il CTO di Roma dovesse ritenersi cessato.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 12.1.2011, il Collegio – riuniti (stante la loro intima connessione) i predetti ricorsi – ne constata (e ciò, com’è agevole arguire, rende superflua l’adozione di una formale pronuncia sulle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla resistente e dai controinteressati) la palese infondatezza.

Le tesi della D. (che, nella sua qualità di orfana di caduto per servizio: e – quindi – di "riservataria" ex lege 482/68, pretende di aver diritto alla nomina in ruolo) non possono, infatti, trovare accoglimento.

Anche – invero – a non voler considerare

che la ricorrente non ha documentato, in modo idoneo, la sussistenza di una determinata situazione;

che, in particolare, il certificato attestantene lo stato di disoccupazione (circostanza, quest’ultima, che avrebbe dovuto aggiungersi a quella relativa all’appartenenza del candidato ad una delle categorie "protette") si riferisce ad una realtà in cui la ricorrente stessa versava (ben) sette anni prima dell’approvazione della graduatoria "de qua" (sul punto, cfr. C.d.S., VI, n.5687/2000; IV, n.2727/2002: per le quali un tale "status" – essendo, esso, di tipo "precario" – va dimostrato, con riferimento al momento dell’espletamento della singola procedura concorsuale, mediante la produzione di certificati aventi validità trimestrale);

che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, la D. non era – comunque – disoccupata: risultando (da oltre un anno e mezzo) legata alla USL RM/6 da un rapporto di lavoro interinale (risolto, col provvedimento oggetto del secondo dei ricorsi in esame, solo a seguito della nomina in ruolo degli odierni controinteressati),

non ci si può (in ogni caso) esimere dall’osservare

che, nel caso di specie, l’aliquota dei posti "riservati" era pari al 15% del totale di quelli messi a concorso;

che (di fatto) tale percentuale rendeva disponibile, per gli appartenenti ad una delle cennate categorie, una sola posizione organica;

che (come risulta, indubitabilmente, "per tabulas") tra i riservatari rientravano (e rientrano) ben tre soggetti (uno dei quali classificatosi tra i vincitori e due tra gli idonei) che hanno ottenuto un punteggio superiore rispetto a quello conseguito dalla ricorrente. (Sul fatto che un candidato appartenente ad una delle categorie protette possa contribuire a saturare l’aliquota dei posti astrattamente riservate a queste: ancorché, come nella circostanza, si sia collocato in posizione utile "per merito proprio", cfr. – "ex plurimis" – C.d.S., V, n.3176/2006).

Com’è agevole arguire, la riscontrata infondatezza delle pretese "sostanziali" azionate dalla D. non può che comportare il rigetto delle impugnative proposte – da tale soggetto – avverso la deliberazione con cui è stata approvata la graduatoria "de qua" e avverso gli atti (quale, appunto, la risoluzione del cennato rapporto di lavoro interinale) ad essa strettamente consequenziali.

Le spese di lite seguono (a loro volta) la soccombenza: e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

proceduto alla loro preventiva riunione

rigetta i ricorsi indicati in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese dei relativi giudizi: che liquida in complessivi 3000 euro: 1500 dei quali in favore della resistente e 1500 in favore (proporzionalmente) di ciascuno dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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