Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 10-02-2011, n. 4994 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– G.M., primario dell’ospedale (OMISSIS), responsabile del reparto detenuti del padiglione (OMISSIS), è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo per avere, in detta qualità, per colpa generica, cagionato la morte del detenuto D.C., colà ricoverato, deceduto a seguito di grave scompenso multiorgano, essendosi, tra l’altro, da tempo rifiutato di alimentarsi. L’imputato, secondo l’accusa, non era intervenuto sul paziente in modo adeguato rispetto alle patologie di cui lo stesso era affetto; in particolare, non ne aveva disposto il trasferimento in un più idoneo reparto ospedaliero, ovvero in un reparto psichiatrico.

2- I fatti sono stati ricostruiti nei seguenti termini.

Il 21 febbraio 2000, D.C., esponente di un clan camorristico, condannato con sentenza irrevocabile alla pena di nove anni e nove mesi di reclusione, già ammesso, per motivi di salute, a detenzione domiciliare surrogatoria del rinvio facoltativo dell’esecuzione ex art. 147 cod. pen., aveva avanzato al Tribunale di Sorveglianza di Salerno istanza di proroga del provvedimento di rinvio dell’esecuzione.

Il tribunale aveva disposto perizia medico legale affidata ad un collegio di medici – composto da un medico legale, da un cardiologo e da uno psichiatra – che aveva concluso per l’incompatibilità delle condizioni di salute del D. con il regime detentivo. In particolare, il collegio medico aveva accertato che il paziente era affetto da "cardiopatia ischemico-ipertensiva ad impronta dilatativa, obesità e diabete mellito", malattie a decorso cronico destinate a progressivo peggioramento che avrebbe potuto determinare una condizione di pericolo di vita; il D. era anche risultato affetto da un "disturbo da panico con agorafobia in soggetto con disturbo di personalità NAS". Il collegio medico aveva quindi evidenziato come i disturbi psichici, interagendo con le patologie fisiche, avrebbero potuto indurre nel paziente il rifiuto di alimentarsi, come già avvenuto in passato.

Il 20 febbraio 2001, il tribunale di sorveglianza, andando in contrario avviso rispetto al parere espresso dai periti, aveva emesso ordinanza di rigetto della richiesta di differimento dell’esecuzione della pena, ovvero di proroga della detenzione domiciliare ed aveva disposto il trasferimento del detenuto in struttura penitenziaria sita in località sede di policlinico universitario nonchè di centro clinico penitenziario in grado di assicurare i servizi di guardia medica nelle 24 ore, di cardiologia e di psichiatria.

Il 13 giugno 2001 il D. era stato tradotto nel carcere di (OMISSIS).

Il (OMISSIS) il detenuto era stato trasferito presso il centro clinico del carcere di (OMISSIS).

Il 21 settembre 2001 il magistrato di sorveglianza di Napoli aveva respinto altra istanza di differimento e di detenzione domiciliare, non avendo ravvisato profili di incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del detenuto.

Il (OMISSIS) il D. era stato trasferito presso il reparto detenuti dell’ospedale "(OMISSIS)", ove era giunto con diagnosi di "stato di disidratazione".

Il (OMISSIS) il paziente era stato dimesso da detto ospedale con diagnosi di "polineuropatia degenerativa assonale idopatica, atrofia cerebrale diffusa su base vasculopatica, anemia secondaria a processo infiammatorio cronico, piaghe da decubito, grave ipotonia e ipotrofia degli arti, cardiopatia ischemica, protrusioni disco- artrosiche cervicali e lombosacrali, psicosi cronica, stato di disidratazione con ipotassiemia", La lettera di dimissioni, firmata dal G., raccomandava le adeguate terapie, consigliava di imboccare il paziente e suggeriva un nuovo ricovero valutativo entro tre mesi.

Il (OMISSIS) il D. era stato ancora ricoverato al "(OMISSIS)" con diagnosi di "sospetta anemia "; le condizioni generali erano ulteriormente peggiorate.

Il 10 dicembre 2001 il G. aveva relazionato al tribunale di sorveglianza di Napoli segnalando i comportamenti oppositivi del paziente, cioè il rifiuto di alimentarsi, imputabile alle patologie a base organica e psichica ed allo stato di detenzione, l’accentuazione di tali patologie, ritenute al momento non suscettibili di miglioramento.

