Cassazione, Sezione lavoro, Sentenza 6 ottobre 2008, n. 24652 Avvocato, spese legali, tutela penale del dipendente, rimborso spese (2009-04-24)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 16 aprile 2002 la Banco di Napoli S.p.a. impugnò la sentenza con cui il Tribunale di Chieti aveva respinto l’opposizione proposta dalla Società avverso il decreto ingiuntivo avente per oggetto il rimborso, a favore del dipendente A.G., delle spese legali che questi aveva sostenuto nel corso d’un processo penale a suo carico.

Con sentenza del 21 gennaio 2005 la Corte d’appello di l’Aquila respinse l’impugnazione.

Dalla lettera della norma contrattuale (art. 14 del c.c.n.l. 21 ottobre 1987 per il personale direttivo delle aziende di credito), osserva il giudicante, si deduce che l’unica condizione cui il diritto è subordinato è la connessione fra il fatto addebitato e l’esercizio delle funzioni.

La lettera e lo spirito della norma conducono ad un’interpretazione che comprenda nello spazio disciplinato non solo l’esercizio legittimo, bensì l’esercizio non legittimo delle funzioni.

Di ciò sono riscontro le diverse locuzioni, che compaiono in parallele disposizioni previste in altri contratti collettivi, nelle quali si fa riferimento all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio; e qualche norma contrattuale, intendendo fissare eventuale limite al diritto (al rimborso), lo indica espressamente (ad esempio, come inesistenza di conflitto di interessi).

E nel caso in esame, in cui il dipendente era stato condannato per truffa in danno del Ministero dell’agricoltura e foreste e della Regione Abruzzo nonché d’una privata Società di Ottona a seguito di un’anticipazione di L. 12 miliardi erogata dalla Banco di Napoli S.p.a., lo stesso datore, pur eccependo che il fatto era estraneo all’esercizio legittimo delle funzioni, aveva riconosciuto che non era estraneo all’attività lavorativa.

Per la cassazione di questa sentenza la Sanpaolo Imi S.p.a. propone ricorso, articolato in tre motivi, e coltivato con memoria; A.G. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando per l’art 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 14 del c.c.n.l. 27 ottobre 1987, per il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie e dell’Accordo sindacale di attuazione del 22 dicembre 1988 nonché omessa o contraddittoria od insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che:

1.a.

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