Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-03-2011, n. 6489 Agricoltura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.D. con citazione notificata il 25/9/1986, conveniva in giudizio S.I. chiedendo la declaratoria di nullità, per contrarietà a norme imperative ( L. n. 230 del 1950, ex art. 18), di un contratto preliminare del 25/3/1984 con il quale egli si era obbligato a vendere al convenuto un fondo rustico acquistato dall’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per la Puglia (ERSAP) il 2/4/1973 con patto di riservato dominio.

S.I. si costituiva, si opponeva alla domanda attrice e in via riconvenzionale chiedeva sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., per il trasferimento della proprietà del fondo promesso in vendita o la restituzione del prezzo, nonchè il controvalore delle migliorie e il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Taranto con sentenza non definitiva del 20/3/1990 dichiarava nullo il contratto per violazione della L. n. 230 del 1950, art. 18 e rigettava la domanda riconvenzionale di S. I. il quale faceva riserva di impugnazione differita.

Con successiva sentenza del 6/8/2001, pure non definitiva, il Tribunale di Taranto:

– ordinava a S.I. il rilascio del fondo a favore di S.D. e M.A., acquirente del fondo e intervenuta nel giudizio già in primo grado;

dichiarava insussistente il diritto di ritenzione fatto valere da S.I. che condannava, quale possessore di mala fede, alla restituzione dei frutti;

riconosceva il diritto di S.I. alla restituzione della somma versata quale acconto sul prezzo di vendita, al rimborso delle spese per la produzione e il raccolto (rimettendo le parti davanti a giudice per il calcolo delle spese di produzione dei frutti) e all’indennità per le opere di miglioria. Avverso entrambe le sentenze non definitive proponeva appello S.I. chiedendo:

– la declaratoria di validità di un asserito contratto concluso in data 15/3/1985 (che egli riteneva contratto definitivo) e per l’effetto la declaratoria del trasferimento del bene conteso;

– il riconoscimento della qualità di possessore di buona fede, del diritto di ritenzione e, in generale il riconoscimento di tutti i diritti derivanti dal possesso di buona fede.

Gli appellati proponevano appello incidentale per sentir dichiarare non dovuta l’indennità per i miglioramenti.

La Corte di appello riteneva:

– la nullità del preliminare di vendita del 23/5/1984 per violazione del divieto di cui alla L. n. 230 del 1950, art. 18, che prevede la nullità di qualsiasi atto di disposizione tra vivi avente ad oggetto il terreno assegnato dall’ente di sviluppo fondiario fino al riscatto;

l’irrilevanza dell’intervenuto riscatto, che non poteva avere efficacia sanante la nullità dell’atto di disposizione antecedente.

In ordine all’accordo scritto in data 15/3/1985 (successivo al riscatto del fondo) la Corte negava la natura di contratto definitivo rispetto al contratto del 1984 e gli negava anche la funzione "rinnovativa" rispetto al precedente contratto; nel contempo dichiarava inammissibile, in quanto domanda nuova, la domanda diretta alla declaratoria di validità del contratto del 15/3/1985.

Infine la Corte Leccese, premesso che gli effetti del possesso di buona fede erano cessati al momento della proposizione della domanda di nullità del contratto e di restituzione dei frutti respingeva l’appello anche nella parte relativa al diniego del diritto di ritenzione; accoglieva l’appello incidentale avverso la statuizione con la quale il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto di S.I. all’indennità per i miglioramenti asseritamene apportati.

La Corte territoriale rilevava che il diritto all’indennità per i miglioramenti era escluso perchè il fondo era detenuto senza un titolo, in forza di un contratto nullo e perchè i miglioramenti erano stati eseguiti contro la volontà del proprietario e senza osservare le procedure di cui alla L. n. 203 del 1982, artt. 16 e ss..

S.I. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di 5 motivi.

Ha resistito con controricorso M.A..

Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, nonchè il vizio motivazionale su un punto decisivo della controversia.

