Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 6850 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La snc Impresa Edile Stradale di Gianni Mario e Marchetti Francesco e l’Impresa individuale Piantoni Giuseppe, costituivano un raggruppamento temporaneo di imprese al fine di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori del primo piano generale attrezzature pubbliche urbane, indetta dal Comune di Calcio per l’importo complessivo di L. 1.253.031.491. La snc Marchetti veniva nominata capogruppo. Il 9 aprile del 1991, vinta la gara dall’ATI con un ribasso d’asta del 7,70%, fu stipulato il contratto di appalto.

In ordine all’esecuzione del contratto sorgeva controversia fra l’Impresa Edile Stradale e l’impresa Piantoni.

P.G., nella qualità di titolare di quest’ultima, conveniva davanti al tribunale di Bergamo la snc Impresa Edile Vigani e Marchetti chiedendone la condanna al pagamento delle seguenti somme:

A) L. 29.142.734 come differenza tra lo sconto riconosciuto dal P. al Comune appaltante e quello riconosciuto, in tesi andando contro gli accordi di associazione, dalla snc;

B) L. 15.892.515, quali interessi per il ritardo nei pagamenti subiti a seguito dell’inerzia della convenuta snc nei confronti del Comune di Calcio.

C) L. 21.672.791 a titolo di differenza fra quanto percepito dalla convenuta (L. 910.710.455) e quanto corrisposto alla attrice impresa individuale (L 879.037.664);

D) L. 60.609.612 per non avere la convenuta, a dire dell’attrice impresa individuale, inserito nel conto finale le riserve riguardanti gli stati di avanzamento e le liquidazioni che invece essa attrice pretendeva.

Si costituiva la Impresa Edile stradale convenuta e chiedeva il rigetto della domanda, proponendo riconvenzionale di risarcimento dei danni che quantificava in L. 17.393.434. Sosteneva che l’attrice aveva eseguito i lavori con difetti ai quali essa convenuta aveva dovuto porre rimedio.

Il Tribunale condannava la convenuta a pagare all’Impresa Piantoni la somma di L. 214.218, oltre interessi legali, rigettando tutte le altre domande proposte da entrambe le parti. Compensava le spese di lite.

Sostanzialmente il primo giudice riteneva fondata soltanto la marginale domanda dell’attrice relativa alle riserve innanzi menzionate.

L’impresa Piantoni proponeva due distinti appelli. Il primo, in data 23 aprile 2002, notificandolo alla Edil Strade Presolana S.r.l., il quale dava luogo alla causa n. 385 del 2002. Il secondo, in data 12 luglio del 2002, notificandolo alla Edil Strade Vigani S.r.l., già Edil Strade Presolana S.r.l., già Vigani e Marchetti S.r.l., già Impresa Edile Stradale Vigani Mario e Marchetti Francesco snc. Detto ultimo appello dava luogo alla causa n. 694 del 2002.

Il difensore dell’appellante Impresa Piantoni, inoltre, dopo di aver notificato l’appello alla Edil Strade Presolana s.r.l. (causa n. 385 del 2002), scriveva una lettera alla medesima,con la quale, facendo presente che essa era stata erroneamente convenuta in giudizio, dichiarava di rinunciare agli atti del medesimo e la invitava a non costituirsi.

Nessuno compariva alla prima udienza la quale veniva rinviata ad una successiva udienza ai sensi dell’art. 348 c.p.c., nella quale invece si costituiva l’Impresa Edile Stradale Vigani S.r.l. che, pur facendo presente di avere a suo tempo incorporato la Edil Presolana S.r.l., eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la predetta Edil Presolana non era mai stata parte in alcuna fase del giudizio di cui si trattava, iniziato dalla Impresa Piantoni.

La Corte d’appello di Brescia,pertanto,riunite le cause, con sentenza dichiarava l’estinzione del processo n. 385 del 2002 rilevando che, al momento in cui la rinuncia agli atti del giudizio di appello era stata comunicata, la convenuta S.r.l. Edil Presolana non si era costituita e non aveva alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. Riteneva pertanto che nella specie non fosse necessaria l’accettazione della rinuncia,non avendo la convenuta Presolana proposto alcuna domanda di merito. Quanto alla causa numero 694 del 2002, e dunque all’appello notificato alla Edil Strade Vigani S.r.l., la Corte disattendeva anzitutto l’eccezione, da questa preliminarmente avanzata, di carenza di legittimazione passiva.

Rilevava infatti che l’appellante aveva convenuto in giudizio la società ultima derivante dalla trasformazione della società che era stata parte nel giudizio di primo grado. E che l’appellata non era andata oltre una mera affermazione, sprovvista di alcuna allegazione.

