Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 10-02-2011, n. 4942 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13.5.2010, emessa ex art. 310 c.p.p., su appello del P.M. avverso l’ordinanza 1.2.10 del gip del tribunale di Lamezia Terme di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti N. V., il tribunale di Catanzaro ha accolto parzialmente l’impugnazione, nel senso che ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo.

Il tribunale ha riconosciuto la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, commessi nell’ambito del fallimento della Sical srl dichiarato il (OMISSIS), di cui il N.V. – componente del CDA dal 12.5.05 al 30.5.06 – e M.F. – componente del CDA dal 12.5.05 al 30.5.06 – sono ritenuti amministratori di fatto (proc. N. 1728/07 N.R., n. 530 Gip). Il quadro indiziario non è inficiato, secondo il tribunale, dalle dichiarazioni, secondo cui la società sarebbe stata vittima di attività usuraia, in quanto non può comunque ritenersi provato che il ricorrente abbia posto in essere le sua azioni in presenza di causa di giustificazione.

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha ritenuto che il pericolo di reiterazione derivi – a prescindere dalla data di consumazione dei reati, non condizionante l’attualità delle esigenze di prevenzione speciale – non solo dalle modalità e circostanze dei fatti contestati, ma anche dalla personalità del N.. Il giudizio sulla personalità è estremamente negativo alla luce di un altro procedimento avente ad oggetto gli stessi reati, commessi con modalità analoghe. Pertanto il giudice ha considerato che quelli in esame non sono frutto di contingenti occasionalità, ma sono espressione di un consolidato modo di gestione delle risorse e delle strutture di imprese commerciali.

I giudici concludono sulla sussistenza delle esigenze ex art. 274, comma 1, lett. c), senza che possa avere rilievo l’incensuratezza del N., in quanto questa stato non dimostra automaticamente l’assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dalla citata norma, da comportamenti e atti concreti.

La gravità dei fatti e la sfavorevole prognosi sui futuri comportamenti escludono che la pena irroganda sia compatibile con la sua sospensione condizionale.

Il N. ha presentato ricorso per violazione di legge in riferimento agli artt. 273 e 274 c.p.p. e per vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente l’ordinanza non contiene specifica indicazione degli elementi su cui è fondato il giudizio di qualificata probabilità circa la sua responsabilità in ordine ai reati di bancarotta. Il tribunale si è limitato a dare rilievo a dati formali, estrapolati dalle scritture acquisite nell’ambito investigativo , senza sottoporre tali asettiche risultanze a un approfondito vaglio critico.

Non è stato dato rilevo al carattere fittizio delle varie operazioni, sì da rendere del tutto non veritiera o quanto meno inverosimile la ventilata esistenza di "cespiti attivi reali ed effettivi", in capo alla Sical srl, in modo da rendere dubbia l’ipotesi della bancarotta. Non è stata data rilevanza alla falsità delle fatture e alla correlata assenza di ingresso nelle casse della società dei supposti corrispettivi, vieppiù in mancanza di accertamenti bancari di segno contrario. Quanto alla bancarotta documentale non è stato dato rilievo alle dichiarazioni difensive e alla documentazione, secondo cui le scritture contabili obbligatorie erano depositate nella cancelleria fallimentare del tribunale di Lamezia Terme, mentre per le altre è stato indicato il luogo di custodia al curatore, che non ha ottemperato a quanto da lui dovuto.

Non è stato poi dato rilievo alle vendite dei due appartamenti in epoca non sospetta (anno 2005) e postesi come naturali eventi risolutivi degli altrettanti compromessi stipulati nel 2003.

Non essendo stato dato rilievo agli elementi favorevoli alla tesi difensiva, deve ritenersi violato il disposto dell’art. 292 c.p.p..

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale si è ugualmente astenuto dal considerare i riflessi favorevoli degli elementi emersi dalle indagini, che attenuavano la prognosi negativa, ex art. 274 c.p.p., lett. c). Il coinvolgimento in altro procedimento è un elemento del tutto neutro rispetto al profilo di concretezza e attualità delle esigenze di prevenzione speciale, poichè ricollegabile a fatti degli anni 2002/2003. Dando rilevo a questo fattore così risalente nel tempo è stato inosservato il criterio di attualità della pericolosità sociale, è stata violata la presunzione di non colpevolezza costituzionalmente garantita.

Il difensore del N. con atto depositato il 20.10.2010, ha insistito sulle argomentazioni già esposte e, a dimostrazione della mancanza di attualità dell’elemento utilizzato ai fini della sussistenza dell’esigenza di prevenzione speciale, ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio del processo principale e l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare concernenti il medesimo procedimento.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto propone una serie di critiche a valutazioni fattuali, contenute nell’ordinanza del tribunale di Catanzaro, assolutamente immeritevoli di censura in sede di giudizio di legittimità.

Il tribunale infatti ha delineato un quadro indiziario estremamente fedele ai risultati delle indagini, con particolare riguardo alla documentazione e alle dichiarazioni che indicano in N. la persona che, unitamente a M.F., ha avuto la gestione dell’impresa negli anni precedenti alla dichiarazione di fallimento e ha compiuto condotte di distrazione – in spregio delle ragioni creditorie – delle numerose somme ricevute dalle ditte in rapporti commerciali con la Sical srl.

Di tali pagamenti, avvenuti in contanti, per assegni e bonifici bancari, per un importo complessivo di Euro 1.632.000, non vi è traccia nel patrimonio della fallita, che, all’atto dell’intervento del curatore, non presentava alcun attivo.

Il quadro indiziario non è inficiato, secondo una razionale e insindacabile valutazione del tribunale, dalle dichiarazioni difensive, secondo cui la società sarebbe stata vittima di attività usuraia, in quanto non può comunque ritenersi concretamente provato che il ricorrente abbia posto in essere le sua azioni in presenza di causa di giustificazione.

Quanto alla prognosi negativa sui futuri comportamenti, rilevanti ai fini della sussistenza delle esigenze di prevenzione speciale, i giudici hanno dato razionale rilievo ai fatti oggetto di altro procedimento, aventi contenuti e modalità simili a quelli del presente procedimento. Correttamente hanno ritenuto che i fatti risalenti agli anni 2000/2002, per le loro analoghe caratteristiche, sono comunque dimostrativi di un’attuale capacità e proiezione a delinquere, per cui quelli in esame non sono frutto di contingenti occasionalità, ma sono espressione di un consolidato modo di gestione delle risorse e delle strutture di imprese commerciali.

Con estrema razionalità i giudici concludono sulla sussistenza delle esigenze ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), senza che possa avere rilievo l’incensuratezza del N., in quanto questa, allo stato, non dimostra automaticamente l’assenza di pericolosità. La spiccata capacità a delinquere può essere desunta, come espressamente previsto dalla citata norma, da comportamenti specifici e persuasivi, legittimanti una prognosi negativa sui futuri comportamenti dell’indagato.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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