REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA LEGGE REGIONALE 21 maggio 2009, n. 10 Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli-VeneziaGiulia.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 21 del 27 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione nell’esercizio della potesta’ concorrente in materia di istruzione e della potesta’ esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nel rispetto dei principi fondamentali costituzionali, delle norme generali sull’istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle competenze del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca (MIUR) e delle sue articolazioni periferiche, dei comuni e delle province, intende offrire agli studenti del Friuli-Venezia Giulia l’opportunita’ di conseguire un livello di apprendimento delle lingue straniere comunitarie adeguato all’odierno mercato del lavoro, favorendo anche la formazione e l’aggiornamento dei docenti,

Art. 2

Sostegno ai progetti scolastici

1. Per l’attuazione delle finalita’ previste dall’art. 1,
l’amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere progetti di
istituti scolastici relativi a:
a) incremento dello studio della prima lingua straniera
comunitaria previsto dal curriculum mediante il potenziamento delle
ore d’insegnamento, come definito dai Piani dell’offerta formativa
dei singoli istituti;
b) introduzione o incremento dello studio di una seconda lingua
straniera comunitaria previsto dal curriculum tramite l’attivazione
dell’insegnamento o il potenziamento delle ore d’insegnamento, come
definito dai Piani dell’offerta formativa dei singoli istituti;
c) sostegno alla formazione e all’aggiornamento dei docenti,
favorendo metodologie innovative e l’insegnamento veicolare delle
lingue straniere comunitarie;
d) attivita’ aggiuntive di lettori o docenti di madrelingua
presso le istituzioni scolastiche, limitatamente alle scuole
secondarie di secondo grado.
2. Per l’attuazione dei progetti previsti dal comma 1, trovano
applicazione le procedure di cui all’art. 7, commi 8 e 9, della legge
regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002).

Art. 3 Clausola valutativa 1. Entro il mese successivo all’inizio dell’anno scolastico di riferimento, l’assessore regionale all’istruzione presenta alla commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge. 2. La relazione e’ resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere della commissione consiliare competente che ne conclude l’esame. 3. Gli esiti della valutazione e del parere costituiscono riferimento per la programmazione della politica linguistica regionale per l’anno successivo. 4. La relazione, sulla base dei dati regionali relativi all’anno scolastico in corso, distinti per provincia e per istituto, documenta: a) il numero delle scuole che hanno attivato il potenziamento delle lingue straniere comunitarie; b) l’incremento delle ore di lingue straniere comunitarie e dei nuovi corsi attivati rispetto alle ore e ai corsi gia’ previsti dal MIUR per i curricula dei diversi ordini di scuola: c) l’incremento del numero di docenti e lettori di madrelingua, impegnati nel potenziamento dell’insegnamento o nella attivita’ di formazione e aggiornamento nelle metodologie didattiche innovative.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli interventi
previsti dalla presente legge fanno carico alla unita’ di bilancio
6.1.11.1121, dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con riferimento
ai capitoli 5164 e 5165.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Trieste, 21 maggio 2009

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0521&tmstp=1261385529104

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