Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 10-02-2011, n. 5002 Ebrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 27 maggio 2008 il Tribunale di Ferrara, provvedendo sull’accordo delle parti, ha applicato a C. M. la pena di due mesi di arresto ed Euro 1000 di ammenda, convertendo la pena detentiva nella pena pecuniaria per un ammontare complessivo di Euro 3280,00, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza; ha disposto altresì la sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi e l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al D.L. n. 117 del 2007, art. 6 bis del nella misura di Euro 200,00.

Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato. Si duole del fatto che sia stata applicata la sanzione amministrativa di cui al D.L. n. 117 del 2007, art. 6 bis, sanzione aggiuntiva il cui importo è devoluto al Fondo contro l’incidentalità notturna e che trova applicazione solo allorchè le violazioni cui è correlata sono compiute nelle ore notturne; lamenta poi il difetto di motivazione circa la rateizzazione dell’ammenda concordata.

Il ricorso è fondato.

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6 bis, comma 2, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, è testuale nel prevedere che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 141, art. 142, commi 8 e 9, artt. 186 e 187, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di Euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna. La predetta sanzione, la cui applicazione peraltro è di competenza della autorità amministrativa, non poteva dunque essere irrogata nella presente situazione e deve pertanto essere eliminata.

Per quanto riguarda la rateizzazione della pena pecuniaria, questa Corte ha già avuto modo di predare (sez. 2, sentenza n.528 del 15.11.2005 rv.233146) che la decisione circa il pagamento rateale della multa o dell’ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall’art. 133 ter c.p., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna o con quella ad essa equiparata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

Ne consegue che, nell’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell’accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime. E’ tuttavia consentito al giudice, ove ne sussistano le condizioni, di esercitare il suo potere discrezionale, in quanto lo stesso non attiene alla determinazione della pena ma alla sua esecuzione.

Nella specie risulta dagli atti, al cui esame il Collegio è tenuto attesa la natura della questione posta, che l’imputato aveva formulato tale richiesta; doveva pertanto il giudice prendere in esame tale richiesta ed opportunamente determinarsi al riguardo, mentre la sentenza qui impugnata nulla statuisce al riguardo e deve pertanto sul punto essere annullata con rinvio al Tribunale di Ferrara per la determinazione sul punto.
P.Q.M.

LA CORTE – Annulla limitatamente alla statuizione relativa alla rateizzazione il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Ferrara per nuovo esame.

Elimina la applicata sanzione aggiuntiva.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *