T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente – VFP1 – chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’intimata amministrazione lo ha collocato in congedo illimitato per fine ferma per perdita permanente della idoneità psicofisicaattitudinale richiesta per il reclutamento.

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)il ricorrente era stato giudicato idoneo al servizio appena un anno prima ed anche a seguito di altro concorso presso il ministero dell’interno;

b)la diagnosi che ha comportato l’attribuzione del coefficiente 3) al profilo sanitario non è prevista: il giudizio "tratti di rigidità" di per sé non significa niente ai sensi della normativa regolatrice della materia in quanto, come si evince dalla relazione medica di parte, la "personalità con tratti di rigidità" non è di per sé una valutazione diagnostica;

c)la procedura di valutazione dei requisiti non è stata corretta alla stregua del testo di riferimento per la comunità scientifica: nel test, a parere della consulente di parte, non ci sono omissioni di item, stili di risposta incoerenti e stili di risposta indiscriminati;

d)il ricorrente è stato ritenuto ab origine "rigido" soltanto perché non ha riconosciuto veritiera la relazione sul proprio operato: sennonché, il Ten. Lozzi, nel giro di 24 ore, aveva espresso su di lui due giudizi contraddittori (rapporto informativo e relazione finalizzata alla verifica delle capacità attitudinali);

e)la commissione non ha compito una propria autonoma valutazione essendosi limitata ad appropriarsi delle conclusive determinazioni contenute in altri atti.

Con ordinanza collegiale n. 1451/2010 la sezione ha chiesto documentati chiarimenti all’amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

In punto di fatto, va chiarito che il ricorrente in qualità di (VFP1) chiese di partecipare al concorso per l’arruolamento come VFP4. Per questa ragione, egli fu ammesso (non alla rafferma annuale, bensì) al prolungamento della ferma per il periodo necessario all’espletamento delle relative procedure concorsuali.

Sennonché, gli accertamenti fisiopsicoattitudinali diedero esito negativo ed egli fu collocato in congedo illimitato come volontario.

Ora insorge contro il collocamento in congedo, ma in realtà egli avrebbe dovuto tempestivamente avversare il giudizio di inidoneità siccome di arresto procedimentale nonché presupposto unico ed indefettibile sul quale si regge il suddetto, divisato collocamento in congedo.

Tuttavia, in disparte quanto sopra rilevato, pur volendosi escludere l’autonoma lesività del giudizio di non idoneità come VFP4 (ormai, però, consolidatosi e non più reversibile), il ricorso s’appalesa comunque infondato per le ragioni che seguono.

Il giudizio espresso nei confronti del ricorrente appare niente affatto contraddittorio; ed invero:

egli era già stato giudicato non idoneo "PS3 – Tratti di rigidità" dalla commissione medico legale di Foligno in data 7 aprile 2010, in occasione della sua partecipazione al concorso come VFP4;

lo psicologo del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, all’esito di un accurata e documentata indagine sul soggetto, aveva accertato che "dagli elementi emersi dai colloqui psicologici effettuati, dalla non validità dei test somministrati per la tendenza a fornire una immagine falsata di sé, tenuta in considerazione anche la relazione allegata, si conferma una personalità con tratti di rigidità";

nel corso della successiva visita psichiatrica eseguita presso lo stesso D.M.M.L. di Padova, la d.ssa Caneva confermò la non interpretabilità della valutazione testologica causata dal comportamento del militare; la stessa psichiatra, dopo aver sottoposto il ricorrente ad un autonomo e separato colloquio, ebbe ad accertare che "… il paziente tende a negare la veridicità di quanto riportato nell’allegata relazione comandante della compagnia evidenziando scarse capacità di comprensione ed elaborazione";

a seguito di formale richiesta da parte del Comando logistico Nord – Comando di Sanità, il Centro Ospedaliero di Milano svolse ulteriori esami psicologici redigendo apposita relazione psicodiagnostica sul VFP1 Tomasi, conclusasi, all’esito di un complesso e motivato esame del pensiero, ideazione, critica, giudizio, intelligenza, livello di ansia, attività e volontà palesate dal militare con il seguente giudizio: "Tratti di rigidità personologica".

La complessa, ampia ed esaustiva documentazione sanitaria, resa da più medici specialisti succedutisi in breve tempo negli esami diagnostici, tutti di segno concordante, rende poco plausibile un preordinato disegno volutamente convergente sulla relazione del tenente Lozzi.

E’ vero che il D.M.M.L. di Padova prende in esame anche la relazione del citato tenente Lozzi, a sua volta censurato per contraddittorietà; è altrettanto vero, però, che l’esame psicologico e psichiatrico si è svolto dinanzi al Dipartimento in modo autonomo e la diagnosi è stata resa all’esito di appositi e documentati accertamenti diagnostici. La censurata contraddittorietà della relazione a forma del comandante della compagnia Lozzi non può, pertanto, refluire, in via derivata, sui successivi accertamenti i quali, invero, si reggono su autonomi, specifici e propri presupposti di fatto e scientifici.

Va soggiunto che neppure si coglie alcuna contraddittorietà tra atti ove considerata l’incomparabilità funzionale ed ontologica tra le relazioni del Ten. Lozzi e quelle medicolegali, espressioni di poteri diversi, esercitati da organo distinti, titolari di competenze non sovrapponibili.

La censura relativa alla procedura dei test s’appalesa irrilevante in quanto, come certificato in atti, la "valutazione testistica (è) risultata non valida e quindi non interpretabile".

La circostanza che il ricorrente fosse stato dichiarato idoneo appena un anno prima non è sintomo, di per sé, di contraddittorietà ove sia accertato, sulla base di risultanze mediche immuni da vizi di non attendibilità, l’interversione di un aspetto della personalità; evenienza, questa, non implausibile in soggetti giovani che si avvicinano per la prima volta alla vita militare (come il ricorrente VFP1) e che da questa esperienza possono uscire anche segnati, ancorché parzialmente, nel carattere.

Il divisato giudizio è ascrivibile al codice 3) dell’elenco generale delle "imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali" della direttiva 5/12/2005, che delinea il profilo sanitario dei soggetti dichiarati idonei al servizio militare. Tale circostanza, per un verso, rende ragione sulla corretta applicazione al caso di specie della direttiva ministeriale; per l’altro, esclude ulteriori profili di contraddittorietà avuto riguardo alla precedente idoneità ottenuto dal ricorrente come VFP1 (una alterazione patologica può ben comportare l’idoneità limitatamente all’arruolamento volontario nonostante il coefficiente 3 o 4: cfr le "Avvertenze" all’elenco generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali" della direttiva 5/12/2005).

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Nulla si dispone sulle spese processuali stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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