LEGGE 9 dicembre 2009, n. 183

Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 293 del 17-12-2009

testo in vigore dal: 18-12-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza 1. I comuni di Busnago, Caponago, Cornate d’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello sono distaccati dalla provincia di Milano e aggregati alla provincia di Monza e della Brianza.

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e’ operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l’efficacia.

Art. 2 Adempimenti amministrativi 1. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all’attuazione dell’articolo 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d’intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 2. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all’attuazione dell’articolo 1. Il commissario e’ nominato d’intesa con la provincia di Monza e della Brianza, anche al fine di individuare l’amministrazione che, nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovra’ sostenere gli oneri derivanti dall’attivita’ del commissario stesso. 3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalita’ stabilite con determinazione dell’assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita’ di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o piu’ tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 2 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. 6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell’ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’ambito della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento. 7. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ne’ deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilita’ interno.

– Si riporta il il testo dell’art. 9 della legge 8
marzo 1951, n. 122:
«Art. 9. – In ogni Provincia sono costituiti tanti
collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa
assegnati.
A nessun Comune possono essere assegnati piu’ della
meta’ dei collegi spettanti alla Provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu’
collegi si intendono assegnate al collegio nella cui
circoscrizione ha sede l’ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara’
stabilita, su proposta del Ministro dell’interno con
decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle
elezioni provinciali a norma dell’art. 19 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 non puo’
essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni
dalla pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica previsto dal comma precedente.».

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 9 dicembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 889):
Presentato dal sen. Cesarino Monti ed altri il 9 luglio 2008.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 7 agosto 2009 con parere della commissione 5ª e
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente il 1° ottobre
2008 ed il 27 gennaio 2009.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il
24 febbraio 2009.
Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, ed approvato il
3 marzo 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2258):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 9 marzo 2009 con pareri della commissione V e questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione il 19, 26 e 31 marzo 2009; il 1°,
6, 7, 8 aprile 2009.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il
21 aprile 2009 con il parere delle commissioni V e questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 14 ed il
21 luglio 2009 ed approvato, con modificazioni, il 29 luglio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 889-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
deliberante, il 30 luglio 2009 con pareri della 5ª commissione.
Esaminato dalla 1ª comissione il 30 luglio 2009, il 18 novembre
2009 ed approvato il 2 dicembre 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-17&task=dettaglio&numgu=293&redaz=009G0191&tmstp=1261214060265

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