Nella stessa data del 10 dicembre 2001, il tribunale di sorveglianza aveva disposto l’applicazione della detenzione extracarceraria, per il periodo di due mesi, presso il policlinico universitario di Napoli.

Il 19 dicembre 2001, nelle more delle procedure per il trasferimento, il D., ancora ricoverato presso l’ospedale (OMISSIS), era deceduto, secondo il medico legale, per "grave scompenso multi organo in soggetto estremamente defedato ed affetto da gravi patologie"; a giudizio dello stesso medico, il decesso era stato conseguenza della degenerazione del gravissimo quadro patologico già risultante a carico del paziente al momento del ripristino dello stato detentivo.

3- Il giudice monocratico del Tribunale di Roma, nell’assolvere l’imputato, con sentenza del 6 novembre 2008, dopo avere premesso che i pareri espressi dai medici intervenuti, quali consulenti di parte o periti del giudice, erano stati concordi nell’individuare due punti certi:

a) che il decesso del D. era dovuto alla "inanizione volontaria e da rifiuto di trattamento in soggetto che presentava una patologia importante", in pratica, il D. si era lasciato morire vittima del quadro patologico sopra richiamato e del suo progressivo aggravamento imputabile allo stato detentivo;

b) che vi era certamente incompatibilità, peraltro già segnalata dai periti del tribunale di sorveglianza, tra le condizioni di salute del D. ed il regime detentivo, tanto premesso, dunque, ha concluso sostenendo che alcun addebito potava essere rivolto al G..

In particolare, con riferimento alle accuse di negligenza rivolte all’imputato, il tribunale ha osservato:

a) che l’accusa, in punto di mancato trasferimento del paziente presso un reparto di psichiatria, doveva ritenersi infondata sia perchè, mancando il (OMISSIS) di reparto psichiatrico, il G. avrebbe solo potuto ricorrere a consulenze specialistiche esterne, puntualmente richieste ed effettuate, di guisa che il paziente era stato, sotto l’aspetto psichiatrico, costantemente monitorato, sia perchè, come hanno affermato tutti i periti ed i consulenti intervenuti, anche la migliore terapia psichiatrica, svolta in regime detentivo nei confronti di un paziente le cui condizioni di salute erano divenute critiche proprio a causa di quel regime, non avrebbe avuto successo;

b) che l’accusa di non avere, con interventi energici, sollecitato il trasferimento del paziente ovvero il differimento della esecuzione della pena, era altrettanto infondata poichè il G. aveva ripetutamente segnalato per iscritto la criticità delle condizioni di salute del D.; segnalazioni che avevano ottenuto il solo risultato di trasferirlo presso altra struttura sanitaria.

Ha, altresì, osservato il primo giudice che già all’atto del ricovero al (OMISSIS), il (OMISSIS), le condizioni di salute del D. erano divenute irreversibili. Di qui la sentenza assolutoria.

4- Su appello proposto dalla parte civile, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2009, ha confermato la decisione del primo giudice.

La corte territoriale ha quindi ribadito i giudizi e le argomentazioni posti dal primo giudice a fondamento della sentenza assolutoria, rilevando, anzitutto, riportandosi ai pareri tecnici espressi dai periti, come, sotto il profilo causale, dovesse ritenersi ben più significativa, rispetto alle manchevolezze ed omissioni addebitate al G. – in particolare, l’insufficienza del controllo psichiatrico – la mancata concessione al detenuto, da parte dei giudici competenti, della detenzione domiciliare, ovvero il mancato trasferimento dello stesso presso un più idoneo reparto ospedaliero. Concetto, ha soggiunto la stessa corte, ribadito dai periti in sede di esame dibattimentale, laddove essi hanno confermato che il D., in considerazione delle sue condizioni di salute, non avrebbe dovuto rimanere in carcere.

I giudici del gravame, inoltre, hanno rilevato come, in ogni caso, dette manchevolezze ed omissioni non fossero tali da giustificare la tesi d’accusa. Così, non poteva essere considerata quale condotta omissiva da parte del medico la mancata imposizione della nutrizione;

ciò perchè, come segnalato dai periti, il codice deontologico medico esclude il ricorso a tali pratiche. Ugualmente, non potevano ritenersi, per le ragioni già esposte, significative di condotta omissiva o negligente il mancato trasferimento del paziente in un centro psichiatrico o in altro ospedale nè la presunta mancata energica prospettazione al magistrato competente delle critiche condizioni di salute dello stesso.

