Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2010) 10-02-2011, n. 4938 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Roma, pronunciando ai sensi dell’art. 425 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.N., B.P. e M. P., con formula, per i primi due, perchè il fatto non costituisce reato, e nei confronti del M. perchè il fatto non sussiste. La vicenda in questione riguardava un articolo pubblicato nella Cronaca di Roma del quotidiano Corriere della sera, a firma di B.P. (il M. era il direttore responsabile), riproducente le dichiarazioni di S.N. (al tempo vice presidente della Provincia di Roma), oltre che di Sm.

M. (al tempo parlamentare), nei confronti del quale era stato già disposto il proscioglimento per improcedibilità dell’azione penale, in quanto le dichiarazioni rese avrebbero dovuto ritenersi esercizio di funzione politica. Le dichiarazioni del S. riguardavano il corteo che la formazione politica Forza Nuova aveva organizzato e programmato per le vie del quartiere (OMISSIS) ed il relativo contenuto era stato ritenuto diffamatorio dal querelante F.R. costituitosi parte civile. In particolare l’articolo, intitolato Corteo di Forza Nuova da (OMISSIS).

Paura nel quartiere (OMISSIS), riportava le dichiarazione del S. secondo cui non è tollerabile infatti che spazi politici e di espressione siano lasciati a disposizione di organizzazioni chiaramente fasciste e che sono portatori di valori quali la xenofobia, il razzismo, la violenza e l’antisemitismo. A carico del S. e del B. era stato ipotizzato il reato di cui all’art. 110, art. 595, commi 1, 2 e 3 in relazione alla L. n. 47 del 1948, art. 13, mentre a carico del M. era configurato il reato di cui all’art. 57 c.p. per omesso controllo sulla pubblicazione, in rapporto al reato di cui all’art. 595 c.p..

Reputava il giudicante che, quanto al S., il fatto fosse scriminato dal legittimo esercizio del diritto di critica politica, indipendentemente dalla corrispondenza al vero che l’organizzazione cui si era fatto riferimento avesse le caratteristiche indicate nell’imputazione; e che, quanto all’articolista, ricorrevano gli estremi dell’esimente del diritto di cronaca, essendosi egli limitato a riportare, virgolettandole, le dichiarazioni di soggetto politico, alla cui conoscenza vi era certamente un interesse pubblico.

Avverso la decisione anzidetta il sostituto procuratore presso il Tribunale di questa città ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Il PM ricorrente denuncia errata interpretazione ed applicazione dell’art. 51 c.p. e art. 21 Cost. in relazione all’art. 595 c.p., in tema di critica politica. Contesta, in particolare, l’assunto secondo cui la scriminante del diritto di critica fosse del tutto svincolata dal rispetto del limite della verità del fatto. A suo dire, il limite della verità dei fatti era invece operante, in quanto diversamente la critica politica travalicava in pura e semplice aggressione alla reputazione altrui. Nel caso di specie, il S. aveva espresso giudizio sul conto dell’associazione presieduta dal querelante, che aveva tacciato di antisemitismo, benchè varie pronunce giudiziarie avessero escluso che l’antisemitismo rientrasse nei programmi e nella prassi di quella stessa associazione.

2. – Non ricorrono, per vero, i denunciati vizi di legittimità, avendo il GIP motivato, con argomentazioni logiche e formalmente corrette, il suo convincimento in ordine all’insussistenza di elementi sufficienti a sostenere l’accusa in dibattimento. Al riguardo, ha tenuto conto della ritenuta configurabilità, in concreto, dell’esimente del diritto di critica politica tale da poter giustificare il fatto asseritamente lesivo della reputazione della persona offesa; e, per quanto riguarda l’articolista, della correttezza del suo operato nell’esercizio del diritto di cronaca, essendosi egli limitato a riportare, virgolettandole, le dichiarazioni del parlamentare, la conoscenza delle quali rispondeva ad un interesse pubblico, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice in tema di intervista. Sotto il primo profilo, afferente alla posizione del S., non è meritevole di censura l’apprezzamento del GUP in ordine al limitato rilievo che il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, sul condivisibile rilievo che la critica, in quanto espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. Cass. sez. 5,16.11.2005, n. 6416). Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica, allora, è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di argomenta ad hominem (cfr., tra le altre, Sez. 5, 25.9.2001, n. 38448; id Cass. Sez. 1, 10.6.2005, n. 23805, rv. 231764).

Nel caso di specie, il giudicante ha ritenuto irrilevante, proprio in quanto la fattispecie non debordava dai limiti della critica politica, la verifica della verità della presenza dei connotati di xenofobia, razzismo, violenza ed antisemitismo nel modo di essere e di porsi dell’associazione Forza Nuova, attestandosi così, sul piano concettuale e giuridico, su una linea di valutazione anche meno incisiva rispetto all’assunto di questa Corte regolatrice, che ha riconosciuto l’esimente del diritto di critica storica e politica nell’attribuzione – agli appartenenti a quella stessa associazione – di espressioni quali nazifascismi e neonazisti, sul riflesso che, alla luce dei dati storici e dell’assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali – R.D. n. 1728 del 1938 e relative leggi di attuazione – la qualità di fascista non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall’accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle espressioni di critica in quella sede esaminate (cfr. Cass. Sez. 5, 8.1.2010, n. 10449, rv. 247132). E, sempre in dimensione storica, qualifiche di xenofobia, razzismo, violenza ed antisemitismo attengono a principi o valori (o disvalori, a seconda della diversa angolazione prospettica), intimamente connaturati e strutturalmente coessenziali alla ideologia nazista e fascista.

Il giudice di merito non ha ravvisato gli estremi del denunciato pregiudizio alla reputazione, nei termini di un apprezzamento squisitamente di fatto, che, in quanto adeguatamente e logicamente formulato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Tale delibazione sostanzia, quindi, il giudizio di insussistenza di elementi sufficienti, univoci e comunque idonei per sostenere l’accusa in un giudizio dibattimentale, nel pieno rispetto, dunque, dei limiti della valutazione prognostica che è demandata al giudice dell’udienza preliminare, ai fini dell’emissione della sentenza di non luogo a procedere. Valutazione che deve risolversi nel rilievo della mancanza di condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale di prova raccolto (cfr. Cass. sez. 2, 18.3.2008, n. 14034, rv. 239514), in funzione del richiesto giudizio di inutilità del dibattimento.

2. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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