Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 6325 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.A., con ricorso alla Corte d’appello di Torino depositato nell’ottobre. 2007, riassumeva il procedimento per equa riparazione (a seguito di rinvio disposto da questa Corte di cassazione) da lui instaurato nel dicembre 2003 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata della procedura fallimentare, ancora pendente dinanzi al Tribunale di La Spezia, nei confronti della s.n.c. Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti, nella quale egli, nel maggio 1996, era stato ammesso al passivo quale titolare di credito privilegiato da lavoro.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 23 gennaio 2008, ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di sette anni, la procedura fallimentare si fosse protratta per ulteriori 4 anni e 3 mesi, liquidava per il danno non patrimoniale Euro 2.125,00 (pari a Euro 500 per anno di ritardo) oltre interessi legali e meta delle spese.

Avverso tale decreto il C. ha proposto ricorso a queste.

Corte con atto notificato al Ministero della Giustizia il 20 maggio 2008, formulando due motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Merita prioritaria trattazione la eccezione, sollevata dal resistente nel controricorso, concernente la inammissibilità del ricorso perchè tardivo. L’eccezione è fondata. Risulta dagli atti (cfr. fascicolo Avv. Stato) che il decreto oggetto di impugnazione venne notificato al Ministero, ad istanza di parte, in data 19 febbraio 2008. Da tale data decorreva il termine previsto dall’art. 325 c.p.c. per proporre ricorso per cassazione, termine che è venuto a scadenza il 19 aprile 2008. Ne deriva che la notifica di tale ricorso in data 20 maggio 2008 è avvenuta quando ormai il termine breve era scaduto.

La declaratoria di inammissibilità si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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