Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I coniugi C.F. e F.A. convenivano dinanzi al Tribunale di La Spezia la società Cantiere Navale Bocca Di Magra di Lo Piccolo Gaspare e C. s.n.c., nonchè G.P. per sentirli dichiarare tenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito dell’incendio della loro imbarcazione sviluppatosi in (OMISSIS) alle ore 23 del (OMISSIS) presso il rimessaggio gestito dalla società Cantiere Navale di cui sopra, ove la barca trovavasi ricoverata;
la Soc. Cantiere Navale Bocca di Magra s.n.c. si costituiva contestando il fondamento della domanda e la sussistenza della propria responsabilità nella determinazione del fatto dannoso, assumendo di non avere mai assunto la custodia dell’imbarcazione degli attori, chiedendo di poter chiamare in giudizio la propria Compagnia assicuratrice Ras, onde esserne manlevata; il G., a sua volta, produceva documentazione attestante che la propria imbarcazione spettava alla Nautica Nord s.r.l., che chiedeva di chiamare in causa; la Nautica Nord s.r.l. restava contumace mentre la Ras si costituiva chiedendo il rigetto delle domande poste nei suoi confronti.
Esperita prova testimoniale, con sentenza n. 371/2002, l’adito Tribunale così decideva: "accertata la concorrente responsabilità dei convenuti Cantiere Navale Bocca di Magra di Lo Piccolo Gaspare & C. s.n.c. e Nautica Nord s.r.l. per il sinistro di cui è causa, conseguentemente condanna la società Cantiere Navale Bocca di Magra di Lo Piccolo Gaspare & C. s.n.c. e la società Nautica Nord s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere agli attori la somma di L. 160.000.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro; condanna la società Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne, nei limiti dei massimali di polizza, la sua assicurata Cantiere Navale di Bocca di Magra di Lo Piccolo Gaspare & C. s.n.c.".
A seguito degli appelli della Ras in via principale e del Cantiere Navale in via incidentale, la Corte di Appello di Genova, con la sentenza in esame n. 90/2005, così statuiva: "dichiara inammissibile il gravame principale proposto da Cantiere Navale Bocca di Magra di Lo Piccolo Gaspare & C. s.n.c.; in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il gravame incidentale proposto da detta società nel procedimento 773/2003, precisa che la somma che la Ras è tenuta a rifondere alla propria assicurata Cantiere Navale Bocca di Magra s.n.c.. per il titolo dedotto come sopra è pari a L. 100.000.000 per il capitale e conferma nel resto la decisione gravame".
Ricorre per cassazione il Cantiere con quattro motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso il C. e la F..
All’udienza del 23.6.2010, questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Ras, integrazione successivamente andata a buon fine.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 100 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha errato nel ritenere le domande proposte dalla Cantiere Navale Bocca di Magra inammissibili perchè proposte da soggetto non avente più la rappresentanza giuridica dell’ente al momento della sottoscrizione della delega.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 487 e 488 c.n., e relativo difetto di motivazione, in quanto "in primo grado la difesa della Soc. comparente aveva tempestivamente eccepito la prescrizione dell’eventuale diritto ex adverso vantato specificandone la fonte; in sede di appello aveva ulteriormente precisato il motivo per il quale tale dedotta prescrizione doveva operare".
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., nonchè difetto di legittimazione passiva, e relativo difetto di motivazione, poichè "nel caso di specie la Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare che il Cantiere Navale Bocca di Magra non ha nessuna responsabilità, in quanto l’incendio si è sprigionato mentre il natante per cui è causa si trovava ormeggiato presso una banchina in concessione e gestita da terzi e quindi al di fuori dell’ambito di pertinenza della Soc. convenuta".
Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 1766 c.c., e segg., in relazione al contratto di ormeggio, in quanto la Corte ha erroneamente ritenuto il contratto in questione come contratto di rimessaggio (più correttamente definito dal Giudice di primo grado "contratto di ormeggio con obbligo di custodia").
Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.
Quanto al primo motivo deve rilevarsi che il mandato in esame venne rilasciato, nonostante la successiva trasformazione in società a responsabilità limitata, nella sua originaria veste di società in nome collettivo, e quindi all’atto di detto rilascio, in sede di impugnazione in appello, da parte di soggetto giuridico inesistente e privo di poteri di rappresentanza (sul punto, con specifico riferimento all’appello proposto da società "trasformata", Cass. n. 1999/4581).
Inammissibile è poi il secondo motivo di ricorso perchè privo del requisito di autosufficienza; il ricorrente non indica in quale atto processuale e in quale sede di giudizio ha sollevato detta eccezione di prescrizione.
Inammissibili sono altresì il terzo e quarto motivo, in quanto, pur deducendo violazione di norme, prospettano un non consentito riesame di elementi e circostanze di fatto (terzo motivo) e mere questioni interpretative ex art. 1362 c.c., e segg., del contratto in questione, senza specificare l’eventuale violazione di specifici principi ermeneutici (quarto motivo).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società al pagamento delle spese delle presente fase che liquida in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
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