Cassazione Civile Sezione I Civile Sentenza n. 4816 del 27 febbraio 2009 Famiglia, separazione, assegnazione, casa coniugale (2009-04-24)

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17 novembre 2004, il Tribunale di Modena dichiarò la separazione personale dei coniugi …. E … addebitandola al marito, affidò la figlia minore I., nata il 1987, alla moglie, e su tale premessa assegnò a quest’ultima la casa di Vignola.

Nel giudizio d’appello, il sig. … denunciò l’ingiustizia della pronuncia di addebito, basata – secondo il suo assunto – sulle circostanze che egli aveva contratto, prima del matrimonio, un’infezione del virus HDS, e l’aveva trasmesso alla moglie, ignara. Secondo l’appellante, causa del fallimento dell’unione erano state le continue accuse della moglie – peraltro affetta da una depressione di origine anteriore al matrimonio – e della famiglia di lei per quanto fatto addebitatogli a titolo di colpa; accuse ingiuste, essendo poi stato accertato che la malattia gli era stata trasmessa da una trasfusione di sangue infetto, eseguita a seguito di un infortunio sul lavoro, eseguita in seguito di un infortunio sul lavoro (infortunio in itinere).

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 10 maggio 2005, respinge l’appello del sig. … in punto di addebito. La corte esclude che l’addebito fosse giustificato da queste circostanze, essendo stato invece legittimamente basato dal primo giudice sul comportamenti del marito, che aveva privato la moglie, prima, dalle possibilità economiche, e poi anche di solidarietà ed aiuto di ordine morale, con un comportamento particolarmente violento, anche nei confronti della figlia, culminato dell’abbandono del tetto coniugale.

La corte invece accolse il motivo di gravame concernente l’assegnazione alla moglie, quale affidataria della figlia minore, della casa in Vignola.

Quell’immobile, sebbene nella disponibilità dei genitori, non era mai stato adibito a casa coniugale, neppure saltuariamente. La circostanza che esso fosse, secondo il Tribunale, logisticamente più idoneo alla figlia, perché più vicino alla scuola da lei frequentata e ai parenti della sig. … non valeva ad integrare i presupposti del provvedimento.

L’individuazione della casa coniugale non poteva, infatti, fondarsi sui desideri del minore, ma esclusivamente sull’importanza del suo eventuale sradicamento da precedente habitat domestico, che nella specie non vi era stato. La stessa sig.ra …, del resto, aveva chiesto l’assegnazione della casa coniugale da localizzarsi, sia pure in via subordinata, nell’attuale dimora di Savignano sul … e quest’ultima doveva essere assegnata all’appellante per il titolo in questione. Infine, la corte respinse nel merito le altre doglianze, concernenti aspetti economici della causa.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 7 luglio 2005, il sig. … ricorre con atto articolato in due mezzi d’impugnazione, illustrati anche in memoria.

La sig.ra … resiste con controricorso e ricorso incidentale, con un mezzo d’impugnazione.

Motivi della decisione

I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art 335 c.p.c..

Con il primo motivo, denunciando vizi di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 comma primo n. 5 c.p.p.), il ricorrente censura la statuizione in punto di addebito della separazione.

Egli espone tutti gli argomenti svolti nel giudizio di merito a sostegno della sua tesi circa le vere cause del fallimento dell’unione, riconducibili alla malattia che aveva contagiato entrambi, e della quale egli non aveva responsabilità, come era stato accertato solo nel giugno 2004, dopo che nel giudizio di primo grado egli era stato sempre ritenuto colpevole dell’infezione trasmessa alla moglie. La malattia aveva logorato entrambi i coniugi, e in particolare la moglie, affetta da sindrome depressiva da data anteriore al matrimonio. Il diniego, nell’impugnata sentenza, dell0incidenza della malattia nella dichiarazione di addebito della separazione sarebbe contrario ad ogni logica. La corte territoriale avrebbe dovuto comprendere che la malattia aveva alterato i caratteri dei coniugi portandoli all’esasperazione, e che si trattava di fatti indipendenti dalla loro volontà.

