REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 20 Disposizioni in materia di ricerca e innovaziane.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione Toscana, nell’esercizio della proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la presente legge: a) favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca fondamentale con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e specificita’ strettamente connessi con programmi fondamentali per lo sviluppo regionale; b) promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile e la competitivita’ del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l’incremento dell’occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione dei beni culturali, per l’efficienza dei sistemi della mobilita’ e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunita’ di genere; c) favorire lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma consortile e la sua integrazione con la ricerca pubblica; d) favorire la qualificazione e la molteplicita’ delle esperienze, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza; e) integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale; f) promuovere e sostenere l’interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca; g) diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettivita’ anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.

Art. 2 Oggetto 1. La presente legge: a) definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento degli interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell’attivita’ dell’alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale, favorendo l’interazione fra i diversi ambiti disciplinari del sapere e della conoscenza; b) individua le forme di interazione tra i soggetti che operano nell’ambito della ricerca e dell’innovazione di cui all’art. 3, gli enti locali, le imprese pubbliche e private, favorendo la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati; c) definisce le azioni per la diffusione e trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello dei soggetti di cui all’art. 3, per la loro valorizzazione ed applicazione per l’innovazione dei processi organizzativi, di produzione, di distribuzione e dei servizi nonche’ per la valorizzazione delle risorse umane, promuovendone e sostenendone la qualificazione e l’inserimento nel sistema regionale della ricerca e delle imprese.

Art. 3

Rete regionale della ricerca

1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti
in Toscana nell’ambito dell’alta formazione, della ricerca pubblica e
privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della
ricerca stessa, mediante l’istituzione di un coordinamento denominato
«rete regionale della ricerca»; la rete opera nel rispetto delle
specifiche autonomie dei soggetti ad essa aderenti e della loro
cooperazione con la comunita’ scientifica internazionale, con
particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio
2000. Le attivita’ relative al coordinamento sono svolte dalla
struttura della giunta regionale competente per materia.
2. Oltre alla Regione, possono aderire alla rete regionale della
ricerca:
a) gli enti locali;
b) le universita’ e le scuole superiori di alta formazione;
c) gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che
svolgono attivita’ di ricerca;
d) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che
operano nel campo della diffusione e del trasferimento della
conoscenza e dei risultati della ricerca;
e) le imprese pubbliche e private che svolgono o sono
destinatarie di attivita’ di ricerca.
3. La Regione, in coerenza con gli orientamenti dell’Unione
europea in materia di ricerca, e gli indirizzi del piano nazionale
della ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al
comma 2 alla programmazione regionale.

Art. 4

Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione

1. E’ istituita la conferenza regionale per la ricerca e
l’innovazione di seguito denominata «Conferenza» quale organismo di
consultazione della giunta regionale.
2. Alla conferenza compete:
a) formulare proposte e osservazioni per la elaborazione degli
strumenti di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;
b) collaborare per le attivita’ di ricerca svolte
dall’osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, di cui
all’art. 9.
3. La conferenza e’ composta da:
a) il presidente della giunta regionale, o l’assessore
delegato;
b) il presidente del consiglio delle autonomie locali;
c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato;
d) i rettori delle universita’ della Toscana ed i direttori
delle scuole superiori di alta formazione;
e) i presidenti delle aree di ricerca toscane del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR);
f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 3, comma
2, lettere c) e d), individuati con provvedimento della giunta
regionale;
g) il direttore generale competente in materia di politiche per
la ricerca;
h) cinque rappresentanti delle associazioni datoriali e dei
lavoratori delle imprese di cui all’art. 3, comma 2, lettera e),
individuati dalla giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le
organizzazioni piu’ rappresentative a livello regionale.
4. Alla conferenza partecipano gli assessori regionali ed i
direttori generali competenti per materia, in relazione agli affari
trattati.
5. La conferenza e’ nominata con le procedure di cui alla legge
regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza
della Regione), ed opera con le modalita’ previste nel regolamento
interno di funzionamento, approvato dalla stessa.
6. La conferenza rimane in carica per la durata della
legislatura.
7. Ai componenti della conferenza non viene corrisposta alcuna
indennita’ di presenza o di carica.