Nel ribadire l’assenza di significative a causalmente rilevanti condotte omissive e colpevoli da parte del G., i giudici del gravame hanno osservato come i giudici della sorveglianza fossero stati in possesso di tutti i dati clinici necessari per assumere decisioni di loro esclusiva competenza e come, a fronte della criticità delle condizioni di salute del detenuto, essi avessero ritenuto di far prevalere, alle esigenze di cura dello stesso, quelle di difesa sociale, avendo considerato ancora attuale la pericolosità del soggetto, pur nelle prospettate condizioni di salute. Decisione della quale, secondo gli stessi giudici, non potrebbe farsi l carico il G..

5- Avverso tale sentenza, propone ricorso, per il tramite del difensore, la parte civile che, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della stessa.

Il vizio motivazionale viene, anzitutto, segnalato laddove il giudice del gravame, dopo avere riconosciuto che il D. era affetto da gravi malattie ad andamento ingravescente e che i periti del tribunale di sorveglianza avevano tempestivamente certificato l’incompatibilità del regime detentivo con tali condizioni, non avrebbero poi concluso in termini coerenti rispetto a tali premesse, avendo persino valorizzato i provvedimenti di rigetto, da parte dei giudici della sorveglianza, delle varie istanze presentate dal D..

Anche in punto di nesso causale, i giudici del gravame avrebbero travisato le valutazioni dei periti e, pur avendo ammesso che nella gestione del paziente il G. aveva manifestato manchevolezze ed omissioni, hanno poi sostenuto che fosse dubbio il rilievo causale delle stesse sulla morte del detenuto. Il G., a dire del ricorrente, avrebbe inviato ai giudici della sorveglianza relazioni errate perchè basate su consulenze esterne non puntuali in quanto non accompagnate da costanti controlli psichiatrici. Il G., inoltre, non avrebbe prestato le dovute cure ed attenzioni al D., che lui riteneva un simulatore, che è in sostanza rimasto vittima della mancanza di cure, mediche e farmacologiche, adeguate.

Ancora il giorno precedente il decesso, in data (OMISSIS), era stata certificata dal G. l’assenza di pericolo di vita.

6- Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte, G.M., per il tramite del difensore, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato posto che nella sentenza impugnata sono certamente ravvisabili i dedotti vizi motivazionali.

1A- Si presenta, anzitutto, logicamente incoerente, rispetto all’evolversi delle patologie che hanno determinato il decesso del D., pur richiamate nella sentenza impugnata, l’affermazione dei giudici del gravame, contenuta nella "premessa", secondo cui oggetto d’esame sarebbe solo il trattamento ospedaliero riservato al detenuto presso l’ospedale "(OMISSIS)" nel periodo che va dal (OMISSIS) (data del secondo ricovero) al (OMISSIS) (data del decesso), non anche di quello relativo al precedente ricovero (dal (OMISSIS)) non potendosi, secondo gli stessi giudici, "trarre da fatti … prodottisi in momento escluso dall’imputazione…. elementi rilevanti" a carico del dott. G. – il riferimento è alla specifica indicazione, contenuta nel capo d’imputazione, a detto periodo, relativo al secondo ricovero del D. al "(OMISSIS)".

Se è vero, infatti, che nell’imputazione è stato espressamente richiamato tale periodo, è anche vero:

a) che l’indagine relativa alla gestione del paziente, di cui era responsabile il dott. G., quale primario del reparto riservato ai detenuti, e le conseguenti valutazioni in punto di verifica dell’esistenza di eventuali responsabilità, in relazione a tale gestione, da parte del sanitario, non possono ignorare, da un lato, che il D. era stato solo pochi giorni prima, il (OMISSIS), dimesso dal "(OMISSIS)", dopo un periodo di degenza protrattosi per quasi un mese e mezzo (dal (OMISSIS)) – di guisa che, riunendo i due periodi, interrotti per soli sei giorni (dal (OMISSIS)), la degenza al "(OMISSIS)" si è protratta per quasi due mesi e mezzo – dall’altro, che si presenta chiaramente incoerente sotto il profilo logico la pretesa di esprimere un adeguato giudizio sul trattamento ospedaliero di cui il D. è stato oggetto presso il citato ospedale esaminando soltanto l’ultimo periodo di degenza ed ignorando il primo – di pochi giorni precedente, quasi che il decesso fosse stato conseguenza di patologie emerse solo dopo il ricovero del (OMISSIS) e non, come peraltro afferma lo stesso giudice del gravame nel complessivo contesto motivazionale, dell’aggravarsi di patologie preesistenti, che avrebbero dovuto esser ben note allo stesso G., in quanto da tempo diagnosticate, tragicamente evolutesi nel corso dei mesi;

