Cassazione I civile del 20-01-2006, n. 1198 Separazione, divorzio, casa familiare, assegnazione (2009-04-24)

CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA 20-01-2006, n. 1198

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza depositata il giorno 11/10/2001, il Tribunale di Rimini dichiaro’ cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario fra i signori C.C. e P.I. e, per quanto ancora interessa, riconobbe a quest’ultima un assegno di divorzio di L. 250.000 mensili, rivalutabili, condannando l’ex coniuge anche al pagamento di un quarto delle spese di lite.

2.- Propose appello C.C. per chiedere, in riforma della sentenza impugnata, la revoca della condanna al pagamento dell’assegno di divorzio e di quella sulle spese.

La signora P., costituendosi in giudizio, chiese il rigetto dell’impugnazione proposta ex adverso e spiego’ appello incidentale per domandare l’assegnazione della casa coniugale.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Bologna, accogliendo entrambi i gravami, revoco’ la disposizione relativa all’assegno di divorzio, ma attribui’ a P.I., convivente con figlia maggiorenne, l’abitazione nella casa familiare; e compenso’ integralmente fra le parti le spese di giudizio.

4.- Per la cassazione di tale sentenza C.C. propone ricorso, con un solo motivo, illustrato da memoria, cui resiste P.I.

mediante controricorso e proponendo altresi’ ricorso incidentale, pure con un solo motivo.

Motivi della decisione 5.- Devesi disporre preliminarmente la riunione, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., del ricorso principale e dell’incidentale, siccome proposti contro la stessa sentenza.

6.- Con l’unico motivo del ricorso principale, C.C. censura la sentenza impugnata per violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 6, comma 6, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, articolo 11, nonche’ per omessa, insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di documenti e circostanze decisive per la soluzione della lite, con riferimento all’attribuzione della casa coniugale alla ex moglie.

6.1.- Afferma, in particolare, che non sussisterebbe alcun diritto della donna all’assegnazione della casa di proprieta’ comune di esse parti, sia perche’ tale immobile e’ diverso da quello, tolto in locazione, in cui la famiglia abito’ finche’ rimase unita sia perche’ la figlia ultraventenne convivente con la madre devesi considerare autosufficiente sotto il profilo economico, tanto da non essere destinataria di alcun assegno di mantenimento a carico del padre, come gia’ motivatamente disposto dal Tribunale con decisione coperta dal giudicato.

6.2.- Il motivo di censura suesposto e’ fondato, sotto entrambi i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.

6.2.1.- La sentenza impugnata, premesso che l’abitazione nella casa familiare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *