Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 10-02-2011, n. 5074 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, con provvedimento depositato in data 14/10/2009, disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di L.N., Lo.Ag., P.I., E.U.L., S. G.S. e Pu.Lo., indagati in seguito alla denuncia querela presentata da C.F. in data 27 agosto 2005, la quale aveva accusato i medici dell’ospedale (OMISSIS) di avere commesso una serie di imprecisioni, negligenze ed imperizie tali da comportare l’involuzione della situazione sanitaria della madre M.M., che decedeva in data 8 agosto 2005.

Precedentemente, in data 25 maggio 2009, il GIP aveva emesso ordinanza con cui aveva rigettato la precedente richiesta di archiviazione del P.M. e gli aveva ordinato ulteriori indagini, in particolare l’espletamento di una nuova consulenza medica.

Avverso il provvedimento di archiviazione depositato il 14.10.2009 proponevano ricorso in Cassazione le persone offese C. F., M.G., C.T. e C.R. per violazione di legge ex art. 606, lett. d) con riferimento all’art. 408 c.p.p., comma 3, nonchè agli artt. 409 e 410 c.p.p., in quanto le stesse ritenevano sussistente la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio che la legge tutela anche nel procedimento incidentale di archiviazione, dal momento che nella querela era stata fatta espressa richiesta da parte delle persone offese di essere informate in caso di richiesta di archiviazione da parte del P.M.. Il GIP, invece, aveva provveduto de plano all’archiviazione. Chiedevano pertanto alla Corte di Cassazione di volere annullare il decreto impugnato con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero, che non aveva osservato l’onere di integrazione del contraddittorio posto a carico della pubblica accusa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il Pubblico Ministero infatti, all’esito delle indagini suppletive espletate, ha formulato una nuova richiesta di archiviazione al G.I.P., senza peraltro dare avviso della stessa alle persone offese che ne avevano fatto richiesta all’atto della presentazione della denuncia querela.

Tanto premesso si osserva che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez 5, Sent. n. 10805 del 29.01.2010, Rv. 246362; Sez. 5, Sent. n. 611 del 5.02.1999, Rv.

214601) il Pubblico Ministero è tenuto a dare avviso alla persona offesa che ne abbia validamente e tempestivamente fatto richiesta, della richiesta di archiviazione degli atti da lui avanzata, anche nel caso in cui essa costituisca reiterazione di richiesta precedentemente presentata e rigettata dal GIP all’esito della udienza camerale, tenuta ai sensi del comma terzo dell’art. 410 c.p.p.. Il GIP, poi, prima di provvedere sulla reiterata richiesta di archiviazione, formulata dal P.M. all’esito dell’ulteriore attività di indagine disposta per mancato accoglimento della precedente istanza conseguente ad opposizione della P.O., ha l’obbligo di instaurare il contraddittorio e di fissare una nuova udienza camerale nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p. allo scopo di consentire alla parte che ha proposto l’opposizione di esercitare il diritto di difesa anche in ordine ai risultati del supplemento di indagine (cfr., tra le altre. Cass., Sez 4, Sent. n. 3494 del 3.12.2003, Rv.

229835). Recentemente tale materia ha formato oggetto dell’esame delle Sezioni Unite di questa Corte che, nella sentenza n. 23909 del 27.05.2010, Rv. 247124, hanno affermato che il giudice può provvedere de plano sulla richiesta di archiviazione, proposta a seguito dello svolgimento di indagini suppletive, indicate dal giudice all’esito del contraddittorio camerale, qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione, ovvero quest’ultima sia inammissibile.

Pertanto, nella fattispecie di cui è processo, il Pubblico Ministero, prima di reiterare la richiesta di archiviazione, era obbligato a darne avviso alle persone offese, che ne avevano fatto richiesta ex art. 408 c.p.p., al fine di dare loro la possibilità di fare una nuova opposizione. Soltanto, in mancanza di nuova opposizione della persona offesa, ovvero nel caso in cui la stessa fosse inammissibile, il giudice avrebbe potuto provvedere "de plano" sulla reiterata richiesta di archiviazione. Conseguentemente il decreto di archiviazione emesso dal Gip del tribunale di Catania e depositato in data 14.10.2009, senza che le parti offese siano state informate della nuova richiesta di archiviazione da parte del P.M. è affetto da nullità insanabile ex art. 178 c.p.p., lett. c), e quindi deve essere annullato, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Pubblico Ministero di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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