b) che quel richiamo, d’altra parte, si presenta non certo limitativo dell’indagine demandata al giudice, – nel senso che allo stesso sarebbe impedito di prendere in esame eventuali inefficienze, inadeguatezze terapeutiche, errori diagnostici, ove accertati, riferibili alla prima degenza – bensì solo esplicativo del capo d’accusa, in realtà incentrato sul complessivo trattamento ospedaliero del paziente, ritenuto negligente, evidentemente riferito all’intera degenza dello stesso al "(OMISSIS)", come anche emerge dall’integrazione dello stesso capo d’accusa da parte del PM, intervenuta nel corso dell’udienza dibattimentale del 7 ottobre 2008, laddove è stato fatto riferimento al mancato trasferimento del D. presso un reparto psichiatrico, apparso, in tesi d’accusa, indispensabile già in occasione della prima degenza, ed al prolungato rifiuto dello stesso di alimentarsi, iniziato mesi prima, in tempi anche precedenti il primo ricovero.

1B- Ugualmente incoerente si presenta l’affermazione, contenuta nella stessa "premessa", secondo cui non potrebbero trarsi "da fatti che sfuggivano al controllo di G., ovvero avvenuti ad opera di terzi" elementi a carico di costui – il riferimento dovrebbe riguardare le cure prestate al detenuto nei periodi, precedenti i ricoveri al "(OMISSIS)", di detenzione in carcere e presso il centro clinico di (OMISSIS) e, in particolare, il calo ponderale del detenuto.

In realtà, se è certamente vero che al dott. G. non potrebbero, ovviamente, mai attribuirsi responsabilità per precedenti negligenti gestioni delle patologie del D., ad altri imputabili, è anche vero che di quei "fatti" non può non tenersi conto nella valutazione della successiva gestione del paziente da parte del G., non perchè di quelli costui dovesse esser chiamato a rispondere, bensì perchè di quelli egli avrebbe dovuto doverosamente tener conto allorchè, con il ricovero del (OMISSIS), aveva assunto la responsabilità della salute del detenuto.

L’esame di quei "fatti", dunque, nei termini ed al fine indicati – così come dei risultati degli accertamenti medico-legali che hanno accompagnato le procedure giudiziarie legate all’esecuzione della pena inflitta al D. – non può certo esser precluso al giudice. Al contrario, esso deve ritenersi doveroso in vista della necessità di verificare se gli interventi clinici e terapeutici disposti dal G., che di quei "fatti" avrebbe dovuto avere piena cognizione, siano stati coerenti rispetto alle patologie che risultavano già accertate.

Ciò vale anche per la perdita di peso del D., attribuita al rifiuto del cibo, a proposito del quale appare anche discutibile sotto il profilo logico, l’affermazione dei giudici del merito secondo cui del calo ponderale precedente il ricovero del (OMISSIS) non potrebbe esser ritenuto responsabile il G.. Ciò non solo per quanto già segnalato in ordine alla precedente e prolungata presenza al "(OMISSIS)" del D. (durante la quale il calo ponderale doveva certamente già iniziato ad assumere aspetti di criticità, se è vero che all’atto dell’ingresso in istituto, pochi mesi prima, il peso del detenuto era di 114 kg, progressivamente ridottosi, alla data dell’ultimo rilevamento – (OMISSIS) – ad 82 kg, fino a giungere ai finali 50, 60 kg, stimati dal perito), strettamente collegata, sotto il profilo del trattamento sanitario, al ricovero successivo, ma anche perchè proprio al dott. G. spettava di intervenire per fermare il progressivo calo ponderale fin dal ricovero del (OMISSIS), in considerazione della notevole perdita di peso in precedenza registrata e del perdurare del rifiuto di alimentarsi da parte del paziente.

