Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
L’ A. ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della F.lli Iovine per residuo credito per forniture di carburante. L’ingiunta s’oppose chiedendo la compensazione del suo debito con il credito vantato nei confronti dell’ A. per i danni che sosteneva aver subito il mezzo di sua proprietà a causa di un rifornimento di carburante misto ad acqua. L’ A. chiamò in giudizio la Tiberina Petroli, proprietaria del distributore di carburante. Il g.d.p. dichiarò compensati i crediti. La sentenza è stata confermata dal Tribunale di Pisa, tranne che per la parte relativa al regolamento delle spese.
Propongono separati ricorsi per cassazione l’ A. (attraverso quattro motivi) e la F.lli Iovine (attraverso tre motivi). Rispondono con controricorso l’ A., la F.lli Jovine e la Tiberina Petroli Tiber s.r.l.
Motivi della decisione
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
1 – IL RICORSO DELL’ A..
Il primo motivo censura la sentenza per non avere accolto la domanda, proposta in appello, di ammissione dell’interrogatorio, delle testimonianze, della CTU e del documento costituito dal rapporto della ditta che provvide alla riparazione della cisterna del gasolio.
Il secondo motivo censura la sentenza per non avere motivato in ordine alla richiesta di giuramento decisorio.
Il terzo motivo censura la sentenza per avere ritenuto il comodatario A. soggetto alla responsabilità ex art. 2051 c.c. e non agli obblighi di custodia specifici imposti dal comodato.
Il quarto motivo lamenta che il giudice non abbia ritenuto la Tiberina Petroli Tiber responsabile per danni cagionati da rovina della cosa.
Tutti i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Quanto all’ammissione delle prove richieste in appello, si tratta di potere discrezionale del giudice, non censurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato.
A tal riguardo occorre ribadire che, in tema di giudizio di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; tale facoltà va peraltro esercitata in modo non arbitrario, in quanto il giudizio di indispensabilità, positivo o negativo, deve comunque essere espresso in un provvedimento motivato (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 21980/09).
Nella specie, la sentenza spiega in modo esauriente e logico sia che le richieste istruttorie sono inammissibili, sia che la tesi dell’ A. (far risalire l’inquinamento del gasolio alla presenza di fori sulla cisterna) non è fondata per una serie di ragioni: perchè, verificatosi il guasto, il comodatario aveva il dovere di interrompere l’uso dell’impianto, denunziare immediatamente l’inconveniente alla società proprietaria ed astenersi da qualsiasi condotta; perchè, invece, egli stesso provvide allo spurgo, pagò la ditta specializzata che ne era stata incaricata e così, modificando la situazione, impedì la ricerca delle reali cause dell’inquinamento; perchè la vetrificazione della cisterna avvenne almeno dieci giorni dopo il rifornimento dannoso; perchè non può escludersi che il danno alla vettura della F.lli Iovine fosse dipeso da cause diverse dalla rottura della cisterna; perchè, a distanza di otto anni dai fatti (il tempo passato fino al giudizio d’appello), provare "la presenza o meno di fori sulla cisterna appare operazione di dubbia praticabilità e quindi non decisiva"; perchè, comunque, l’ A. doveva astenersi dal modificare lo stato dei luoghi ed attivarsi per un eventuale accertamento tecnico preventivo.
Da tutte queste ragioni la sentenza deduce, dunque, la mancanza di decisività della prova richiesta in ammissione.
Quanto al deferimento del giuramento decisorio, il ricorso è inammissibile per difetto d’autosufficienza, in quanto il ricorrente non spiega neppure in che termini ed a chi esso fosse rivolto.
Quanto all’applicazione della disposizione dell’art. 2051 c.c., essa è corretta, posto che l’azione è stata sin dall’origine proposta dal terzo danneggiato contro il gestore/custode dell’impianto di distribuzione.
La questione relativa all’applicazione della disposizione di cui all’art. 2053 c.c. è affatto nuova e, come tale, inammissibile in cassazione.
2. – IL RICORSO DELLA F.LLI IOVINE. Il primo motivo censura la sentenza per avere, per un verso, rigettato l’appello incidentale della stessa F.lli Iovine e, per altro verso, annullato il punto 8 della prima sentenza che aveva condannato la società al pagamento del 4 10% delle spese legali in favore della Tiberina Petroli. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la ricorrente non ha motivo di dolersi di una statuizione a sè favorevole.
Il secondo ed il terzo motivo lamentano che il giudice d’appello abbia interamente compensato le spese di entrambi i gradi tra la F.lli lovine e l’ A.. Il motivo è inammissibile, in quanto al giudice che provvede sulle spese di lite è vietata soltanto l’attribuzione delle stesse a carico della parte vincitrice, potendo al contrario sempre procedere alla relativa compensazione laddove ne rinvenga e ne spieghi la ragione. Nella specie, le ragioni della compensazione sono congruamente e logicamente esposte a pag. 4 della sentenza.
In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti, con conseguente, intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
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