Riteneva quindi che nel caso di raggruppamento di imprese, benchè il rapporto contrattuale esterno si crei solo tra la capogruppo, mandataria con rappresentanza, e l’ente pubblico appaltante, all’interno tuttavia le imprese mandanti possono pattuire condizioni specifiche particolari, anche diverse rispetto a quelle risultanti dal contratto stipulato dalla mandataria capogruppo. Riteneva, tuttavia, sulla base della documentazione prodotta dall’appellante, che l’Impresa Piantoni si era obbligata ad eseguire i lavori solo ed esclusivamente nei limiti di un ribasso d’asta contenuto del 4,50%.

Pertanto, avendo la mandataria snc praticato un più alto ribasso, nella misura del 7,70%, la Piantoni, benchè vincolata all’esterno ad eseguire i lavori alle predette condizioni, aveva diritto, in base al rapporto interno, a vedersi corrispondere la richiesta differenza.

Conseguentemente condannava l’appellata al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 14.527,52 oltre agli interessi, al titolo appena precisato.

Riteneva quindi inammissibile la domanda dell’appellante basata su una pretesa inerzia della appellata nel richiedere all’appaltante i dovuti pagamenti, per la ragione che l’appellante non aveva contestato una specifica delle ragioni di rigetto di detta pretesa adottate dal primo giudice, nella specie consistente nella circostanza secondo la quale, essendo stato il s.a.l. emesse la prima volta il 10 ottobre 1992, già dal 15 febbraio successivo, la Vigani, congiuntamente alla Piantoni, aveva inviato lettera di costituzione in mora. Dichiarava pure inammissibile l’ulteriore motivo di appello relativo alla prova del pattuito limite al ribasso d’asta, giacchè sul punto l’appellante non aveva argomentato a fronte dell’accertamento effettuato dal Tribunale ed adeguatamente motivato.

Rigettava l’appello incidentale in quanto non argomentato neppure esso.

Ricorre per Cassazione con atto articolato su due motivi la srl Impresa Edile Stradale Vigani.

Resiste e spiega ricorso incidentale la Impresa Edile Giuseppe Piantoni, con atto articolato su tre emotivi.
Motivi della decisione

Va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del suo ricorso s.r.l. Edil Strade Vigani lamenta la violazione agli artt. 306 e 105 c.p.c. Sostiene che la Corte d’appello di Brescia ha erroneamente dichiarato estinto il giudizio rubricato al n. 385/2002, ritenendo valida la rinuncia agli atti inviata dal difensore della impresa edile Giuseppe Piantoni alla Edil Strade Presolana, per la ragione che, non essendo questa costituita, non era necessaria la sua accettazione.

1.a. Il motivo è infondato. L’art. 306 c.p.c. stabilisce che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, il fondamento del diritto ad accettare la rinuncia, ovvero di quello, opposto, a non accettarla, sta nell’essere parte costituita nel giudizio. Non già di avere un interesse, posto pure che esso esista, alla partecipazione al giudizio, come ritiene il ricorrente. In alcun modo poteva dal giudice del merito riconoscersi siffatta posizione e la conseguente legittimazione all’intervenuta Edil Strade, oggi ricorrente, benchè questa fosse in base alla sua prospettazione, titolare di un interesse dipendente da quello dedotto in giudizio, giacchè essa era carente della posizione prevista dalla legge, ovvero di parte, convenuta e costituita.

E’ appena il caso di soggiungere che la condivisibile giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, relativa alla disciplina dell’intervento adesivo, autonomo ovvero dipendente, non soccorre la tesi del medesimo. Ciò che rileva nella fattispecie definita dall’art. 306 c.p.c. è l’attualità dell’interesse processuale, attualità che soltanto la posizione di parte convenuta, alla quale dunque si richiede uno specifico bene nella vita, può legittimare ad un atto di disposizione quale è l’accettazione, ovvero il rifiuto, della rinuncia ad un giudizio sul relativo titolo.

2. Con il secondo motivo del suo atto la ricorrente lamenta che con motivazione del tutto inadeguata la Corte di merito, in accoglimento parziale dell’appello proposto dalla Impresa Edile Piantoni, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa al pagamento della differenza fra quanto corrisposto dal Comune di Calcio in applicazione del ribasso d’asta del 7,70%, e la diversa remunerazione che, sempre secondo la corte di merito, sarebbe stata pattuita fra le parti. La ricorrente sostiene che la motivazione adottata è frutto di una distorta interpretazione della clausola contrattuale di cui si tratta, contenuta nella convenzione che le parti hanno tra loro stipulato successivamente alla costituzione dell’Ati. Il motivo quindi riporta la clausola di cui si tratta e ne evidenzia gli aspetti che, a suo dire, comproverebbero l’erroneità dell’interpretazione fornita dal giudice del merito.

2.a. Il motivo è inammissibile giacchè tende ad introdurre nella fase di legittimità l’esame di una questione di merito, quale è l’interpretazione di un negozio di diritto privato che nel caso in esame è stata effettuata dal giudice del merito con motivazione pienamente adeguata. La corte di merito rileva che l’impresa Piantoni si era obbligata ad eseguire i lavori solo ed esclusivamente nei limiti di un ribasso contenuto nella misura del 4/50%.

