ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell’incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
luglio 2009 con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi a seguito dell’esplosione e dell’incendio verificatisi
in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in
provincia di Lucca;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800
del 6 agosto 2009;
Considerata l’urgenza di provvedere immediatamente a porre in
essere ulteriori misure idonee a sostegno della popolazione colpita
dagli eventi sopra citati;
Considerata la necessita’ di favorire l’immediato rientro delle
persone nelle abitazioni distrutte o danneggiate, nonche’ la ripresa
delle attivita’ produttive nel territorio interessato dalla
esplosione e dall’incendio in rassegna;
Vista la nota del 25 agosto 2009 del Presidente della regione
Toscana, Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con cui si
chiede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti tributari in favore degli abitanti, degli esercenti le
attivita’ di impresa e professionali, nonche’ dei soggetti occupati
nelle attivita’ medesime, colpiti dal disastro ferroviario del 29
giugno 2009;
Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 21 settembre
2009, con cui si chiede la proroga dello stato di emergenza
dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 luglio 2009;
Vista la nota del 12 ottobre 2009 del Presidente della regione
Toscana, Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con cui si
trasmette l’elenco, fornito dal comune di Viareggio, degli aventi
diritto alla sospensione degli adempimenti tributari;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il 3 novembre 2009, tra
rappresentanti della regione Toscana, il Presidente della Provincia
di Lucca, il Sindaco della citta’ di Viareggio e il Dipartimento
della protezione civile;
Viste le richieste della regione Toscana del 4 e 11 novembre 2009 e
del 2 dicembre 2009;
Vista la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 4 dicembre 2009;
Acquisita l’intesa della Regione Toscana con nota del 21 dicembre
2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1
1. All’art. 1, comma 2, lettera a) dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e’ aggiunto il
seguente periodo: «nonche’ al rimborso delle spese straordinarie
sostenute dall’Asl 12 della Versilia per gli interventi sanitari ivi
compresi i maggiori oneri per lavoro straordinario del personale
medico e infermieristico della UOC emergenza, per attivita’ di
medicina legale, per farmaci, per dispositivi medici, per gestione
Centrale 118, per ricovero pazienti presso rianimazioni e Centri
ustioni di ospedali fuori il territorio regionale;».
2. All’art. 1, comma 4, lettera a) dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e’ aggiunto il
seguente periodo: «, tenuto conto della volonta’ espressa dai
residenti alla data dell’incidente. La coerenza edilizia e’ valutata
dal Commissario d’intesa con il comune sulla base delle
determinazioni adottate per la ridefinizione urbanistica dell’area;».
3. All’art. 1, comma 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e’ aggiunto il seguente
periodo: «In alternativa al conferimento degli incarichi e negli
stessi limiti di durata e di numero, il Commissario puo’ rimborsare
le spese sostenute da parte della regione e del comune di Viareggio
per il reclutamento di personale mediante contratti a tempo
determinato finalizzato al rafforzamento degli uffici regionali e
comunali incaricati di collaborare all’attivita’ commissariale».
4. All’art. 1, comma 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, dopo le seguenti parole:
«comune di Viareggio» e’ aggiunto il seguente periodo: «a titolo
gratuito all’atto dell’erogazione del contributo per l’acquisto di
unita’ immobiliare sostitutiva di quella distrutta o non
ripristinabile».
5. All’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, dopo il comma 8 e’ aggiunto il
seguente comma: «9. I contratti di surrogazione e cessione del
credito, stipulati tra il Commissario delegato o la Regione Toscana e
i soggetti beneficiari di contribuiti e/o rimborsi a valere sulle
risorse finanziarie di cui all’art. 7 della presente ordinanza, sono
esenti da imposte di bollo e registro. Limitatamente ai casi di
delocalizzazione degli immobili privati, i contratti di acquisto
stipulati dai soggetti interessati ed aventi ad oggetto nuovo
immobile sostitutivo di quello distrutto o non ripristinabile, sono
esenti da imposte relative alla quota di spettanza degli acquirenti.»
6. All’art. 8, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, sono aggiunte infine le
seguenti parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.
191 comma 3».

Art. 2
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante
dall’incidente ferroviario indicato in premessa, gli adempimenti ed i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori
dipendenti, nonche’ di quelli con contratto di lavoro collaborazione
coordinata e continuativa, sono sospesi, dal 29 giugno 2009 al 1°
luglio 2010, dovuti dai datori di lavoro privati, i lavoratori
autonomi-artigiani, commercianti, anche del settore agricolo e gli
iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti,
associanti in partecipazione), che alla data dell’evento esercitavano
attivita’ di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili
o comunque interdetti all’uso con ordinanza del Sindaco della citta’
di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal comune di
Viareggio.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresi’
sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori,
legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche
previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, nonche’ i termini relativi ai
procedimenti di riscossione coattiva.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di
cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori,
mediante 48 rate mensili a decorrere dal mese di agosto 2010.
4. Gli eventi del 29 giugno 2009 costituiscono causa di forza
maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla
possibilita’ di rinegoziazione dei mutui, dei leasing e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, oltre che
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, stipulati per l’acquisto di automezzi,
attrezzature, beni mobili aziendali ovvero per
l’acquisto/ristrutturazione di immobili, distrutti o gravemente
danneggiati. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 luglio 2010 le
rate in scadenza entro la predetta data.
5. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato.

Art. 3
1. Nei confronti delle persone fisiche residenti e dei soggetti
esercenti attivita’ di impresa o professionale in immobili inagibili
o comunque interdetti all’uso con ordinanza del Sindaco della citta’
di Viareggio del 3 luglio 2009, nonche’ in favore dei soggetti
occupati nelle medesime attivita’ di impresa, come individuati dal
comune di Viareggio, sono sospesi dal 29 giugno 2009 al 31 dicembre
2010 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti delle
imposte IRPEG, IRES, IRPEF e IRAP scadenti nel medesimo periodo. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato.
2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli
adempimenti da porre in essere in qualita’ di sostituto d’imposta.
3. La ripresa della riscossione delle imposte non versate per
effetto della sospensione disposta ai sensi del comma 1 avviene,
senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in diciotto rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Le
modalita’ per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non
eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei precedenti commi,
quantificati in 400.000 euro, si provvede a carico dell’articolo 7
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del
6 agosto 2009.
5. Il comune di Viareggio e’ autorizzato ad esonerare i soggetti di
cui al comma 1 dal pagamento dell’ICI fino al 31 dicembre 2010.

Art. 4
1. Al fine di consentire l’espletamento dei lavori di bonifica
necessari sull’area di sedime risultante dallo smantellamento dei
binari della stazione ferroviaria della citta’ di Viareggio, e’
assegnata al Commissario delegato la somma di euro 1.500.000,00,
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, a valere sul capitolo 1841
UPB 1.7.2 -Progr. 18.9.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono posti a carico del fondo
istituito ai sensi dell’art. 33, comma 1-quater, del decreto-legge 31
dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
in deroga a quanto ivi previsto.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e’ autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilita’
speciale del Commissario delegato le risorse di cui al presente
articolo.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15446&tmstp=1262160661734

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