Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 10-02-2011, n. 5019 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza emessa in data 10.12.2009 dal Giudice di Pace di Treviglio che dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.D. in ordine al delitto di lesioni colpose in danno di C.M. per estinzione del medesimo a seguito di remissione tacita di querela.

Deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 152 c.p. assumendo che la remissione tacita di querela non può inferirsi, come ritenuto dal giudice a quo, dalla sottoscrizione di un atto di quietanza a tacitazione e saldo dei danni patiti e patiendi con impegno a rimettere la querela e dalla successiva mancata comparizione della persona offesa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Sull’argomento della mancata comparizione in udienza del querelante si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite (n. 46088 del 30.10.2008 – dep. il 15.12.2008 Rv 241357) che hanno affermato il principio di diritto secondo cui, fuori dalle ipotesi specificamente disciplinate dalla normativa sulla competenza penale del giudice di pace, la mancata comparizione del querelante nel processo, pur quando il giudice ne abbia sollecitato la presenza prefigurando la mancata comparizione come remissione tacita della querela, non da luogo ad un caso di rimessione tacita. Invero, per aversi remissione tacita di querela, la mancata comparizione, anche ripetuta, del querelante all’udienza non costituisce un comportamento univoco incompatibile con la volontà di persistere nella querela, potendo essa dipendere anche da una causa indipendente dalla volontà dell’offeso e comunque da ragioni che nulla hanno a che vedere con la rinuncia alla punizione del querelato e può persino corrispondere all’intento della parte offesa di non esporsi nuovamente e oltre misura, riponendo questa comunque affidamento sull’ulteriore corso della giustizia.

Inoltre, si è detto che la mancata comparizione non possiede il carattere della necessaria contraddizione logica rispetto alla volontà di ottenere la punizione dell’imputato manifestata con la querela, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell’azione penale. A tal riguardo le Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata hanno, anzi, rilevato che l’art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". Deve, dunque, trattarsi di fatti, cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno che non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati". Tali fatti o comportamenti non sono costituiti neppure dall’accettazione del risarcimento dei danni che, pur apprezzabile quale comportamento preclusivo della costituzione di parte civile, è giustificabile con una diversa motivazione (Cass. pen. Sez. 5, n. 1452 del 28.11.1997 Rv. 209798). Anche di recente, sulla scia della sopra menzionata pronunzia delle Sezioni Unite, è stato ribadito che la mancata comparizione del querelante in udienza, al di fuori dell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, non da luogo a remissione tacita della querela, nonostante la sollecitazione a comparire espressamente rivoltagli dal giudice (Sez. 6, 25.2.2010, n. 11142, Rv. 247014). Consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Treviglio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Treviglio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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