Art. 5

Comitato esecutivo

1. Organo esecutivo della conferenza di cui all’art. 4, e’ il
comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo e’ composto da otto membri, di cui uno
in rappresentanza di ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 4,
comma 3, lettere a), d), e), f), g), un rappresentante delle
associazioni dei lavoratori piu’ rappresentative e due rappresentanti
delle associazioni datoriali, rappresentative di diversi settori
produttivi; il comitato esecutivo e’ costituito ed opera con le
procedure e con le modalita’ previste nel regolamento di
funzionamento di cui all’art. 4, comma 5.
3. Il comitato esecutivo formula le proposte per le
determinazioni di competenza della conferenza regionale per la
ricerca e l’innovazione, che le sottopone alla giunta regionale.
4. Ai componenti del comitato esecutivo non viene corrisposta
alcuna indennita’ di presenza o di carica.

Art. 6 Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione 1. Il programma regionale di sviluppo (PRS), coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca e agli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, determina il quadro complessivo degli indirizzi della programmazione regionale per il raggiungimento delle finalita’ di cui all’art. 1. 2. Contestualmente all’approvazione del PRS, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva un atto di indirizzo pluriennale, di durata pari al PRS, con il quale: a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa, declinati per obiettivi generali e specifici; b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione ed all’attuazione del programma nazionale della ricerca e per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca, di cui all’art. 3, comma 1; c) individua le linee di intervento prioritarie e articola il quadro delle risorse ad esse destinate, nonche’ la relativa allocazione in piani e programmi settoriali; d) definisce le metodologie di coordinamento fra i programmi settoriali, con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale; e) individua le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati; f) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca, nonche’ gli indirizzi relativi ai livelli ottimali di aggregazione di funzioni e servizi; g) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane e la promozione della tutela dei diritti dei lavoratori nelle attivita’ di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione; h) sulla base della relazione di cui all’art. 12, definisce le strategie per la promozione e il rafforzamento del collegamento tra sistema della ricerca e sistema produttivo, anche mediante l’individuazione di azioni innovative di sostegno e di facilitazione del trasferimento tecnologico alle imprese, e di incubazione di nuove imprese innovative.

Art. 7

Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione

1. I piani e programmi settoriali, ove presentino contenuti
attinenti alla ricerca e all’innovazione, assicurano la coerenza agli
indirizzi contenuti nell’atto di cui all’art. 6.
2. Al fine dell’attuazione degli atti di cui al comma 1, la
giunta regionale, sentita la conferenza di cui all’art. 4, impartisce
direttive specifiche per assicurare il coordinamento e
l’armonizzazione degli interventi.

Art. 8 Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca 1. I piani ed i programmi settoriali prevedono interventi ed azioni per la diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi contenuti nell’atto di cui all’art. 6, e promuovono l’interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi, l’accesso delle imprese alle attivita’ e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali. 2. I piani ed i programmi settoriali sono rivolti a sostenere, in particolare, i progetti di: a) diffusione della cultura scientifica; b) diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, per l’incremento e la qualificazione dell’occupazione in Toscana; c) integrazione, aggregazione e qualificazione dei soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lettera d); d) sostegno alle attivita’ di «spin off», alla incubazione e sviluppo di nuove imprese nei settori innovativi, anche tramite l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari e l’apporto di capitale di rischio; e) partecipazione a reti internazionali e iniziative dello spazio europeo della ricerca; f) attrazione di investimenti ed imprese nei settori strategici dello sviluppo.

Art. 9

Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione

1. L’Istituto regionale per la programmazione economica della
Toscana ( IRPET) effettua studi ed analisi relative alla ricerca e
all’innovazione tramite una struttura organizzativa denominata
Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, in
collaborazione con la giunta regionale ed in raccordo con la
conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione di cui all’art.
4.
2. Le attivita’ di studio e di analisi dell’Osservatorio
afferiscono a:
a) caratteristiche, risorse umane, dotazioni strumentali ed
attivita’ dei soggetti che svolgono attivita’ di ricerca;
b) pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attivita’ di
ricerca svolte in Toscana, anche attraverso la partecipazione a
progetti di cooperazione scientifica nazionali e internazionali;
c) attivita’ di «spin off» di ricerca e di interazione
tra trastrutture di alta formazione ed imprese;
d) piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;
e) caratteristiche, dotazioni e attivita’ dei parchi
scientifici e tecnologici e degli incubatoci d’impresa;
f) brevetti, marchi e modelli di utilita’, conseguiti da
attivita’ di ricerca svolta in Toscana;
g) strumenti di incentivazione finanziaria e interventi di
partecipazione finanziaria per il sostegno alla ricerca e
all’innovazione;
h) tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e
dell’innovazione tecnologica, ricadute economiche, occupazionali e
formative derivanti dall’attuazione dei progetti di ricerca
finanziati ai sensi della presente legge;
i) elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi
dell’innovazione prodotta in Toscana;
j) le tesi di laurea e di dottorato aventi riferimenti al
territorio toscano e al suo sviluppo economico e sociale.
3. Le attivita’ di ricerca dell’osservatorio confluiscono nel
programma di attivita’ di ricerca dell’IRPET di cui all’art. 15 della
legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto
regionale per la programmazione economica della Toscana).
4. Le basi di dati, le analisi quantitative e qualitative nonche’
la reportistica prodotta dall’osservatorio sono progettate e
realizzate nel quadro degli standard regionali in materia di societa’
dell’informazione e della conoscenza e messe a disposizione della
Regione, tramite la rete telematica regionale Toscana (RTRT), nel
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e
delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema
informativo regionale dalla competente struttura regionale.
5. L’Osservatorio opera sulla base di intese con le universita’ e
gli enti di ricerca ed in raccordo con altri soggetti presenti sul
territorio toscano aventi analoghe competenze in materia di
innovazione e ricerca per il monitoraggio delle strategie e delle
azioni effettuate ed invia annualmente al consiglio regionale e alla
giunta regionale una relazione sull’attivita’ svolta.

