Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6674 Danno da infortunio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Lo S., il sacerdote P., il F. e la Provincia di Messina dei Padri Cappuccini sono stati condannati a risarcire i danni subiti dai congiunti dell’ A. e del S.N. deceduto in un incidente sul lavoro.

Il giudice d’appello ha sostanzialmente confermato la prima sentenza, provvedendo a riliquidare l’importo risar-citorio in favore degli eredi del S.N..

Propongono ricorso per cassazione gli eredi dello S. a mezzo di otto motivi. Rispondono con controricorso gli eredi del S. N., l’INAIL, la Provincia dei Frati Cappuccini. Quest’ultima propone anche ricorso incidentale attraverso un solo motivo.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE DEGLI EREDI S..

Il primo motivo censura la sentenza per non aver motivato in ordine al rapporto tra lo S. ed i Padri Cappuccini (qualificato come mandato) ed alla conseguente configurazione della responsabilità per culpa in eligendo a carico del primo.

Il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto sussistente la responsabilità dello S., benchè non fosse emersa prova in atti.

Il terzo motivo censura la sentenza per essersi discostata dal giudicato penale, senza che nel giudizio civile sia emerso un diverso quadro probatorio.

Il quarto motivo sostiene che la sentenza avrebbe dovuto qualificare il rapporto intercorrente tra lo S. ed i Padri Cappuccini come di mandato, invece che come di mediazione.

Il quinto motivo sostiene che deve escludersi la responsabilità dello S. per l’evento mortale verificatosi, avendo egli assunto la veste di mero mediatore.

Il sesto motivo censura la sentenza per non avere motivato circa la responsabilità aquiliana per culpa in eligendo del mandatario.

Il settimo motivo sostiene che la sentenza ha errato nell’attribuire allo S. insostenibili obblighi di diligenza nella scelta dell’appaltatore F..

Secondo l’ottavo motivo, la responsabilità del mandatario avrebbe dovuto essere valutata con minor rigore in considerazione della gratuità del mandato.

IL RICORSO INCIDENTALE DELLA PROVINCIA DEI FRATI MINORI. censura la sentenza nel punto in cui l’ha ritenuta responsabile per la colpa nella scelta dell’appaltatore.

Tutti i motivi dei due ricorsi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili laddove si risolvono nella mera contrapposizione della tesi difensiva di parte alle argomentazioni contenute in sentenza, oppure nella richiesta di nuova e diversa valutazione degli elementi probatori emersi in atti.

Sono infondati laddove censurano vizi di legittimità o della motivazione, che nella sentenza impugnata, non è dato, invece, riscontrare.

I giudici d’appello, infatti, con motivazione congrua e logica, fondano le loro conclusioni sulla qualificazione del rapporto tra il convento ed il F. come rapporto di appalto di opere ed, invece, come rapporto di mandato quello intercorrente tra il convento e lo S., avendo il primo incaricato il secondo di reperire ditta specializzata per la pulizia del pozzo nel quale trovarono la morte i due lavoratori. Di qui la responsabilità dello S. nella scelta del F., benchè gli fosse noto che questo non fosse in possesso di attrezzatura idonea e stabile organizzazione imprenditoriale e non fosse in regola con iscrizioni e contributi.

Per altro verso, la sentenza individua la responsabilità concorrente del convento e del sacerdote P. nel dovere di verificare tutti gli elementi che avrebbero potuto fornire indicazioni e rassicurazioni in ordine alla serietà dell’impresa.

Come si diceva, si tratta di argomentazioni dotate di assoluta congruità e logicità, che non incorrono in violazione di legge, che risolvono tutti i punti critici avanzati dalle parti e che, dunque, sfuggono alla censura di legittimità.

Quanto al ricorso della Provincia dei Frati Minori non può, peraltro, farsi a meno di rilevare l’assoluta genericità, se non la mancanza stessa di una vera e propria censura.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti.

La complessità dei rapporti consiglia l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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