Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6664 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rincipale e del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 9.10.1987 O.A. conveniva innanzi al Tribunale di Savona la Bogliolo Agostino s.r.l. Bo.

B. e la Ditta Capizzi & Miserendino per sentir dichiarare l’esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. e/o art. 2051 c.c. e/o art. 2050 c.c. e/o art. 2053 c.c., in via solidale o alternativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Esponeva: che in data (OMISSIS) alle ore 7 del mattino circa si era recato con il proprio camion presso la sede della Bogliolo in (OMISSIS), al fine di effettuare una consegna di cemento ordinato dalla società alla Italcementi s.p.a. per la quale all’epoca lavorava; che, trovato chiuso il cancello all’ingresso della fabbrica, lo aveva aperto per poter effettuare le operazioni di scarico; che, all’atto di risalire sul camion, la cancellata, gli cadeva addosso, travolgendolo violentemente e causandogli innumerevoli e gravi lesioni. Precisava che la società Bogliolo era proprietaria del cancello, custode di quest’ultimo Bo.

B. e incaricata del montaggio del cancello la Capizzi & Miserendino.

In pendenza del giudizio di primo grado, in data 14.6.93, il Tribunale di Savona dichiarava il fallimento della Bogliolo Agostino.

Riassunto il giudizio nei confronti della curatela della Bogliolo, il Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza in data 7.8.99, così statuiva: "condanna la Ditta Capizzi & Miserendino, nella persona del legale rappresentante pro tempore e il Fallimento della s.r.l. Bogliolo Agostino in via solidale tra loro, nonchè la s.p.a.

La Fondiaria Assicurazioni (già Italia Assicurazioni) quest’ultima in via solidale con il Fallimento della s.r.l. Bogliolo Agostino e nei limiti del massimale di L. 250.000.000 per capitale e di L. 208.398.000 per rivalutazione, al pagamento in favore di O. A., della somma di L. 897.717.500, oltre il risarcimento per lucro cessante determinato in complessive L. 681.406.000, limitato per La Fondiaria Assicurazioni alla somma di L. 349.476.000. Rigetta la domanda nei confronti di Bo.Br.".

A seguito dell’appello, in via principale, e della Bogliolo Agostino s.r.l., in liquidazione e di Bo.Br., in via incidentale, costituitasi la Capizzi & Miserendino, la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza in esame depositata in data 17.11.2007, così statuiva: "condanna la ditta Bogliolo in persona del liquidatore e la ditta Capizzi & Miserendino in persona del legale rappresentante pro tempore in solido tra loro a versare a O.A. la somma complessiva di Euro 31.170,61 maggiorata di rivalutazione legale e interessi legali sulle somme rivalutate secondo il prospetto riassuntivo del consulente (allegato al suo elaborato), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con rivalutazione legale e interessi legali con le decorrenze indicate".

Ricorrono per cassazione, in via principale, con quattro motivi la Bogliolo Agostino s.r.l. in liquidazione e in via incidentale O.A. con tre motivi.

Resiste con controricorso la Fondiaria Assicurazioni.
Motivi della decisione

Ricorso principale:

con il primo motivo si deduce "nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 112 e 305 c.p.c., del R.D. n. 267 del 1942, art. 52 ( L. Fall.), nonchè degli artt. 3, 24 e 111 Cost."; con il secondo motivo si deduce "nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 errore di diritto ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c: violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 112, 331 e 354 c.p.c., nonchè del R.D. n. 267 del 1942, art. 52 ( L. Fall.), nonchè degli artt. 3, 24 e 111 Cost.";

con il terzo motivo si deduce "errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5";

con il quarto motivo si deduce "errore di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1227 c.c. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5".

Ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., e relativo difetto di motivazione;

con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 105 c.p.c. in relazione al punto in cui l’intervento della fondiaria è stato erroneamente ritenuto un mero intervento adesivo dipendente e non un intervento adesivo autonomo;

con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e relativo difetto di motivazione, in quanto "non vi è stata pronuncia specifica sulla liquidazione del maggior danno da ritardo quantificato dal Tribunale di Savona con capitalizzazione annuale".

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Entrambi non meritano accoglimento.

Quanto al ricorso principale si osserva:

con il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, la Bogliolo si duole della violazione del principio del contraddittorio in quanto, da un lato, la curatela del fallimento Bogliolo non era minimamente tenuta a costituirsi e, dall’altro, la società non era stata ritualmente chiamata a partecipare al giudizio.

In proposito deve rilevarsi che, a parte profili di inammissibilità per mancanza di autosufficienza, l’azione come inizialmente proposta è stata poi riassunta nei termini nei confronti della curatela dell’Agostino Bogliolo in fallimento (successivamente ritornata in bonis) e della società assicuratrice Italia S.p.a.; nè può trovare applicazione nel caso di specie l’art. 93, L. Fall. visto che all’epoca della insorgenza della controversia la società poi fallita non era ancora da considerarsi creditore in mancanza di un giudicato sul suo credito di natura risarcitoria e che la questione di cui al giudizio ordinario è stata proposta antecedentemente alla procedura fallimentare (nè in proposito il ricorrente ha evidenziato elementi di valutazione a contrario). Tra l’altro sul punto la Corte di merito ha correttamente affermato che "le prove sono state acquisite nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti originarie che sono anche le attuali; in effetti, le prove orali e la Ctu sono state espletate in data anteriore 20.5.94, data in cui venne dichiarata l’interruzione del processo di primo grado per la dichiarazione di fallimento della ditta Bogliolo convenuta, e pertanto sono state acquisite nel contraddittorio pieno delle parti. Ne consegue che, ai fini della decisione sul merito, possono essere utilizzati tutti gli elementi probatori acquisiti nel primo giudizio, che appaiono sufficienti per la decisione, come correttamente rilevato dal primo giudice. Infine, si deve mettere in rilievo che, nel corso del processo d’appello, una volta accertato che il fallimento della s.r.l Bogliolo era stato revocato, con conseguente dichiarazione di interruzione del processo in relazione alla curatela venne nuovamente citata in giudizio la ditta, questa volta in persona del liquidatore;

il contraddittorio, come si è già detto, si è nuovamente, e regolarmente, costituito tra le parti originarie, costituite in causa con le conclusioni sopra riportate". Inammissibili sono poi il terzo e il quarto motivo; con essi si tende a un non consentito riesame delle risultanze di causa in ordine all’accertamento della responsabilità in questione e della conseguente liquidazione dei danni (anche in virtù dei dati della consulenza d’ufficio) basati sul potere discrezionale valutativo da parte del Giudice del merito del materiale probatorio, come risultante da una sufficiente e logica motivazione.

Inammissibili sono poi le censure di cui al ricorso incidentale: con il primo e terzo si tende a una diversa valutazione delle risultanze probatorie in ordine all’accertamento di responsabilità e alla liquidazione dei danni come effettuato dal giudice di merito;

il secondo manca del requisito di autosufficienza in quanto non solo non si spiegano le ragioni in base alle quali non è stata ritenuto l’intervento in questione come adesivo autonomo ma non si spiega anche quale diverso tipo di decisione avrebbe comportato la configurazione in tal senso dell’intervento.

In relazione alla reciproca soccombenza sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensati tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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