REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 19 Disciplina del difensore civico regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge detta la disciplina del difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto ed in conformita’ ai principi in materia di difesa civica espressi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre organizzazioni internazionali. 2. Il difensore civico regionale, di seguito denominato difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non e’ soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. 3. Il difensore civico e’ dotato di autonomia amministrativa e contabile.

Art. 2 Funzioni del difensore civico 1. Il difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall’art. 5, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialita’, trasparenza ed equita’. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l’intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati. 2. Il difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale. 3. Nella propria attivita’, il difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalita’ e collaborazione con le amministrazioni interessate.

Art. 3

Intervento nei confronti della Regione,
degli enti regionali e di altri soggetti

1. Il difensore civico interviene nei confronti della Regione,
degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a
partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli
organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla
vigilanza della Regione.
2. Il difensore civico puo’ intervenire, nei limiti indicati
dall’art. 8, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunita’
montane e delle province, qualora non sia istituito o nominato il
difensore civico comunale o provinciale.
3. Il difensore civico puo’ intervenire, nei limiti e con le
modalita’ stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici
periferici dello Stato.

Art. 4 Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici 1. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della presente legge, della disciplina regionale in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione. 2. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalita’ previste dalle leggi dello Stato. 3. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali in collaborazione con la rete di difesa civica locale.

Art. 5

Cattiva amministrazione – definizione

1. Si ha cattiva amministrazione quando:
a) un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato;
b) un atto sia stato formato o emanato oppure un’attivita’ sia
stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;
c) si sia verificata la violazione dei principi in materia di
erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la
tutela degli utenti;
d) vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione;
e) in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i
principi di buona amministrazione.

Art. 6

Intervento su richiesta

1. Il difensore civico puo’ intervenire su richiesta di singoli
ed enti che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un
caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli
articoli 3 e 4.
2. Il difensore civico puo’ altresi’ intervenire su richiesta di
comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali che lamentino, in
relazione a propri diritti ed interessi collettivi, un caso di
cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3
e 4. Il difensore civico favorisce, anche mediante attivita’
d’informazione, la partecipazione alla procedura da parte del maggior
numero di portatori dei diritti e degli interessi collettivi in
questione.
3. La presentazione della richiesta non e’ soggetta a formalita’.
4. Se la richiesta non e’ presentata per iscritto, e’
verbalizzata a cura del funzionario che la riceve.
5. Il difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in
caso di valutazione negativa, comunica all’interessato le ragioni
dell’archiviazione.
6. Il difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad
atto emanato.
7. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi
non esclude ne’ limita la facolta’ di presentare richieste al
difensore civico. La richiesta al difensore civico a tutela del
diritto d’accesso sospende il termine per la presentazione del
ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, ai
sensi e secondo la disciplina dell’art. 25, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7

Intervento d’ufficio

1. Il difensore civico puo’ intervenire di propria iniziativa
qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell’attivita’ svolta
dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 8 Istruttoria 1. Il difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. 2. Il difensore civico puo’: a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonche’ acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali; b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, per esperire l’intervento conciliativo ai sensi dell’art. 10; c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari; d) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente. 3. Il responsabile del procedimento e’ tenuto a presentarsi per l’esame della pratica davanti al difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal difensore civico stesso. 4. Al difensore civico non puo’ essere opposto il segreto d’ufficio. 5. Con riferimento all’attivita’ dei comuni, province, comunita’ montane, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale, il difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l’art. 14, commi 2 e 3.

Art. 9

Tutela della riservatezza e dei dati

1. Il difensore civico e’ tenuto al segreto sulle notizie di cui
sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate,
in conformita’ alle disposizioni che regolano la materia.
2. La comunicazione dei dati personali comuni ad amministrazione
diversa da quella direttamente interessata e’ limitata ai casi in cui
cio’ sia nell’interesse del titolare del dato, al fine di rimuovere
ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del
soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi
generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata.
3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all’esterno
dell’amministrazione direttamente interessata e’ data in forma
statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in
forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che
potrebbero portare all’individuazione del soggetto interessato.

