Cassazione Sezioni unite civili Sentenza 26 novembre 2008, n. 28170 Praticanti, esame avvocato, incompatibilità (2009-04-24)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto emerge in fatto che in data 16 ottobre 2006, P. Sergio ha presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo domanda d’iscrizione nel Registro Speciale dei praticanti avvocati.

Considerato che il richiedente prestava servizio come carabiniere, il Consiglio dell’Ordine l’ha dapprima iscritto con riserva di verifica dell’eventuale esistenza di una causa d’incompatibilità e poi, decorso il primo semestre di pratica, l’ha cancellato in applicazione dell’art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933.

Il P. ha impugnato la relativa delibera davanti al Consiglio Nazionale Forense deducendo, per quanto ancora interessa in questa sede, la mancata concessione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni, l’inestensibilità delle ipotesi d’incompatibilità di cui all’art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933 ai praticanti non ammessi al patrocinio e, in ogni caso, l’avvenuta rimozione di qualunque occasione di sospetto mediante la richiesta di esonero dalla pratica professionale in conseguenza della partecipazione alla Scuola di specializzazione delle professioni forensi di Brescia.

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Consiglio Nazionale Forense ha disatteso la prima doglianza sottolineando in proposito che pur non essendogli stato assegnato il termine di legge, il P. era ugualmente comparso davanti al Consiglio locale senza chiedere alcun rinvio ed, anzi, difendendosi compiutamente nel merito.

Ciò posto, il Consiglio Nazionale ha poi ricordato che in base all’art. 3 del r.d.l. n. 1578/1933, l’iscrizione all’albo era incompatibile con qualsiasi impiego pubblico e comportava dei doveri che riguardavano tutti gli avvocati e i praticanti, a proposito dei quali l’art. 1 del d.P.R. n. 101/1990 aveva puntualizzato che il tirocinio doveva essere svolto con assiduità, diligenza, lealtà e riservatezza ed implicava il compimento delle attività proprie della professione indipendentemente dall’ammissione o meno alla difesa.

Tenuto conto di quanto sopra e non dimenticato che l’obbligo di denuncia che il P. aveva come carabiniere contrastava con i doveri di segretezza e fedeltà cui era, invece, sottoposto l’avvocato, il Consiglio Nazionale ha rigettato il gravame, aggiungendo che

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