Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6534 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con riferimento allo scontro tra la vettura guidata da B. O. e l’autocarro guidato dallo S.O., B. O., B.R., la C. e la Z. agirono per il risarcimento del danno alle persone ed alla vettura nei confronti dello S.O. e della Assitalia. Lo S.O. agì, a sua volta, per il risarcimento nei confronti di B. O.. Quest’ultimo chiamò in garanzia la Danubio Ass.ni.

Il primo giudice attribuì l’esclusiva responsabilità del sinistro ad B.O. e condannò lui e la Danubio a risarcire il danno allo S.O..

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Catania ha confermato la prima sentenza, tranne che per la condanna a carico della Danubio Ass.ni (poi Zurigo Ass.ni), accogliendo l’eccezione di prescrizione da questa formulata.

Il B., la C. e la Z. propongono ricorso per cassazione a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso la Zurich Insurance Company (già Danubio Ass.ni), che propone anche ricorso incidentale attraverso un solo motivo. Si difendono con controricorso lo S.O. ed Assitalia Le Assicurazioni d’Italia spa.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale (vizio della motivazione) censura la sentenza nel punto in cui ha attribuito in via esclusiva ad B.O. la responsabilità del sinistro.

Il secondo motivo censura la sentenza perchè, in violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, non ha posto la responsabilità del sinistro al 50% a carico dello S.O..

L’unico motivo del ricorso principale censura la sentenza per avere compensato le spese del secondo grado di giudizio.

Tutti i motivi sopra esposti, di entrambi i ricorsi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili in quanto, dimostrando di intendere il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito, si risolvono nella mera riproposizione di tesi difensive e nella prospettazione, in maniera favorevole ai ricorrenti, di una diversa valutazione degli elementi probatori emersi; esorbitando, così, dall’ambito dei motivi rigorosamente configurati dall’art. 360 c.p.c. Altrettanto inammissibile è il motivo del ricorso incidentale concernente la compensazione delle spese del giudizio, che rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito.

Sono infondati laddove censurano inesistenti e neppure ben specificate violazioni di legge o vizi della motivazione, considerato che l’argomentazione utilizzata dal giudice per giungere alle sue conclusioni (che qui non è neppure il caso di ribadire) risulta congrua e logica.

In conclusione, entrambi i giudizi devono essere respinti, restando compensate interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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