Art. 10

Intervento conciliativo

1. Il difensore civico ricerca, per quanto possibile, una
risoluzione consensuale della questione a lui sottoposta.
2. Al fine di cui al comma 1 puo’ anche promuovere un accordo ai
sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Art. 11

Risultato degli interventi

1. Il difensore civico, esaurita l’istruttoria, formula i propri
rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui agli articoli
3 e 4 e fissa, se del caso, un termine per la definizione del
procedimento.
2. L’amministrazione e’ tenuta a precisare gli elementi di fatto
e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto
o in parte, le osservazioni del difensore civico.
3. Alla scadenza infruttuosa del termine, oppure se non ritenga
pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2,
il difensore civico comunica l’inadempimento ai competenti organi
regionali. Chiede inoltre al presidente della giunta regionale
l’attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all’art. 8,
comma 2, lettera d).
4. Il difensore civico informa gli interessati dell’andamento e
del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali
iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede
amministrativa o giurisdizionale.
5. Nel caso di intervento su richiesta collettiva di cui all’art.
6, comma 2, l’attivita’ informativa di cui al comma 4 e’ effettuata
anche nei confronti della collettivita’ dei possibili interessati.

Art. 12

Intervento a tutela del diritto di accesso

1. Il difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a
tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se
riconosce che l’accesso e’ stato illegittimamente rifiutato o
differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinche’
provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito.
2. L’accesso e’ consentito se il soggetto che detiene gli atti
non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del difensore
civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto.
3. Il difensore civico interviene a tutela del diritto di
accesso, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990,
anche sugli atti delle province nei casi in cui non sia stato
istituito il difensore civico provinciale e sugli atti dei comuni,
nei casi in cui non siano stati istituiti ne’ il difensore civico
comunale ne’ il difensore civico della rispettiva provincia.

Art. 13 Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio 1. Il difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il difensore civico svolge la medesima attivita’ a favore degli immigrati. 2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il difensore civico si adopera presso i soggetti di cui all’art. 3, affinche’ siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equita’ e adeguatezza, le prestazioni nei confronti degli immigrati e delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale. 3. La costituzione di parte civile nell’ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all’istituzione o alla nomina del proprio difensore civico. 4. L’Avvocatura regionale assiste il difensore civico in giudizio.

Art. 14

Collaborazione con il difensore civico

1. Le amministrazioni nei cui confronti il difensore civico
promuove l’intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e
ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalita’ della
presente legge.
2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili
del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari
comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente
legge, il difensore civico segnala il fatto all’amministrazione di
appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell’eventuale
avvio del procedimento disciplinare.
3. L’esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione e’
comunicato al difensore civico.

Art. 15 Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie 1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti e’ garantita dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal difensore civico. La disciplina relativa e’ dettata con apposito regolamento della giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati. 2. Il difensore civico ha facolta’ di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore. 3. Il difensore civico informa gli interessati di tutte le forme di tutela attivabili.

Art. 16

Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale

1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela
interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della
integrazione e della collaborazione reciproca.
2. Per favorire l’integrazione, evitare la sovrapposizione degli
interventi, semplificare l’accesso agli strumenti di tutela da parte
degli assistiti, il difensore civico trasmette tutti i reclami in
materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad
informarlo tempestivamente dell’esito delle relative istruttorie.
3. Il difensore civico puo’ in qualsiasi momento chiedere
informazioni sullo stato di avanzamento dell’istruttoria e
sollecitare l’azienda sanitaria in caso di inerzia o ritardi.

Art. 17

Competenze del difensore civico

1. Il difensore civico interviene:
a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal
regolamento aziendale di tutela e non siano state attivate le
conseguenti procedure interne;
b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di
responsabilita’ professionale degli operatori sanitari e l’utente non
sia soddisfatto della risposta ricevuta dall’azienda.
2. Le aziende trasmettono al difensore civico, dandone adeguata
informativa agli utenti tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto
ipotesi di responsabilita’ professionale e le relative risposte
fornite.
3. Il difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti
uffici regionali collaborano per la messa a punto e l’attivazione di
un sistema integrato di monitoraggio dell’attivita’ di tutela
complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere
adeguate soluzioni organizzative ed interventi di formazione del
personale.
4. Il difensore civico collabora con la Regione, le aziende
sanitarie, l’universita’, gli ordini e i collegi professionali e le
associazioni di tutela per promuovere la definizione, in sede di
conciliazione, degli aspetti risarcitori dei reclami ricevuti.

Art. 18

Gestione dei reclami tecnico-professionali

1. Il difensore civico, nell’istruttoria delle pratiche, oltre
all’esercizio dei poteri di cui all’art. 8:
a) chiede all’azienda una relazione sul caso oggetto del
reclamo;
b) puo’ approfondire la questione avvalendosi della
collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con
particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda
diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni;
c) puo’ trasmettere, su delega dell’interessato, il reclamo
agli ordini e ai collegi professionali competenti nei confronti degli
operatori coinvolti, qualora ravvisi aspetti che possano avere un
rilievo sul piano deontologico.
2. Il difensore civico puo’ approfondire gli aspetti generali
emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della
collaborazione dei sanitari di cui al comma 1, lettera b).

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0455&tmstp=1261385529104

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