Art. 10

Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema universitario e
dell’alta formazione, nonche’ la valorizzazione delle risorse umane.
A tal fine la Regione promuove forme di collaborazione con le
istituzioni universitarie per favorire la diffusione e la
circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell’ambito
sociale, economico e produttivo regionale incentivando altresi’ le
azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della
ricerca nel quadro del processo d’integrazione europea.
2. La Regione attiva rapporti con le istituzioni universitarie
con la partecipazione del sistema delle autonomie locali, per
favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca
nonche’ gli interventi di qualificazione e sviluppo degli
insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per
l’aggregazione ottimale di funzioni e servizi.
3. La Regione favorisce l’interazione fra le istituzioni
universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato
delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione, sostenendo
interventi finalizzati alla costituzione ed alla qualificazione di
reti e poli di ricerca.

Art. 11 Attivita’ di valutazione scientifica 1. Gli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione sono soggetti a valutazione dei contenuti scientifici, del carattere innovativo, della replicabilita’ dei risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali. 2. La valutazione viene effettuata preliminarmente per la concessione dei finanziamenti, degli aiuti o dei benefici comunque denominati, «in itinere» contestualmente allo svolgimento delle attivita’ ed in fase finale per la valutazione dei risultati degli interventi. 3. La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard riconosciuti e secondo principi di imparzialita’, pubblicita’ e trasparenza, da valutatori con specifiche competenze, altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all’art. 3, individuati dalle competenti strutture regionali, per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili, secondo i criteri definiti dalla giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all’art. 4. 4. Ai valutatori esterni di cui al comma 3 spettano i compensi determinati dalla giunta regionale, in analogia con le tabelle del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con apposito provvedimento. 5. I risultati delle attivita’ di valutazione sono resi pubblici con le modalita’ definite dalla giunta regionale su proposta della conferenza di cui all’art. 4, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela della proprieta’ intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a livello internazionale, e sono conservati a cura della competente struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca.

Art. 12 Relazione sullo stato di attuazione della legge 1. La giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica, nonche’ in ordine alla realizzazione ed all’organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall’osservatorio di cui all’art. 9. 2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa dai quali emerga lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi promossi ai sensi della presente legge e in particolare relativi: a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati; b) alle attivita’ di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate; c) al tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell’innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.

Art. 13

Norma finanziaria

1. L’atto di indirizzo di cui all’art. 6, comma 2, articola il
quadro delle risorse complessivamente disponibili sulla base del
bilancio di previsione per la realizzazione degli interventi di
promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione, del
trasferimento tecnologico e dell’alta formazione, e individua la
relativa allocazione in piani e programmi settoriali destinati al
sostegno degli interventi regionali in materia.
2. Agli oneri per l’attivita’ dell’osservatorio regionale della
ricerca e dell’innovazione di cui all’art. 9, stimati in euro
100.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2010 si fa fronte:
per l’anno 2009 con le risorse stanziate sull’unita’
previsionale di base (UPB) 613 «Sistema dell’educazione e
dell’istruzione – Spese correnti» del bilancio di previsione 2009;
per l’anno 2010 con le risorse previste nella UPB 613 «Sistema
dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti» del bilancio
pluriennale 2009 – 2011.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
4. Il finanziamento dell’attivita’ di cui all’art. 11 e’
garantito, senza oneri aggiuntivi, nell’ambito degli stanziamenti
destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e
sostegno della ricerca.

Art. 14

Applicabilita’ delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 si applicano a
decorrere dalla IX legislatura regionale (anni 2010 – 2015).
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 27 aprile 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0456&tmstp=1261385529104

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