T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 07-02-2011, n. 1159 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il presente ricorso il dott. M., proprietario di un appartamento nel complesso residenziale sito in Via Cassia n. 834, impugna il provvedimento con cui il Comune di Roma ha negato l’accesso agli atti relativi al progetto intestato all’Addetto per la Difesa dell’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti e concernente alcuni lavori da svolgersi nel parco di "Villa Scala", confinante con la proprietà del ricorrente e sottoposto a vincolo paesaggistico (e in parte archeologico).

Quest’ultimo intende tutelare nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali il proprio interesse a evitare che l’espianto delle alberature in conseguenza dei lavori comporti una riduzione di vivibilità della propria abitazione. A tal fine il medesimo ha già ottenuto, nel mese di dicembre 2009, l’accesso agli atti riguardanti la domanda di permesso di costruire in deroga ex art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, e in particolare del progetto presentato con prot. 53480 del 6.8.2009.

Nel presente giudizio viene in rilievo l’ulteriore domanda di accesso del 27 aprile 2010, presentata il 10 maggio 2010, il cui oggetto è duplice:

– copia di eventuali nuovi progetti e/o domande di autorizzazione presentati ai competenti Dipartimenti IX e X del Comune di Roma e/o al competente Ufficio Urbanistica del Comune di Roma;

– copia delle risultanze e dei pareri espressi dalle autorità presenti alla Conferenza dei Servizi convocata dal Dirigente del Dipartimento IX del Comune di Roma sulla domanda di permesso di costruire in deroga presentata il 6 agosto 2009, e del provvedimento di chiusura della medesima conferenza.

Il Comune di Roma ha negato l’accesso agli atti richiesti sul presupposto che gli stessi "risultano coperti da inviolabilità diplomatica, secondo quanto comunicato dal Ministero degli Affari Esteri con nota 0089864 del 13/03/2009" e quindi opera il divieto di accesso di cui all’art. 24, comma 6, lettera a) della L. n. 241/1990, nel testo vigente.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roma e il Ministero degli Affari Esteri, resistendo al ricorso.

3. In seguito all’ordinanza istruttoria n. 1402/2010, la causa è stata nuovamente chiamata in discussione alla camera di consiglio del 18 novembre 2010, e quindi trattenuta in decisione.

4. Dagli atti e dall’istruttoria risulta che il Ministero degli Affari Esteri ha riconosciuto che i nuovi edifici che sorgeranno nel sito in questione saranno "adibiti in futuro ad alloggiare il personale destinato all’Addettanza militare", e saranno "coperti da inviolabilità diplomatica, fermo restando il vincolo, per codesta Ambasciata, di chiedere preventivamente alle competenti Autorità territoriali le autorizzazioni necessarie per erigere i nuovi manufatti".

Secondo il ricorrente, questa nota rinvia al necessario rispetto della normativa urbanistica e paesaggistica, in relazione alle quali sussiste l’esigenza di tutela in giudizio, mentre appare contraddittorio aver concesso l’accesso alla domanda originaria e non volerlo concedere sui successivi atti amministrativi; inoltre la Convenzione di Vienna parimenti imporrebbe il rispetto della normativa dello Stato accreditata rio, e comunque precluderebbe all’agente diplomatico la possibilità di invocare l’immunità per una domanda riconvenzionale connessa alla domanda principale, per impedire all’odierno ricorrente di difendersi a fronte della presentazione di una domanda di permesso di costruire in deroga.

5. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività proposta dalla difesa comunale: infatti il provvedimento impugnato è stato notificato al dottor M. il 26 giugno 2010, mentre la notificazione al Comune di Roma deve intendersi perfezionata, per il ricorrente, in data 26 luglio 2010, ossia alla data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Infatti, la notifica del ricorso spedito a mezzo posta deve intendersi perfezionata per il notificante alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario: detto principio ha carattere generale e trova, pertanto, applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta, venga eseguita, anziché dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte (come nel caso di specie), essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tale caso sostituita con la data di spedizione del piego raccomandato (T.A.R. Lazio, sez. II, 8 novembre 2010, n. 33262).

6. Nel merito, va anzitutto osservato che l’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 garantisce tendenzialmente l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

Il Collegio ben conosce le diverse tesi circa la portata di tale disposizione, le quali sono rivolte, rispettivamente:

a) a circoscrivere la possibile prevalenza della posizione del ricorrente ai soli casi in cui l’esercizio dell’accesso ponga in pericolo la riservatezza dei terzi e non anche gli altri interessi tutelati dal comma 6 del medesimo articolo (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 19 aprile 2007, n. 1898, che fa riferimento al precedente art. 24, comma 2, lett. d) del testo previgente della legge 241/90 e ai lavori preparatori della legge n. 15/05, modificativa della L. n. 241/1990);

b) ovvero a estendere la portata del comma 7 a tutti i casi di cui al precedente comma 6, in maniera più conforme alla portata testuale della previsione in questione e allo scopo dell’istituto dell’accesso.