1C- Tali incoerenti premesse non sono rimaste ininfluenti nella successiva prolusione argomentativa della sentenza impugnata, poichè proprio a causa di esse il giudice del gravame è stato indotto a non considerare, nel valutare i comportamenti del dott. G., che costui era intervenuto, quale responsabile di un’importante struttura ospedaliera, dopo che il paziente non solo era stato sottoposto a perizie che ne avevano segnalato le gravi patologie di natura fisica (tra le quali, si legge nella sentenza di primo grado, una cardiopatia ischemico-ipertensiva ed un’aritmia ipercinetica, direttamente registrata dai periti, con elevato rischio di tachicardia ventricolare, ritenuta "temibile per le frequenti evoluzioni fatali") e di natura psichiatrica (disturbo di panico con agorafobia in soggetto con disturbo della personalità NAS, che avrebbero potuto, specie in regime detentivo, influenzare negativamente l’evoluzione delle patologie fisiche ed avrebbero potuto comportare, come già avvenuto in passato, il rifiuto di alimentazione e di cure), ma aveva già attraversato un accidentato percorso carcerario, puntualmente registrato nelle relazioni sanitarie degli istituti (persistente rifiuto di alimentarsi e di sottoporsi a terapia, peso corporeo iniziale, registrato il (OMISSIS), all’ingresso nel carcere di (OMISSIS), di 114 kg, sceso a 93, 500 kg alla data del (OMISSIS), ad 82 kg il (OMISSIS), fino a giungere ai 50, 60 kg stimati dal perito, in assenza di ulteriori dati, stante il successivo rifiuto del D. di pesarsi).

A non considerare, ancora, lo stesso giudice, che di quei "fatti" precedenti e di quelle traversie, nonchè di eventuali precedenti errori altrui nel trattamento delle diverse patologie di cui il D. era affetto, il G. avrebbe ben dovuto tener conto nel formulare la propria diagnosi e nella individuazione delle opportune terapie. Senza trascurare la grave patologia psichiatrica di cui il D. era affetto, che avrebbe dovuto indurlo a verificare se il persistente rifiuto delle terapie e dell’alimentazione, da cui era conseguita una diminuzione, in pochi mesi, del peso corporeo del detenuto di circa la metà (dai 114 kg iniziali ai circa 50, 60), altro non fosse, come, del resto, già chiarito dai periti della magistratura di sorveglianza, che una tipica manifestazione, peraltro in passato già manifestatasi, di quella patologia, verso la cui cura, secondo il giudizio degli stessi periti riportato nella sentenza di primo grado, avrebbero dovuto indirizzarsi gli sforzi del G. attraverso una terapia "intensa ed assidua", capace "di indurre il paziente ad accettare le cure e l’alimentazione". 2- Ulteriormente incoerente si presenta il richiamo in sentenza alle valutazioni espresse dai periti G. e Sa. – contenuto nella parte motivazionale che ha trattato del contrasto manifestatosi tra il Gip ed il tribunale circa l’incompatibilità del regime carcerario rispetto alle condizioni di salute del D. – laddove costoro avevano ritenuto dubbia la sussistenza del nesso causale tra le "manchevolezze " riscontrate nella gestione del paziente da parte del G. e la morte del detenuto, in quanto più significativa, a tal fine, doveva ritenersi, sempre a giudizio dei periti, la mancata concessione della detenzione domiciliare.

Se è vero, infatti, che, come si legge nella sentenza impugnata, i periti hanno ritenuto "più significativa, sul piano eziologico … la mancata concessione della detenzione domiciliare" rispetto a quelle "manchevolezze", è anche vero che gli stessi periti, secondo quanto ricordato nella medesima sentenza, hanno non solo individuato, tra le varie "manchevolezze" attribuite al dott. G., "l’insufficienza del controllo psichiatrico del paziente", ma hanno anche indicato un preciso e concorrente nesso causale, rispetto alla morte del detenuto, nel mancato trasferimento dello stesso, evidentemente da parte del dott. G., "in un più idoneo reparto ospedaliero".

