REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 21 Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o
possiede e conduce gli alveari;
b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore
apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le
federazioni, le societa’, le cooperative e i consorzi di tutela del
settore apistico;
c) prodotti dell’alveare: prodotti dell’allevamento delle api e
loro derivati quali il miele, la cera d’api, la pappa reale o
gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le
api regine, l’idromele e l’aceto di miele;
d) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di
incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o piu’ spostamenti
dell’apiario nel corso dell’anno;
e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non
viene spostato nell’arco dell’anno;
f) apiario nomade: l’apiario che viene spostato una o piu’
volte nel corso dell’anno.

Art. 3 Programmazione 1. Il piano agricolo regionale (PAR) di cui all’art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. l (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), individua gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare e li coordina con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.

Art. 4 Dichiarazione di inizio attivita’ 1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, anche tramite le forme associate di apicoltori, ai servizi veterinari dell’azienda unita’ sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l’impresa o dove ha la residenza, la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella dichiarazione e’ specificato se l’allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali. 2. Quando i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti all’obbligo di registrazione di cui all’art. 10 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), la dichiarazione di inizio attivita’ di cui al comma 1 sostituisce la dichiarazione ivi prevista. 3. L’azienda USL assegna al richiedente un codice di registrazione, che identifica univocamente l’intera attivita’ apistica. 4. La modulistica e’ approvata dal dirigente della giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, in accordo con il dirigente competente in materia di tutela della salute. 5. La dichiarazione di inizio attivita’ avviene in modalita’ telematica; sono consentite altre modalita’ di presentazione se l’allevamento e’ condotto per il solo autoconsumo. 6. Le modalita’ di assegnazione del codice di registrazione e il suo contenuto informativo minimo sono disciplinate a livello regionale, anche ai fini degli adempimenti statistici, con atto amministrativo.

Art. 5

Variazioni e cessazione dell’attivita’

1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla
dichiarazione di inizio attivita’, installare nuovi apiari stanziali
al di fuori del territorio di competenza dell’azienda USL ove ricade
la collocazione indicata nella dichiarazione di cui all’art. 4, comma
1, ne danno comunicazione, entro dieci giorni dall’installazione, ai
servizi veterinari della azienda USL dove l’apicoltore ha la
residenza o dove ha sede legale l’impresa apistica.
2. Nel caso di cessazione dell’attivita’, l’apicoltore ne da’
comunicazione ai servizi veterinari dell’azienda USL dove ha sede
legale l’impresa o dove ha la residenza, entro venti giorni dal
momento di chiusura dell’attivita’.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere
presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui
aderiscono, con le modalita’ di cui all’art. 4, comma 5.

Art. 6

Nomadismo

1. Gli apicoltori che per nomadismo, per il servizio di
impollinazione o per qualunque altra ragione spostano i propri
alveari fuori dall’area di competenza dell’azienda USL dove ricadono
le postazioni indicate nella dichiarazione di cui all’art. 4, comma
1, ne danno comunicazione ai servizi veterinari della azienda USL
dove l’apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l’impresa
apistica, prima del trasferimento e comunque entro cinque giorni
dalla nuova installazione.
2. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno
o piu’ apiari nomadi o stanziali nel territorio regionale entro
cinque giorni dall’installazione ne danno comunicazione all’azienda
USL competente per territorio. Tale comunicazione ha durata annuale
e, nel caso di mantenimento di apiari stanziali, deve essere
rinnovata.
3. La dichiarazione puo’ essere presentata dagli apicoltori anche
tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalita’ di cui
all’art. 4, comma 5.

Art. 7

Censimento del patrimonio apistico regionale

1. Gli apicoltori comunicano ogni anno, nei giorni compresi tra
il 1° novembre e il 31 dicembre, ai servizi veterinari dell’azienda
USL dove l’apicoltore ha la propria residenza o dove ha sede legale
l’impresa apistica, il numero di alveari posseduti nonche’ le loro
postazioni sul territorio regionale e nazionale.
2. All’obbligo di cui al comma 1 sono soggetti anche coloro che
non hanno dichiarato la cessazione dell’attivita’, anche se non sono
in possesso di alcun alveare nel periodo di riferimento del
censimento.
3. L’azienda USL che riceve la comunicazione annuale deve
trasmettere alle altre aziende USL regionali, mediante cooperazione
applicativa, l’eventuale presenza sul loro territorio di apiari.
4. La comunicazione di cui al comma 1 puo’ essere presentata
dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono,
con le modalita’ di cui all’art. 4, comma 5.

Art. 8

Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana

1. Le aziende USL comunicano, mediante cooperazione applicativa,
alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero
totale delle mielerie presenti nel territorio di competenza e almeno
i seguenti dati relativi al censimento:
a) numero complessivo degli apicoltori registrati con il codice
identificativo di cui all’art. 4, comma 3;
b) numero complessivo degli apicoltori che hanno comunicato i
dati del censimento;
c) numero totale degli apiari censiti;
d) numero alveari censiti;
e) numero complessivo degli apicoltori con piu’ di cento
alveari.
2. Il contenuto informativo delle comunicazioni indicate nel
comma 1 viene definito con deliberazione della giunta regionale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0457&tmstp=1261385529104

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