Secondo il ricorrente la Corte leccese avrebbe errato nel non ravvisare il collegamento negoziale tra il preliminare del 23/5/1984 e la scrittura del 15/3/1985 con la quale la fattispecie negoziale si sarebbe definitivamente conclusa con la vendita del bene, avvenuta, legittimamente, dopo che in data 17/12/1984 era stato esercitato il riscatto del fondo. La Corte non avrebbe fatto corretta applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale concernenti l’interpretazione complessiva, la ricerca della reale volontà delle parti,il principio dell’affidamento secondo buona fede, il principio della conservazione del negozio.

1.2 con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione delle norme regolanti la vendita dei terreni assegnati dall’Ente di Sviluppo in Agricoltura di cui alla L. n. 350 del 1950, L. n. 379 del 1967 e L. n. 386 del 1976.

Il ricorrente lamenta che il giudice del merito, dichiarando la nullità del contratto preliminare del 23/5/1984, non ne avrebbe valutato il collegamento negoziale con i successivi atti e la circostanza che il preliminare fosse stato stipulato in previsione del successivo riscatto anticipato del fondo promesso in vendita, come dimostrato dalla successione cronologica degli atti in quanto al preliminare del Maggio 2004 aveva fatto seguito il riscatto del podere in data 17/12/1984 e poi la scrittura del 15/3/1985 con la quale le parti si davano atto del pagamento del prezzo e fissavano al 30/6/1985 la data per la stipula dell’atto notarile.

Secondo il ricorrente a seguito del riscatto legittimamente il podere riscattato avrebbe potuto essergli venduto in quanto egli era in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 379 del 1967, art. 4. 2. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente perchè con essi il ricorrente lamenta, nel complesso, l’erroneità della sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto validità ed efficacia sia al contratto preliminare del 23/5/2004 sia al contratto del 15/3/1985 che egli ritiene avere natura di contratto definitivo rispetto al preliminare del 1984.

Occorre premettere, in via generale e con riferimento alla pretesa violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, che l’accertamento della volontà delle parti si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c..

Dovendosi ritenere, per le ragioni di cui infra, la correttezza della decisione della Corte territoriale che ha negato validità ed efficacia al contratto preliminare e ha negato alla successiva scrittura del 15/3/1985 la natura di negozio dei esecuzione del precedente contratto, difetta la rilevanza in merito all’accertamento dell’esistenza di un collegamento negoziale tra di due atti.

L’articolata censura non coglie la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, incentrata sulla nullità e inefficacia del preliminare del 25/3/1984 invocato da S.I. per ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e sulla irrilevanza degli eventi successivi (riscatto, scrittura del 15/3/1985)che non potevano collegarsi al precedente accordo negoziale in quanto affetto da nullità assoluta.

Occorre ricordare che la speciale normativa in esame ( L. n. 230 del 1950 Provvedimenti per la colonizzazione dell’Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini – disposizioni in tema di bonifica e riforma fondiaria) è diretta a fare acquisire la proprietà di fondi rustici ai lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all’impiego della mano d’opera della famiglia" (cfr. L. n. 230 del 1950, art. 16, comma 1). La proprietà dei fondi acquisita dagli Enti di riforma serviva a intermediare la "assegnazione" delle terre ai lavoratori agricoli, e, quindi, all’acquisto della relativa proprietà a favore degli assegnatari. Proprio per l’attuazione di queste finalità la L. 12 maggio 1950, art. 18, n. 230, al comma 3 stabilisce che "fino al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto".

La norma si riferisce, stante l’ampiezza e il carattere onnicomprensivo della espressione adoperata, anche alla ipotesi della promessa di vendita, la quale, pur non avendo efficacia reale, rientra tra gli atti di disposizione tra vivi in senso ampio (v.

