Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 10-02-2011, n. 5064

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione, con atto personalmente sottoscritto, S.A. avverso l’ordinanza, depositata in data 12.5.2008 dalla Corte di Appello di Lecce che ha liquidato in favore del S., a titolo di riparazione per ingiusta detenzione sofferta in carcere dall’11 al 18/8 e agli arresti domiciliari fino al 29/8/1997, perchè imputato dei reati di usura e tentata estorsione dai quali è stato assolto in appello con formula ampia, la somma di Euro 4.100,00.

Deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

E’ stata depositata una memoria difensiva ad opera dell’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse del Ministero del Tesoro (rectius: dell’Economia e delle Finanze) che ha concluso per l’inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, come premesso, va rilevato, in via preliminare ed assorbente, che il ricorso risulta sottoscritto personalmente ed esclusivamente dalla parte richiedente.

Orbene, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione a norma dell’art. 613 c.p.p., giacchè l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art. 571 c.p.p., comma 1, che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione. (Sez. Un., Ord. n. 34535 del 27.6.2001, Rv. 219613).

Più specificamente, è stato altresì affermato che in subiecta materia il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della cassazione, e non può essere sottoscritto personalmente dall’interessato, a nulla rilevando persino che la sottoscrizione sia autenticata in calce da un difensore iscritto nel predetto albo (Sez. 4, n. 13197 del 22.2.2008, Rv. 239602). Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Si ritiene di compensare per intero le spese relative al presente giudizio tra le parti private, non avendo nulla dedotto il Ministero resistente sulla circostanza formale sopra evidenziata.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Compensa le spese tra le parti private.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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