T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 08-02-2011, n. 1210 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame il ricorrente, ricercatore confermato presso l’intimata Università, ha impugnato i provvedimenti, in epigrafe indicati, con cui è stata disposta, ai sensi della L. n.102/2009, la sua cessazione dal servizio a far data dal 1° luglio 2010.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e chiedendone il rigetto.

Il proposto gravame – spedito in decisione alla pubblica udienza del 24.11.2010 – deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, atteso che, come dichiarato e dimostrato con nota versata agli atti il 21,10,2010, con D.R. n.2299 del 28 luglio 2010 la citata Università ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente a far data dal 1° novembre 2010 per raggiunti limiti di età.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III – definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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