E dunque incoerente, rispetto al complessivo giudizio espresso dai periti, deve ritenersi l’affermazione dei giudici del gravame secondo cui le richiamate conclusioni dei periti avrebbero posto in dubbio la sussistenza del nesso causale ed avrebbero attestato che era stato il prolungarsi del regime detentivo a determinare la morte del D.. Al contrario, secondo quanto sul punto è stato ricordato in sentenza, gli stessi periti, oltre che avere individuato le "manchevolezze" del G., avevano precisato che anche al mancato trasferimento del paziente in più idoneo reparto doveva eziologicamente addebitarsi il decesso del D.; e dunque, seguendo tale ragionamento, anche al G., cui tale trasferimento spettava di disporre, sia pure con il concorrente intervento della magistratura di sorveglianza ove tale reparto non fosse stato interno al "(OMISSIS)". 3- Il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, già fuorviato dalle illogiche ed errate premesse sopra richiamate, non ha assunto, nei successivi passaggi motivazionali, accettabili profili di coerenza logica rispetto agli stessi elementi probatori posti al centro dell’esame; ciò con riferimento all’accertamento della sussistenza sia di condotte colpose riferibili al dott. G., sia del nesso causale tra queste, ove esistenti, ed il decesso del D..

In realtà, l’argomentare della stessa corte su tali decisive problematiche si presenta palesemente illogico e non coerente rispetto agli stessi dati di fatto individuati quali punti di partenza dell’iter motivazionale.

Sono ritornati, quindi, i giudici del gravame a ricordare i dubbi espressi dai periti circa la sussistenza di nesso causale tra le "manchevolezze" riscontrate nella gestione del paziente da parte del G. ed il decesso dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare, che gli stessi periti, come sopra già ricordato, hanno segnalato come una di tali "manchevolezze", in particolare l’inadeguato trattamento della patologia psichiatrica – che avrebbe consigliato controlli ben più approfonditi e sistematici di quelli eseguiti "in consulenza", cioè con il ricorso a consulenti esterni, ed il ricovero presso più idoneo reparto ospedaliero – fosse certamente da porre in diretto rapporto causale con quel decesso. E dunque, chiaramente viziato sotto il profilo logico è il ricorso, nella sentenza impugnata, alle valutazioni dei periti al fine di giustificare l’assenza, ovvero anche il dubbio della sussistenza del nesso di causalità tra la specifica condotta colpevole attribuita al dott. G. ed il decesso del D..

Ugualmente non coerenti, rispetto ai profili di colpa ipotizzati, in tesi d’accusa, a carico del G., sono anche le considerazioni con le quali la corte territoriale ha inteso escludere la sussistenza di condotte colpevoli, allo stesso riconducigli, come individuate dai medesimi periti.

Questi, in realtà, e la stessa ipotesi d’accusa non hanno fitto riferimento, come sembrano ritenere i giudici del gravame, al "mancato trasferimento in ambiente esterno, o quantomeno la sua energica sollecitazione alle competenti autorità". L’addebito mosso al G., invero, ha riguardato ben altro, cioè il mancato trasferimento del paziente presso un reparto specialistico più idoneo alla cura delle patologie psichiatriche di cui costui era affetto e che sono state ritenute decisive – per il costante rifiuto dell’alimentazione e delle terapie che le hanno caratterizzate – per l’aggravamento delle patologie fisiche di cui egli era affetto; in particolare del diabete che, secondo quanto è stato rimarcato nella sentenza di primo grado, ha originato la polineuropatia degenerativa assonale idiopatica che ne ha determinato la morte. Trasferimento che, come già osservato, proprio al G. spettava di disporre, sia pure con l’intervento della magistratura di sorveglianza, nel caso in cui esso avesse dovuto disporsi presso altra struttura ospedaliera.

In tesi d’accusa, in altri termini, non si è fatto certo carico al dott. G. di non avere disposto il trasferimento del D. in "ambiente esterno", che certo non era di sua competenza, nè di non avere "energicamente" richiesto ai giudici l’adozione di un provvedimento "de libertate ", bensì di avere, sostanzialmente, sottovalutato la gravità delle condizioni di salute mentale del detenuto – la parte civile ricorrente sostiene che egli lo abbia ritenuto un simulatore – e di non avere predisposto un piano terapeutico specialistico volto alla cura anche delle patologie psichiche, rilevatesi determinanti ai fini dell’evento finale; di essersi affidato a sporadiche ed anonime consulenze, invece che a reparti ospedalieri specialistici. Di avere, in sostanza, errato nella diagnosi delle complessive patologie che affliggevano il detenuto e nel valutare l’incidenza di quelle psichiatriche sull’andamento degenerativo di quelle fisiche.

