Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 10-02-2011, n. 5046 Circolazione stradale colpa

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el PG Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – M.M.R., persona offesa nel procedimento penale a carico di P.M., sottoposta ad indagini per il delitto di cui all’art. 589 c.p. in relazione all’incidente stradale in conseguenza del quale è deceduto C.L., coniuge della M., ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Rimini il 20 novembre 2009, del quale chiede l’annullamento.

Si duole la ricorrente del fatto che, nonostante fosse stata proposta opposizione, ex art. 410 c.p.p., il giudice abbia disposto l’archiviazione del procedimento "de plano", avendo dichiarato inammissibile l’opposizione, benchè nella stessa fosse stato indicato l’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, certamente pertinenti rispetto alla notizia di reato e rilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti, peraltro avendo indebitamente espresso non consentiti giudizi di merito e prognostici sulle prove richieste.

Con memoria prodotta presso la cancelleria di questa Corte, P. M. ha chiesto, per il tramite del difensore, il rigetto del ricorso.

2 – Il ricorso è fondato, atteso che la dedotta omissione configura una violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio, ex art. 178 c.p.p., lett. c. In tema di archiviazione, questa Corte ha, invero, affermato che "Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per Cassazione" (Cass. nn. 23624/04 – 10682/03).

Nel caso di specie, l’opponente, dopo avere sottoposto a critica le valutazioni espresse dal PM circa gli esiti della consulenza tecnica dallo stesso disposta, aveva chiaramente indicato l’esigenza di ulteriori approfondimenti istruttori, costituiti dall’audizione del consulente tecnico circa i risultati degli accertamenti eseguiti e sulle relative considerazioni svolte, nonchè della stessa indagata, di guisa che il Gip, prima di decidere sulla richiesta, avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio tra le parti e, dunque, fissare un’udienza camerale nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p..

In ogni caso, il giudice, nel provvedere "de plano", allorchè ne ricorrano le condizioni, ha l’obbligo di esplicitare le ragioni della propria decisione. Obbligo al quale il Gip non si è, nel caso di specie, neanche attenuto, essendosi egli limitato alla generica ed immotivata condivisione della richiesta del PM. Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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