Cass. 25 febbraio 1986, n. 1177; Cass. 17/1/1994 n. 363). Questa Corte (ex plurimis: Cass. 3670/99; Cass. 12122/92), con orientamento che qui si condivide, ha ritenuto affetto da nullità il preliminare di vendita di un terreno assegnato dall’ente di sviluppo fondiario, anche quando ne siano stati differiti gli effetti alla data del riscatto, se con esso sia stato trasferito il possesso del fondo in data anteriore, perchè la L. 12 maggio 1950, n. 230, art. 18, estende la nullità ad ogni atto che comporti cessione in uso totale o parziale del terreno prima del riscatto.

In considerazione del rilevante interesse pubblico sotteso alla regolamentazione della assegnazione dei fondi ai lavoratori agricoli, la giurisprudenza è giunta ad affermare la nullità per illiceità della causa anche del negozio di riscatto concluso solo per fare acquisire a terzi la proprietà del bene in forza di una pregresso accordo contrattuale e così frustrando le finalità della legge al solo scopo di realizzare illecite speculazioni (Cass. 26/7/2004 n. 14000).

Delle suddette regole di diritto il giudice del merito ha fatto corretta applicazione tenuto conto che S.I. era stato immesso nel possesso del fondo così che la terra veniva ad essere coltivata non più dall’assegnatario prescelto, ma da un terzo ed era pertanto pregiudicato lo scopo della legge che era quello di assicurare che il fondo assegnato non fosse in alcun modo sottratto alla sua specifica destinazione, ossia la coltivazione e il miglioramento produttivo mediante lo svolgimento dell’attività lavorativa personale e diretta dell’assegnatario scelto dall’ente assegnante con un procedimento amministrativo tra soggetti in possesso di determinati requisiti (cfr. Cass. 26/9/2005 n. 18787).

Ciò premesso, risulta palese non solo l’infondatezza del secondo motivo, diretto ad affermare la validità di un contratto preliminare affetto, invece e per le ragioni illustrate, da nullità assoluta, ma anche del primo motivo, fondato sull’asserito collegamento negoziale tra la scrittura del 23/5/1984 e la dichiarazione di avvenuto saldo del prezzo del 15/3/1985, dichiarazione che non può costituire l’adempimento dell’obbligo scaturente dal preliminare del 23/5/1984, proprio perchè la legge vieta che quel preliminare, contrario a norma imperativa, possa conseguire effetto alcuno.

3. Con il terzo motivo si censura il vizio di omessa pronuncia perchè il giudice, secondo il ricorrente, non avrebbe pronunciato sulla richiesta (formulata in appello) di declaratoria di validità del (preteso) contratto definitivo del 15/3/1985 in quanto ritenuta domanda nuova.

Il motivo si fonda sull’assunto per il quale il convenuto, costituendosi in primo grado e avendo richiesto il rigetto della domanda attrice di nullità o annullamento (del preliminare) e nel contempo il trasferimento a suo favore del fondo,avrebbe "logicamente" chiesto anche la declaratoria di validità dello stesso.

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile perchè diretto ad una rivalutazione in fatto degli elementi che hanno indotto il giudice a qualificare nuova la domanda volta ad far valere un accordo negoziale che non era stato fatto valere in primo grado. In altri termini, la Corte ha correttamente ritenuto di non potere decidere sulla domanda relativa alla validità ed efficacia del (preteso) nuovo contratto di cui alla scrittura del 15/3/1985 in quanto domanda nuova, fermo restando che, secondo il giudice a quo, tale scrittura non poteva essere considerata nè il negozio definitivo rispetto al preliminare del 1984 (improduttivo di effetti), nè la convalida di un negozio nullo, in quanto esclusa dall’art. 1423 c.c. nè rinnovazione dello stesso contratto.

Occorre soltanto precisare che, in primo grado, si discuteva soltanto del preliminare di cui una parte chiedeva la declaratoria di nullità e l’altra parte l’esecuzione in forma specifica così che risulta del tutto "fuori tema" l’assunto per il quale sarebbe stato implicitamente richiesta anche la declaratoria di validità del diverso, preteso contratto del 15/3/1985. 4. Con il quarto motivo S.I. censura per omessa e insufficiente motivazione la sentenza impugnata nella parte in cui gli ha negato il diritto di ritenzione di cui all’art. 1152 c.c., per il venir meno del possesso di buona fede dalla data della domanda giudiziale.

