Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 10-02-2011, n. 4904

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 29.4.09 la corte di appello di Genova ha confermato la sentenza 24.9.08 del tribunale della stessa sede, con la quale P.G. è stato condannato,previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di due mesi di reclusione, al risarcimento de danni, alla rifusione delle spese in favore della parte civile F.I., perchè ritenuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, ex artt. 594, 612, 610, 388 c.p.. Il P. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 599 c.p.: i giudici non hanno tenuto conto che l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che il P. ha reagito all’atteggiamento provocatorio della F., tenuto nell’ambito di una situazione conflittuale tra i due vicini;

2. vizio di motivazione, in quanto la sentenza si limita a richiamare le deposizioni dei testi escussi e senza tener conto che le emergenze processuali hanno dimostrato che il P. ha rispettato quanto disposto dai giudici, in merito al diritto di passo lungo il sentiero in contestazione;

3. vizio di motivazione sulla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, in quanto non è stata raggiunta la prova piena e inconfutabile della responsabilità del ricorrente.

I motivi del ricorso sono manifestamente infondati in quanto riguardano aspetti valutativi delle risultanze processuali che non possono essere esaminati criticamente, nell’alveo del delimitato sindacato riconosciuto dal legislatore a questa corte.

Con essi il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame, in cui la struttura razionale della motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale (assenza di prove su atteggiamenti provocatori della F., legittimanti una giustificata reazione del P.; dichiarazioni testimoniali sul comportamento minaccioso e sull’illecita condotta del ricorrente, ostativa all’esercizio del diritto di passo della F.).

L’affermazione di responsabilità del P., fondata su un completo quadro probatorio ha pienamente giustificato tutte le statuizioni civili adottate dai giudici di merito.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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