Nonostante la formale intestazione del vizio di motivazione, il mezzo non indica le affermazioni del giudice di merito che dovrebbero considerarsi logicamente viziate (limitandosi alla generica – e propriamente inconcludente – affermazione che il diniego della rilevanza della sua malattia nella dichiarazione di addebito della separazione sarebbe contrario ad ogni logica), né i punti, sottoposti al suo giudizio con l’atto d’appello, che lo stesso giudice avrebbe trascurato di prendere in esame. Ciò a cui il mezzo tende, sotto la formulazione ap­parente di un vizio di legittimità, è il riesame della vicenda coniugale, al fine di pervenire ad una diversa statuizione di merito, il mezzo è per­tanto inammissibile.

Con il secondo motivo di ricorso, anch’esso posto sotto la rubrica del vizio di motivazione, si censurano affermazionì della corte territoriale in punto di statuizioni di contenuto economico non me­glio precisate, e si svolgono considerazioni critiche in ordine alla situazione economica comparativa dei coniugi. La corte d’appello avrebbe smentito -con affermazioni che non sono indicate – le risultanze di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio, il cui contenuto non è riportato. Il ricorrente svolge sue considerazioni a proposito dell’acquisto di un appartamento e del modo in cui l’esponente vi avrebbe fatto fronte; lamenta che la corte territoriale avrebbe confuso indebitamento e patrimonio; tratta poi dei suoi redditi di lavoro e sostiene che, di fatto, egli non avrebbe percepito redditi di partecipazione; addebita alla corte d’appello di non aver considerato le potenzialità di lavoro della moglie e di aver trascurato altri elementi.

Il mezzo è inammissibile. Esso è del tutto ca­rente delle necessarie premesse in fatto, sui temi in discussione, e omette di riferire le vicende sa­lienti del processo, quale premessa indispensabile all’identificazione di pretesi vizi d’insufficiente motivazione, per i quali si richiede l’allegazione della preventiva, specifica sottoposizione del pun­to medesimo all’esame del giudice d’appello, con la trascrizione nel corpo del ricorso delle difese svolte ed ignorate dal giudice di merito, accompa­gnata dall’indicazione del luogo di riscontro in atti, e di ogni altro elemento necessario ad illu­strare la rilevanza decisiva del punto.

Con il ricorso incidentale si denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello sul punto dell’assegnazione della casa coniugale. Richiamandosi ad affermazioni ricorrenti nella giurisprudenza, circa la necessità che l’assegnazione della casa coniugale sia decisa con riguardo alle esigenze di tutela, per i figli minori o non autosufficienti, dell’ambiente domestico, inteso come centro degli affetto, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola e si esprime la vita della famiglia, la ricorrente sostiene che il centro di interessi, affetto e consuetudini della vita della figlia I. era a Vignola, dove si trova l’appartamento assegnato alla sig.ra … in primo grado e non a Savignano sul Panaro, dove la ragazza risiede con la madre.

Il mezzo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, degli interessi e delle consuetudini in cui s’esprime e s’articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero disponibilità (Cass. 16 luglio 1992 n. 8667; 9 settembre 2002 n. 13065; 20 gennaio 2006 n. 1198). Di conseguenza, la decisione del giudice di merito, di respingere la domanda d’assegnazione della casa formulata dal coniuge affidatario della prole, è adeguatamente motivata con l’accertamento che l’immobile in questione non è mai stato adibito a casa familiare.

Gli argomenti della ricorrente, basati sulle esigenze, per i figli minori o non autosufficienti, di tutela dell’ambiente domestico, non colgono nel segno, giacché confondono l’oggetto del provvedimento ex art. 155, comma quarto, c.c., che è esclusivamente la casa costituente già in costanza di convivenza il centro di aggregazione della famiglia, con le ragioni invocate, che giustificano il provvedimento di assegnazione (senza peraltro imporlo, trattandosi di decisione fondata su valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito; cfr. Cass. 22 novembre 1995 n. 12083; 27 novembre 1996 n. 10538; 21 giugno 2002 n. 9071).

In conclusione il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, e il ricorso incidentale deve essere rigettato. Le spese della ricorrente incidentale sono liquidate come in dispositivo. Esse sono compensate per la metà in ragione della soccombenza della stessa ricorrente incidentale, e poste per l’altra metà a carico del ricorrente principale, soccombente in punto di addebito della separazione, e autore di un ricorso inammissibile.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in ragione del 50%, liquidandole per l’intero in €. 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; compensa il residuo 50% delle spese tra le parti.

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