Il motivo è infondato e la decisione del giudice del merito deve essere confermata, ma con diversa motivazione.

La ritenzione ex art. 1152 c.c. è prevista a favore del possessore di buona fede convenuto nel giudizio di rivendicazione (come reso palese dalla stessa lettera della norma che impone la proposizione della domanda nel corso del giudizio di rivendicazione) e non del detentore, convenuto in un’azione personale restitutoria (cfr. Cass. 26/4/1983 n. 2867).

Questa Corte, componendo a sezioni unite il contrasto insorto tra le sezioni semplici, ha enunciato il principio che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare e produttivo di effetti meramente obbligatori, e che, pertanto, la relazione del promissario acquirente con il bene è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata, salva la dimostrazione di un’interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c. (Cass. civ., sez. un., sent. 27 marzo 2008, n. 7930 e, successivamente, Cass. civ., sez. 2^, sent. 25 gennaio 2010, n. 1296;

Cass. civ., sez. 2^, sent. 26 aprile 2010, n. 9896).

Nel caso di specie, dunque, non poteva verificarsi alcuna anticipazione di effetti traslativi in quanto S.I. era immesso nella coltivazione del fondo in base ad un preliminare di vendita (nullo), per giunta stipulato da un soggetto che, non avendo neppure ancora esercitato il riscatto, non era nemmeno il proprietario.

Il diritto di ritenzione è, poi, previsto specificamente da altra norma ( L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 20 e, in precedenza,art. 15 della precedente L. n. 11 del 1971, a favore dell’affittuario di fondo rustico) qui non invocata e non applicabile.

Qualificata la relazione tra S.I. e il bene oggetto della promessa di vendita come detenzione qualificata e non come possesso, ne discende che non sono applicabili al predetto detentore le norme di tutela del possesso di buona fede e non è neppure applicabile la norma dell’art. 1150 cod. civ., che attribuisce al possessore, all’atto della restituzione della cosa, il diritto all’indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa; tale norma, in quanto norma di natura eccezionale, non può essere applicata in via analogica al detentore (v. Cass. sez. 222/7/2010 n. 17245).

Non sussistendo il diritto all’indennità per i miglioramenti, non sussiste neppure il diritto alla ritenzione che è semplicemente funzionale alla tutela del predetto, inesistente, credito.

5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha deciso sull’appello incidentale negando il diritto all’indennità per i miglioramenti mentre la sentenza di primo grado non avrebbe contenuto alcuna decisione sulla spettanza dell’indennità; nel merito sostiene l’erroneità della decisione che ha escluso la spettanza dell’indennità.

Il motivo, quanto alla censura riguardante la mancata pronuncia dell’inammissibilità dell’appello incidentale è inammissibile: il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari non solo a individuare le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito, ma anche a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti alle pregresse fasi di merito; ciò comporta che il ricorrente, dolendosi di una pronuncia su appello incidentale inammissibile per mancanza di statuizione in primo grado avrebbe dovuto trascrivere integralmente il dispositivo della sentenza di primo grado onde consentire la valutazione in merito alla dedotta e solo labialmente affermata assenza di statuizione sulla spettanza dell’indennità per i miglioramenti.

Il ricorrente censura la decisione anche nel merito, nella parte in cui ha escluso la spettanza della suddetta indennità, ma la censura è totalmente infondata in quanto, essendo, egli detentore (come affermato nella sentenza impugnata, seppure partendo dal diverso presupposto della nullità del titolo per il quale deteneva) e non possessore, non aveva diritto all’indennità che, per le ragioni sopra svolte, spetta solo al possessore e non al detentore.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.700.00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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