Una considerazione non formalistica del tema impone di rilevare, in realtà, la presenza di valori di rango costituzionale non dissimile, e quindi di un potenziale conflitto che va risolto con la tecnica del bilanciamento in concreto. In particolare, la "ratio" dell’art. 24 comma 7, l. n. 241 del 1990 impone un’attenta valutazione – da effettuare caso per caso – circa la stretta funzionalità dell’accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumono lese, con ulteriore salvaguardia, attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 luglio 2009, n. 6846).

Del resto, l’art. 24, comma 6, lettera a), della L. n. 241/1990, nel testo vigente, fa riferimento – per quanto qui interessa – ai "casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo".

Ora, il regolamento per il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni del Comune di Roma, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 203 del 20 ottobre 2003, stabilisce all’art. 12, comma 3, che sono "sottratti all’accesso, nei limiti e nell’ ambito della loro connessione, i documenti contenenti informazioni relative agli interessi indicati dall’ art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241", ora rinvenibili nel testo attuale al comma 6, lettera a) della disposizione in parola: si tratta, per quanto qui interessa, dei casi in cui vi sia una "lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione".

In ultima analisi, la lesione di tali interessi deve essere "specifica e individuata" e – secondo quanto prescrive la normativa del Comune di Roma – il divieto opera negli stretti limiti in cui l’atto sia connesso a tali situazioni protette (cfr. altresì, in tal senso, l’art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, richiamato dall’art. 14, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, nonché all’art. 24, comma 5, della L. n. 241/1990). Anche nella specifica materia di competenza del Ministero degli Affari Esteri, questo Tribunale ha fatto applicazione dei medesimi criteri, stabilendo che sono sottratti al diritto di accesso non tutti i documenti concernenti ispezioni del Ministero affari esteri alle sedi all’estero, bensì solo quelli in grado di mettere effettivamente in pericolo le esigenze di salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale, dell’esercizio della sovranità nazionale e della correttezza delle relazioni internazionali (TAR Lazio, sez. I, 20 febbraio 2009, n. 1808).

Ciò conferma che nella specie è giocoforza ricorrere ad una forma di bilanciamento di interessi.

7. Con riferimento al caso di specie, è innanzi tutto evidente che il necessario rispetto della normativa italiana in tema di urbanistica e paesaggio – che non risulta derogata dai meccanismi dell’immunità prevista per le sedi diplomatiche, come riconosce lo stesso Ministero degli Affari Esteri – non può non riverberarsi sulla posizione giuridica del confinante, il quale è abilitato a invocarne il rispetto e a difendersi in giudizio; ma detta posizione deve essere bilanciata con quella relativa all’interesse del buon andamento delle relazioni internazionali.

7.1 Ora, occorre anzitutto rilevare che di fatto l’Amministrazione ha già concesso al ricorrente l’accesso al progetto originario.

Ne risulta, quindi, che la complessa questione relativa alla portata delle immunità diplomatiche in relazione al disposto dell’art. 24, comma 6, lettera a), della L. n. 241/1990 non risulta pienamente pertinente alla specie, per quanto concerne la copia delle risultanze e dei pareri espressi dalle autorità presenti alla Conferenza dei Servizi convocata dal Dirigente del Dipartimento IX del Comune di Roma sulla domanda di premesso di costruire in deroga presentata il 6 agosto 2009, nonché la copia del provvedimento con cui il procedimento è stato definito. Infatti l’Amministrazione non ha motivato in ordine all’effettiva lesione, nella specie, degli interessi tutelati dalla normativa richiamata: dato che al privato confinante è riconosciuta la possibilità di tutelare nelle sedi procedimentali e processuali la propria situazione giuridica, e lo stesso è già in possesso del progetto, non risultano, alla stregua degli atti, elementi tali da far ritenere che dalla conoscenza dei pareri espressi dalle Autorità presenti alla conferenza dei servizi nonché dell’atto conclusivo del procedimento, possa derivare una ulteriore specifica lesione dell’interesse tutelato dal divieto di ostensione sancito in linea di principio dalla normativa invocata dall’amministrazione.

Per questa parte la domanda di accesso appare quindi fondata.

7.2 Per quanto attiene agli eventuali nuovi progetti e/o domande di autorizzazione – come pure con riferimento a eventuali prescrizioni innovative rispetto ai progetti originari, che siano contenute negli atti di cui al punto precedente – il Collegio ritiene che agli stessi debba essere consentito l’accesso, fermo restando il poteredovere dell’Amministrazione comunale di apporre – anche richiedendo, ove indispensabile, il parere del Ministero degli Affari Esteri – i necessari "omissis" relativamente alle parti della nuova documentazione, che in concreto siano suscettibili di pregiudicare la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali.

7.3 Va quindi ordinato al Comune di Roma di consentire all’odierno ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione in via amministrativa o dalla notificazione della stessa a cura del medesimo, l’accesso ai documenti richiesti, mediante estrazione della relativa copia, subordinata al rimborso dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

8. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a ottenere copia degli atti richiesti, con i limiti e con le modalità di cui ai punti 7.1, 7.2, 7.3.

9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto ordina al Comune di Roma l’esibizione degli atti richiesti dal ricorrente, con le modalità indicate in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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