Rileva come inconsistente, con motivazione contestata in questa sede, l’obiezione della avvenuta produzione in secondo grado soltanto del documento riportante tale pattuizione, giacchè, trattandosi di prova precostituita, essa poteva per la prima volta essere prodotta per l’appunto in grado di appello. Rileva che la convenzione di cui si tratta, sottoscritta, dice il giudice del merito, anche dall’odierna ricorrente, è successiva alla costituzione del raggruppamento di imprese (cosicchè essa inevitabilmente teneva conto delle ragioni per le quali il raggruppamento era stato costituito e degli interessi economici da regolare nella realizzazione dell’appalto di cui si tratta.

Osserva inoltre il giudice del merito (foglio 11 della sentenza) che, come si evince dall’atto introduttivo del primo giudizio, l’appellante aveva sempre richiesto la differenza fra "quanto praticato dall’appellata e quanto pattuito". Confermando dunque con il suo comportamento la predetta,ritenuta, comune intenzione delle parti contraenti.

Tutto ciò dunque, giova ripetere, da conto del percorso logico seguito dal giudice del merito e non fa emergere alcun vizio di contraddittorietà o di illogicità. 3. E’ inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale con il quale l’Impresa edile Giuseppe Piantoni lamenta la ritenuta inammissibilità, a sua volta, del secondo motivo di appello, relativo alla richiesta di risarcimento per la ritardata liquidazione del saldo. La Corte di merito infatti non ha esaminato il motivo di appello in questione ritenendolo inammissibile, perchè ha chiarito che al di là della fondatezza o meno del medesimo, in ogni caso l’appellante non aveva speso una parola per contestare l’altra, concorrente ratio decidendi adottata dal primo giudice sul punto in questione, costituite dalla circostanza, appunto valorizzata dalla sentenza del Tribunale, secondo la quale essendo stato il s.a.l. emesso per la prima volta il 10 ottobre 1992, sin dal 15 febbraio 1993 la Vigani, congiuntamente alla Piantoni, aveva inviato una lettera di costituzione in mora. Circostanza questa, aggiunge la corte di merito, come si è in precedenza narrato, che ex se escludeva la lamentata inerzia in capo alla convenuta, poi appellata.

La doglianza in esame dunque non identifica e non prende di mira la ratio sulla quale, a sua volta,la criticata statuizione della Corte di merito è stata emessa, ovvero la affermata mancata contestazione di una specifica statuizione del primo giudice.

4. Con il secondo motivo del suo ricorso incidentale l’Impresa Piantoni lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al punto della sentenza della Corte bresciana laddove essa ha mancato di accogliere il terzo motivo dell’appello, relativo questo alla richiesta di pagamento delle differenze fra quanto pattuito fra le parti per l’esecuzione dei lavori, ovvero L. 910.710.455, e la minor somma riconosciuta, ovvero L. 679.037.664.

Sostiene che la Corte non ha proceduto come avrebbe dovuto ad un riesame delle prove documentali e testimoniali come ad essa richiesto omettendo ogni motivazione sul punto.

4.a. Il motivo è inammissibile, come inammissibile era stato dichiarato il motivo di appello al quale il ricorrente incidentale oggi fa riferimento. La Corte di merito ha rilevato che il Tribunale ha esaminato la contabilità fornita dalla impresa Piantoni e le dichiarazioni rese dalla signora P.R., ed ha rilevato la genericità della critica fornita dall’appellante alla valutazione delle prove stesse. La Corte di Brescia peraltro rileva che mentre il primo giudice ha preso in considerazione tutto ciò che gli è stato offerto e che se non ha esaminato la convenzione del 12 dicembre 1990 ciò dipese semplicemente dal fatto che essa non era mai stata prodotta, la censura avverso tale capo della sentenza di primo grado è del tutto generica.

Scrive la sentenza oggi impugnata che l’appellante non ha proposto una sola parola di censura avverso l’iter argomentativo del primo giudice. Dunque correttamente il secondo giudice ha dichiarato inammissibile una censura generica e la stessa, con la medesima caratteristica di genericità, viene oggi avanzata davanti a questa Corte.

5. E’ inammissibile anche l’ultimo motivo del ricorso incidentale con il quale l’impresa Piantoni lamenta ancora la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al mancato accoglimento del quarto motivo di appello, a sua volta riguardante la domanda di pagamento dell’importo di L. 60.609.612 per aver eseguito, essa Impresa, quali varianti in corso di esecuzione d’opera, altri lavori che la capogruppo avrebbe dovuto formalmente comunicare al Comune affinchè fossero contabilizzati nella liquidazione finale. La ricorrente incidentale lamenta oggi, come ha fatto in secondo grado, la carenza e la contraddittorietà della motivazione del giudice che ha respinto una sua domanda, tuttavia nemmeno oggi indica le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto accoglierla.

6. I due ricorsi vanno complessivamente rigettati. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *