Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6671 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Campello Motors S.p.A. propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, con la quale era stata rigettata la domanda dalla stessa società proposta contro la Armes S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della ritardata consegna di una fornitura, comprensiva di posa in opera, di alcune scaffalature metalliche per il proprio magazzino. Dedusse l’appellante che la responsabilità del fornitore per l’ingiustificato ritardo di nove giorni rispetto al pattuito termine di consegna era in re ipsa e che i danni sofferti, nella sua qualità di unica concessionaria e distributrice di ricambi Fiat per la provincia di Venezia, avrebbero potuto essere dimostrati attraverso la richiesta assunzione di testimoni e sulla base dei documenti contabili già prodotti.

La Corte d’Appello di Venezia, ammesse ed espletate le prove richieste, ha rigettato l’appello principale ed, accogliendo l’appello incidentale della Armes S.p.A., ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia propone ricorso per cassazione la Campello Motors S.p.A., a mezzo di tre motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso la società intimata.
Motivi della decisione

1. Con i tre motivi di ricorso si denuncia il vizio di motivazione con riferimento a tre fatti controversi e, ciascuno sotto diverso profilo, decisivi per il giudizio: l’essenzialità del termine convenuto tra le parti per la consegna della fornitura; l’onere di collaborazione di Campello Motors S.p.A., quale creditrice – committente, al fine di consentire l’adempimento, da parte della società debitrice – fornitrice, della sua obbligazione di consegna e montaggio dei soppalchi; la sussistenza di danni risarcibili.

Tutti e tre i motivi sono inammissibili poichè richiedono un nuovo esame, precluso a questa Corte, della prova testimoniale e della prova documentale su cui la sentenza di merito ha ampiamente e congruamente motivato (cfr. Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802).

2.1. Al fine di contestare l’affermazione della Corte d’Appello per la quale "la natura essenziale del termine non è stata certo provata dall’interessata, che ne aveva l’onere, neppure per presunzioni, tenuto conto essere jus receptum in materia che la mera indicazione in contratto della data di fine montaggio non può far presumere l’essenzialità del termine", la ricorrente fa leva sul tenore letterale del contratto concluso tra le parti: il contenuto di tale contratto, in punto di pattuizione di termine, è stato tuttavia valutato dal giudice di merito, non solo mediante il richiamo all’insussistenza di una presunzione in generale desumibile dall’indicazione in contratto di una data determinata, ma anche mediante la valutazione in concreto del contratto stipulato tra le parti. Nel condurre tale valutazione la Corte d’Appello si è attenuta a crateri ermeneutici corretti poichè ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di desumere la comune intenzione delle parti sia dalla lettera del contratto sia dal comportamento complessivo tenuto, in particolare dalla committente, anche successivamente alla scadenza del termine pattuito: con ciò ha rispettato il precetto dell’art. 1362 c.c. dando conto in motivazione delle ragioni del proprio apprezzamento, senza incorrere in contraddizione alcuna (avendo riscontrato la conferma del dato letterale già risultante dal contratto nell’accettazione della fornitura senza riserve da parte della committente e nella mancanza di solleciti post – scadenza, anche a dimostrazione di come l’appellante non ritenesse affatto perduta l’utilità economica del contratto dopo tale scadenza: cfr. Cass. 17 marzo 2005 n. 5797, secondo cui "Il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 cod. civ., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata". 2.2. Quanto alla mancata valutazione, da parte del giudice del merito, delle deposizioni testimoniali richiamate dalla ricorrente, è sufficiente fare applicazione del principio più volte espresso da questa Corte per il quale L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limi te che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (così da ultimo, Cass. 21 luglio 2010 n. 17097). La società ricorrente si limita a riportare pedissequamente le circostanze oggetto di prova e le dichiarazioni di tre testimoni, senza esporre le ragioni per le quali tali dichiarazioni sarebbero, considerate in sè e nel rapporto tra loro e/o con altre risultanze istruttorie, decisive al fine di confutare il ragionamento probatorio svolto dalla Corte d’Appello. E tanto più siffatta censura avrebbe dovuto essere specifica ed articolata, in quanto la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, afferma e dimostra di avere valutato la prova testimoniale, proprio con riguardo alle deposizioni riportate dalla ricorrente (che, sebbene non richiamate una per una in sentenza, risultano espressamente esaminate, atteso il riferimento che la sentenza fa alle allegazioni dell’appellante, alle quali non possono che riferirsi le deposizioni dei testimoni indicati a prova diretta dalla s’essa appellante) e conclude nel senso che "le dichiarazioni dei testi sul punto non hanno suffragato affatto gli assunti dell’appellante". Tale conclusione viene spiegata con le ulteriori argomentazioni svolte nella sentenza impugnata circa il carattere "meramente indicativo" del termine – così evidentemente qualificabile anche sulla scorta della considerazione della prova testimoniale, che la Corte mostra di tenere in conto nell’esprimere siffatta valutazione subito dopo aver detto dell’inidoneità delle dichiarazioni dei testimoni a suffragare gli assunti dell’appellante- e circa il permanere dell’interesse della Campello Motors all’adempimento da parte di Armes (desunto, oltre che dagli elementi di prova già esaminati e sopra richiamati, anche dalla prova documentale costituita dalla missiva del 2 gennaio 1996, nonchè dalla natura e dall’oggetto del contratto -"il montaggio di soppalchi in un’area ristretta e marginale della concessionaria Campello Motors").

