Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2010) 10-02-2011, n. 4939 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con ordinanza del 26 aprile 2009, il GIP del Tribunale di Busto Arsizio rigettava la richiesta di misura custodiale in carcere nei confronti di B.A. e B.D., indagati per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, 624 e 625 c.p. e D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9 (furto aggravato della borsa di G. A., prelevando la borsa dalla vettura parcheggiata nella quale si trovava ed utilizzando il bancomat e la carta di credito che si trovavano ivi detenute).

Pronunciando sull’appello proposto dal PM, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice di appello de libertate, con l’ordinanza indicata in epigrafe, riformava l’impugnato provvedimento disponendo la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti degli indagati.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

2. – Lamenta il ricorrente l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, non risultando effettuato alcun accertamento in ordine al furto della borsetta, rispetto al quale, peraltro, era stata indebitamente contestata l’aggravante di cui all’art. 61, n. 6. Quanto all’addebito di cui al D.Lgs. n. 23 del 2007, art. 55, comma 9, le risultanze investigative erano insufficienti consistendo in fotogrammi, peraltro poco chiari, di riprese effettuate da telecamere di un istituto di credito, nei quali i verbalizzanti avevano ritenuto di poter riconosce i tratti somatici dei B., persone note per precedenti in tema di reati contro il patrimonio, benchè nulla risultasse a loro carico nel certificato penale aggiornato. La perizia antropometrica non offriva alcuna certezza, anche per il parziale accertamento svolto, limitato alla comparazione dei soli visi e non degli interi corpi degli indagati.

Contesta, inoltre, la sussistenza delle esigenze cautelari, nella forma più rigorosa, tenuto conto dell’età degli indagati (uno di 23 anni, l’altro di 22 anni) e della loro incensuratezza, nonchè del fatto che, in caso di condanna, la pena avrebbe potuto essere contenuta in misura tale da consentire la concessione della sospensione condizionale della pena.

3. – Il ricorso è privo di fondamento. Ed invero, con motivazione congrua e pertinente, il provvedimento impugnato ha dato atto dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia pure con esclusivo riferimento all’ipotesi accusatoria di cui al menzionato art. 55, da sola sufficiente a legittimare la custodia cautelare), pienamente idonei a giustificare il titolo custodiale, quali il riconoscimento dei verbalizzanti già alla visione dei fotogrammi e le conferme che di tale riconoscimento sono venute dall’indagine antropometrica e dalla rilevata identità del vestiario degli indagati con quello indossato dai responsabili.

Pienamente adeguata ed appagante è anche l’indicazione delle esigenze cautelari che hanno consigliato l’applicazione della più grave misura cautelare, rendendo inopportuna ogni altra meno affittiva disposizione. Il giudizio di inaffidabilità compiutamente espresso dal giudice del riesame riposa fondamentalmente su valutazione negativa di personalità, basata sul rilievo che B. A. avrebbe commesso il fatto mentre si trovava sottoposto ad obbligo di dimora e che B.D. aveva pendenze giudiziarie, pur se formalmente incensurato, per fatti analoghi. Il giudice del riesame ha poi spiegato perchè, a suo avviso, non fosse ragionevolmente prevedibile che gli indagati, in caso di condanna, potessero essere ammessi al beneficio della sospensione condizionale della pena e tale valutazione prognostica, in quanto congruamente argomentata, non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità. 4. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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