Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Collegio provinciale dei Geometri di La Spezia in seguito ad esposto apriva un procedimento disciplinare a carico del geometra P.C. contestando la violazione dell’art. 11 codice deontologico, in quanto essendo alle dipendenze del Comune di La Spezia come addetto ai servizi cimiteriali aveva assunto impegni professionali per la costruzione di una cappella funeraria. Il geometra non contestava gli impegni assunti ma sosteneva che avendo in rapporto lavorativo par-time non era necessaria alcuna autorizzazione per lo svolgimento di attività professionale esterna al rapporto di servizio. Il Collegio nella seduta del 15 dicembre 2006 deliberava la sanzione della sospensione dallo esercizio della attività professionale per la durata di trenta giorni.

Il provvedimento era impugnato dal P. dinanzi al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati nel contraddittorio tra le parti interessate. Il Consiglio con sentenza depositata il 10 dicembre 2008, rigettava il ricorso.

2. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione il P., notificandolo al Collegio provinciale, che non ha resistito.
Motivi della decisione

3. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Per chiarezza se me offre una sintesi espositiva ed a seguire la confutazione in diritto.

3.A. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione della L. n. 211 del 1990, art. 3, come modificato della L. n. 15 del 2003, art. 21.

La tesi illustrata nel quesito a ff. 9 del ricorso è che il Collegio provinciale nello applicare all’incolpato la sanzione disciplinare avrebbe violato lo obbligo di motivazione di cui alle leggi richiamate senza esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.

Nel secondo motivo si deduce una serie di errores in iudicando in relazione al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 11, correlato all’art. 11 codice deontologico, e la violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 56, 57 e 58.

La tesi svolta nel quesito a ff. 12 del ricorso nella forma di domanda retorica, assume che nella fattispecie contestata, l’ordine aveva l’onere di provare il conseguimento di vantaggi illeciti, e tali non potevano essere quelli relativi ad una progettazione di una cappella privata.

Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione su fatto decisivo, in relazione alla inesistenza di un conflitto di interessi tra lo svolgimento delle mansioni di direttore dei lavori concernenti prescrizioni e sorveglianza sulle modalità di esecuzione dello appalto di servizi cimiteriali affidato ad una società cooperativa esterna e lo espletamento dello incarico per la realizzazione di una cappella cimiteriale nel cimitero dove prestava tale attività lavorativa.

Nel quarto motivo si deduce error in indicando in relazione alla violazione e falsa applicazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 11 e del principio della gradualità delle sanzioni disciplinari e nel relativo quesito si deduce che non vi è stata, nella valutazione della sanzione, un adeguata considerazione di tale principio.

4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo del ricorso presenta un profilo di inammissibilità in quanto non impugna la motivazione della sentenza ma direttamente il provvedimento del Collegio Provinciale per difetto di motivazione.

Su tale punto il Consiglio Nazionale ha congruamente motivato a ff. 2 della decisione rilevando che tale provvedimento era adeguatamente motivato sulla base del rinvio alla deliberazione sulla sanzione e sui documenti istruttori raccolti nel contraddittorio con lo incolpato. Secondo profilo di inammissibilità in ordine al quesito mal formulato per la mancanza della sintesi descrittiva del fatto controverso.

INAMMISSIBILE è il secondo motivo in relazione alla incompleta formulazione del quesito di diritto che pone una domanda astratta, senza riferimento alla precisa contestazione dello illecito che già conteneva la evidenza di una illecita ingerenza tra attività lavorativa e benefici economici derivanti dalla progettazione di una cappella, senza alcuna autorizzazione del Cimitero.

MANIFESTAMENTE INFONDATO è il terzo motivo, che nega la conflittualità, ma non involge la ampia ratio decidendi espressa nel punto 3 della sentenza impugnata.

INAMMISSIBILE IL QUARTO MOTIVO, in quanto pone un quesito in astratto, senza considerare la modestia della sanzione in relazione alla infrazione disciplinare contestata, e poi decisa e confermata, con un principio di proporzionalità decisamente favorevole allo incolpato.

Nulla per le spese, non avendo la controparte svolto difese in questo grado.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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