2.3. Vanno condivise le affermazioni di questa Corte per cui "l’indagine sul carattere essenziale o meno del termine …omissis… è istituzionalmente riservata al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità allorquando sia stata condotta ed adeguatamente argomentata tenendo conto della natura e dell’oggetto del contratto nonchè del comportamento tenuto dalle parti e delle espressioni adoperate dai contraenti" (Cass. 17 aprile 2002 n. 5509, nonchè, tra le altre, Cass. 16 febbraio 2007 n. 3645). Dal momento che la Corte d’Appello di Venezia nel condurre siffatta indagine nel caso di specie si è attenuta a tali ultimi criteri di valutazione e di motivazione, non può che ribadirsi il rigetto del primo motivo di ricorso.

3. Col secondo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la Campello Motors S.p.A. non provvide ad "effettuare la preliminare attività di rimozione dei materiali ed attrezzature varie nelle zone interessate, onde permettere alla Armes di montare i soppalchi …omissis…". Il ricorso non evidenzia quale parte della motivazione della sentenza di secondo grado sarebbe illogica o contraddittoria, risultando sostanzialmente criticata la valutazione in fatto che il giudice d’appello ha dato delle stesse prove testimoniali delle quali la ricorrente pretenderebbe un nuovo esame;

esame che, attenendo alla ricostruzione del fatto, è evidentemente precluso a questa Corte. Giova richiamare il principio per il quale "non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza alle aspettative della parte della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante in quanto tutto ciò rimane all’interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5" (così Cass. 1 marzo 2001 n. 2948, nonchè Cass. 24 luglio 2001 10052).

Pertanto, non può certo questa Corte ripercorrere l’apprezzamento che il giudice del merito ha fatto della prova testimoniale, basando il proprio convincimento su testimoni che lo stesso giudice ha reputato attendibili, a fronte della valutazione di inattendibilità dei testimoni indicati dalla parte appellante; valutazione di inattendibilità, che la Corte d’Appello ha analiticamente motivato, illustrando in motivazione l’iter logico che la sorregge. Tanto più che la società ricorrente si limita a contestare genericamente il giudizio di attendibilità dei testimoni di controparte; nulla dice sul giudizio di inattendibilità dei propri testimoni; nessun argomento spende per illustrare la decisività delle dichiarazioni di questi ultimi e la contraddittorietà o illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove ha creduto agli uni ed ha giudicato inattendibili gli altri.

Anche il secondo motivo di ricorso va perciò rigettato.

4. I principi sopra richiamati in ordine ai limiti del sindacato di questa Corte sulla valutazione della prova da parte del giudice del merito valgono anche con riferimento al terzo ed ultimo motivo di ricorso, col quale si lamenta l’omessa o la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non acquisita la prova "nè dell’esistenza nè della quantificazione dei danni lamentati nè, tanto meno, del nesso di causalità tra il preteso inadempimento d’Armes ed il pregiudizio asseritamente patito dalla controparte". Secondo la ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna contestazione specifica della controparte sul quantum dei danni e questi sarebbero stati provati mediante la produzione documentale riguardante le retribuzioni pagate al personale addetto al magazzino, pur non avendolo potuto utilizzare per il periodo di ritardata esecuzione dei lavori, e riguardante altresì il mancato fatturato per la ritardata ripresa dell’attività lavorativa.

La Corte d’Appello di Venezia ha specificamente motivato in ordine alle ritenute irrilevanza ed inidoneità probatoria dei documenti offerti da Campello Motors: nemmeno una parola ha speso la ricorrente per contestare la valutazione fatta dalla corte di merito in punto di prova documentale, sicchè la relativa censura non può che essere disattesa. Analogamente è a dirsi quanto alle dichiarazioni testimoniali, che, come è detto nella sentenza impugnata, "nulla hanno provato circa gli asseriti danni subiti dalla Campello Motors";

e ciò anche in ragione della loro inattendibilità, su cui pure si è intrattenuto il giudice del merito, confrontando le diverse dichiarazioni testimoniali ed evidenziandone i contrasti.

Ancora, la Corte d’Appello ha valutato distintamente, sotto il profilo del nesso causale, il danno emergente che sarebbe consistito "nel costo del personale dipendente rimasto inutilizzato per il protrarsi della chiusura del magazzino interessato …omissis…" ed il lucro cessante che sarebbe consistito "nei mancati introiti per vendita di pezzi di ricambio nel periodo di forzata chiusura del magazzino" ed ha escluso, con motivazione logica e congrua, sia il collegamento immediato e diretto dei primi con l’inadempimento contrattuale sia la sussistenza della prova di mancati introiti connessi a tale inadempimento. Quanto alla sussistenza del nesso di causalità, la Corte d’Appello ha proseguito nel proprio argomentare, evidenziando come non solo non ne fosse stata fornita la prova da parte dell’appellante, ma addirittura risultassero tutta una serie di elementi (uno per uno esaminati nella sentenza impugnata, con riguardo alle rispettive fonti di prova) dai quali ha logicamente desunto che "l’attività di montaggio non poteva avere oggettivamente influito sul regolare svolgimento dell’attività di officina".

Nessuna specifica censura alla motivazione riguardante il nesso di causalità è stata mossa col terzo motivo di ricorso, col quale la società ricorrente si è limitata a contestare la sentenza impugnata soltanto per le affermazioni riguardanti la prova della sussistenza e del quantum dei danni lamentati, sicchè, anche a volerne, per mera ipotesi argomentativa, ritenere la fondatezza, esse resterebbero comunque superate dalla decisività della motivazione in punto di mancanza (di prova) di nesso di causalità. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la Campello Motors S.p.A. al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Armes S.p.A. nella somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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