T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 08-02-2011, n. 1226 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 2603 del 2009, il giudice di pace dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Sede Distaccata di Ostia, accoglieva il ricorso in data 13 maggio 2008, con il quale il ricorrente proponeva opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981 avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 00091070036412 Area III ter, emessa in data 13.02.2008 per il Prefetto della Provincia di Roma, afferente il verbale n. 1306164171 del 26.10.2006, redatto dalla Polizia Municipale di Roma, e, per l’effetto, annullava le sanzioni amministrative di cui alla già citata ordinanza ingiuntiva.

Nel contempo, condannava "l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma al pagamento delle spese processuali", liquidate in favore della parte ricorrente in Euro 200,00 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

2. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente domanda l’esecuzione della suddetta sentenza n. 2603/09, notificata all’Amministrazione in data 21 dicembre 2009 e – in carenza di impugnazione – divenuta irrevocabile.

In particolare, lamenta che – nonostante l’avvenuta notifica di atto di precetto in data 28 maggio 2010 nonché di atto di diffida e messa in mora in data 28 luglio 2010 – l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento della somma liquidata dal giudice di pace a titolo di spese processuali e, dunque, chiede a questo Tribunale di assegnare a quest’ultima un termine "per dare integrale e completa esecuzione al decreto ingiuntivo di cui in epigrafe".

La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Roma si è costituita con atto depositato in data 19 novembre 2010, astenendosi – nel prosieguo – dalla produzione di memorie e/o documenti.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei termini di seguito indicati.

Nel caso di specie, è evidente che ricorre una sentenza del giudice di pace che non risulta autoapplicativa in toto, posto che richiede l’attivazione dell’Amministrazione in relazione alla corresponsione delle spese di giudizio liquidate dal predetto giudice.

In altri termini, ricorre una pronuncia che – in quanto comportante l’obbligo per l’Amministrazione di procedere al pagamento delle su citate spese – sicuramente impone che la realtà materiale e giuridica venga mutata alla stregua di quanto deciso sotto tale specifico profilo.

Ciò detto, il Collegio rileva che:

– posta la sussistenza del predetto obbligo, non si ravvisano elementi per ritenere che l’Amministrazione resistente abbia proceduto al pagamento dovuto;

– va, dunque, riconosciuto l’obbligo per l’Amministrazione de qua di ottemperare al giudicato, conformandosi alla sentenza del giudice di pace n. 2603 del 2009 mediante il pagamento delle spese processuali, atteso che non vi ha ancora provveduto, nonostante il decorso del termine di 30 giorni previsto nell’atto di diffida e messa in mora, ai sensi dell’art. 90 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642.

Come già si trae da quanto sopra riportato, il pagamento va limitato alla somma prevista nella sentenza del giudice di pace n. 2603 del 2009 e, più in generale, alla somma relativa a spese di lite che trovano titolo in tale provvedimento giudiziale (ossia, spese di esame, copia e notificazione della sentenza e, ancora, spese relative all’atto di diffida) e per nulla può investire- a differenza di quanto indicato dal ricorrente nell’atto di diffida e messa in mora, ove ricorre la somma di Euro 538,62, già riportata nell’atto di precetto – spese riguardanti il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., atteso che l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (cfr., tra le altre, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; TAR Sardegna, 14 ottobre 2003, n. 1214).

In definitiva, si impone l’obbligo per la Prefettura – U.T.G. di Roma di conformarsi alla sentenza n. 2603/2009, divenuta irrevocabile poiché mai impugnata, provvedendo al pagamento delle spese processuali, "liquidate in Euro 200,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge", eventualmente maggiorate di ogni ulteriore spesa che – comunque – trovi titolo nello stesso provvedimento giudiziale, nei termini già indicati.

A tale fine assegna il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, decorso il quale provvederà il Commissario ad acta all’uopo nominato da questo Tribunale su apposita istanza del ricorrente, regolarmente notificata alla controparte.

Le spese di lite, che il Collegio liquida in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie il ricorso n. 9768/2010 e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Roma – U.T.G. di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza del giudice di pace n. 2603/2009, meglio indicata in epigrafe, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, procedendo al pagamento delle spese processuali aventi titolo nella sentenza de qua, con l’avvertenza che – in caso di protrarsi dell’inottemperanza oltre detto termine – si provvederà alla nomina di un commissario ad acta su istanza del ricorrente, ritualmente notificata alla controparte.

Condanna la Prefettura di Roma – U.T.G. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.500, oltre IVA e CPA nei termini di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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