Errore di cui è sembrato al ricorrente esser prova la decisione del dott. G. di disporre la dimissione del detenuto il 15 novembre, con il conseguente rientro dello stesso in ambiente carcerario, cioè nell’ambiente che, secondo quanto già accertato dagli specialisti, era alla base dell’aggravarsi delle patologie psichiatriche, nonchè la richiesta, datata (OMISSIS), di trasferimento del detenuto "al centro clinico della casa circondariale di appartenenza", e dunque ancora nell’ambiente carcerario, e la segnalazione, del (OMISSIS) successivo – cioè del giorno precedente il decesso, del mancato trasferimento.

Anche sul punto, dunque, l’esame del giudice del gravame non è stato coerente, non essendo stato incentrato sulle condotte che hanno formato specifico oggetto di contestazione.

In realtà, delle prospettazioni accusatorie, dei discussi comportamenti del dott. G., la corte del merito non si è in nessun modo interessata; del doveroso approfondimento degli atteggiamenti assunti dal sanitario a fronte delle gravità delle patologie di natura psichiatrica già da altri diagnosticate e della loro ripercussione sulla condizione generale del paziente per il rifiuto dell’alimentazione e della terapia medica – frutto, secondo la P.C. ricorrente, di un approccio alle problematiche del paziente negligente e prevenuto da parte del doti G. – la stessa corte non si è fatta alcun carico. In tal guisa essendo essa pervenuta ad una sentenza assolutoria sostanzialmente avulsa dalle emergenze probatorie in atti – pur richiamate, anche se talvolta in maniera incompleta – nella quale il dott. G. ha finito con l’essere indicato quale "capro espiatorio" di responsabilità ad altri attribuite. Mentre del tutto generica ed apodittica è l’affermazione della stessa corte secondo cui, ove anche "fosse stata sviluppata un’adeguata terapia di sostegno psichiatrico, essa si sarebbe rivelata inutile e improduttiva poichè condotta comunque in stato di detenzione". Affermazione non supportata da concreti elementi probatori, anzi smentita dal parere di quegli specialisti i quali hanno sostenuto che un’adeguata terapia psichiatrica, tempestivamente disposta, condotta in ambiente specialistico, avrebbe portato benefici effetti sul paziente.

Nè può condividersi, peraltro, la tendenza del giudice del gravame di attribuire al mancato intervento della magistratura di sorveglianza la responsabilità della morte del D. e di negare qualsiasi possibilità d’intervento del dott. G. nelle decisioni dei giudici. In realtà, tale convincimento non considera che il medico è, sempre e comunque, responsabile del paziente affidato alle sue cure, a dispetto non solo della stessa volontà dell’interessato, ma anche delle difficoltà connesse con lo stato detentivo dello stesso. Stato che certamente non può, in nessun caso, contrapporsi ai diritti alla vita, alla salute ed all’assistenza sanitaria, e che non può condizionare le scelte terapeutiche del medico, che di quei diritti rimane garante anche laddove la gestione dell’ammalato debba rapportarsi ad interventi esterni, riconducibili ad altre autorità preposte alla difesa di diversi e anche opposti interessi.

In tali situazioni, è proprio una più attenta ed oculata gestione del paziente che si richiede al sanitario, affinchè tutti i diritti dell’ammalato vengano salvaguardati, restando affidato ad altri il loro contemperamento con gli altri diritti in gioco, laddove il dott. G., nella vicenda in esame, è sembrato guidato dall’esigenza, più che di assicurare la cura del paziente, di liberarsene, disponendone la dimissione o richiedendone il rientro presso il centro clinico carcerario, senza tener conto, ovvero sottovalutando, la gravità delle patologie di cui il D. era affetto.

4- Deve, in conclusione, convenirsi, con la parte civile ricorrente, che la sentenza impugnata presenta evidenti e gravi incoerenze ed illogicità motivazionali che ne impongono l’annullamento, ex art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, al quale viene altresì demandata ogni decisione circa la liquidazione, tra le parti, delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *