Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-10-2010) 10-02-2011, n. 4885 Falsità in scrittura privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani limitatamente alla dichiarazione di responsabilità del D.L. in relazione al reato di contraffazione di documenti di trasporto latte, trasmessi i via telematica, rideterminando la pena in tre mesi di reclusione.

2.- L’imputato propone ricorso deducendo in primo luogo che il reato era già prescritto alla data della sentenza di appello del 9 febbraio 2009.

Aggiunge il D.L. che comunque le trasmissione telematiche erano mere comunicazioni anticipazione dei documenti cartacei. Per cui all’evidenza trattavasi di scritture private non soggette all’autorità, non soggette all’obbligo di tenuta nè ad ispezioni di PS. Il fatto quindi avrebbe dovuto essere qualificato ex art. 485 c.p. e non procedibile perchè la querela era intervenuta a lunga distanza di tempo.

3.- Per motivo di ordine logico va esaminato preliminarmente il secondo motivo concernente la qualificazione del reato.

Esso è infondato.

Dalla sentenza impugnata risulta che i documenti di trasporto di varie partite di latte in forma di documento informatico erano trasmessi telematicamente, non erano trasfusi in un atto cartaceo e attestavano l’avvenuta consegna di partite di latte a soggetti diversi dall’effettivo compratore.

Pertanto, per il fatto che i documenti telematici riguardanti il trasporto latte non erano trasfusi in atti cartacei, erano soggetti al controllo dell’autorità finanziaria ai fini della correttezza della tenuta dei libri contabili e contenevano false indicazioni circa l’effettivo compratore, legittimamente è stata ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 484 c.p. in relazione all’art. 491 bis.

Infatti, questa Corte ha già ritenuto che l’art. 491 bis c.p. equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo e pertanto costituisce falso l’inserimento di dati su un documento informatico che abbia funzione vicaria dell’archivio cartaceo con destinazione potenzialmente probatoria. (Cass., sez. 5^, 06/03/2008, n. 15535).

Tuttavia è decorso il termine di prescrizione.

Al termine ordinario di sette anni e sei mesi ex art. 157 e segg. c.p. si deve aggiungere il tempo di 210 giorni di sospensione del dibattimento di primo grado e quello di 77 giorni per il dibattimento di secondo grado; per cui la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, dato che il fatto è stato commesso fino al 1 giugno 2003.

L’infondatezza del primo motivo importa che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, essendo il reato alla data odierna estinto per il decorso del termine di prescrizione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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