Cassazione Sezione III, 16 ottobre 2008 n. 25251 Condominio, civile, amministratore, responsabilità (2009-04-24)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 marzo 1990 A.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma R.G., in proprio e quale amministratore del Condominio di (OMISSIS) in (OMISSIS) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito il (OMISSIS) in conseguenza della caduta in una buca situata nel cortile antistante la propria abitazione, all’interno dell’area condominiale.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda attrice di cui chiedevano il rigetto. Espletata l’istruttoria, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14052/1997, condannava R.G. ed il Condominio di (OMISSIS), in solido, a pagare a favore di A.G. la somma di L. 42.441.000 a titolo di risarcimento dei danni, oltre spese di lite.

Avverso tale sentenza proponeva appello R.G. con atto di citazione notificato il 16 luglio 1998, chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti e, in subordine, l’affermazione di una concorrente responsabilita’ del danneggiato.

Si costituivano in giudizio A.G. e il Condominio di (OMISSIS), entrambi chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Condominio spiegava anche appello incidentale chiedendo l’esclusione di ogni sua responsabilita’ e in subordine l’esclusione del risarcimento del danno patrimoniale in favore dell’ A..

La Corte d’appello, con ordinanza del 19 aprile 2000, ritenuto che il giudizio si era svolto in difetto di rappresentanza processuale del Condominio in quanto il R. era cessato dalla carica di amministratore gia’ prima della costituzione in appello dello stesso Condominio, concedeva termine per la costituzione dei nuovo amministratore.

Successivamente il processo veniva interrotto per morte dell’appellante i cui eredi provvedevano alla riassunzione con atto depositato il 23 aprile 2002.

La R.a.s. s.p.a. si associava alle istanze ed eccezioni del Condominio con atto d’intervento volontario depositato il 14 febbraio 2003.

La causa veniva infine trattenuta in decisione dalla Corte, sulla base delle conclusioni precisate, alla udienza del 18 novembre 2003.

La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda avanzata da A.G. nei confronti del R. e condannava il primo alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore di P.L.M. e R.P. quali eredi di R.G.. Quindi, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Condominio avverso la medesima sentenza, rigettava la domanda di A.G. per la liquidazione del danno patrimoniale e determinava l’ammontare del risarcimento dovuto allo stesso A. in Euro 8.080,90 oltre accessori. Condannava conseguentemente A.G. a restituire alla controparte quanto eventualmente percepito in eccesso rispetto alla somma sopra indicata, con gli interessi legali a decorrere dalla data del pagamento.

Compensava interamente tra A.G. e il Condominio le spese di lite del giudizio di appello, ferma restando la condanna del secondo al pagamento delle spese di lite dei giudizio di primo grado; compensava ugualmente tra tutte le altre parti le spese processuali.

Proponeva ricorso per cassazione A.G. con tre motivi.

Resistevano con controricorso P.M. e R.P. Quali eredi di R.G. e la R.a.s..

L’udienza di discussione era fissata al 28 maggio 2008.

Il Collegio era successivamente riconvocato al 3 luglio 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia

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