Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-03-2011, n. 6829 Contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 21 dicembre 2004 la Corte d’appello di Genova – pronunciando sull’appello proposto da A.A.M. nei confronti di PROFIT SIM Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a., Lloyd’s Of London, Qbe International Insurance Limited. Cna International Reinsurance Company Ltd e Fallimento M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Chiavar in data 19 marzo 2002. che aveva respinto la domanda con la quale la medesima A. aveva chiesto, con citazione notificata il 22 luglio 1999, la condanna di PROFIT SIM s.p.a. alla restituzione, oltre al risarcimento degli ulteriori danni da liquidarsi in separata sede, della complessiva somma di L. 650.356.557 da lei versata per l’acquisto di certificati di deposito ad M.A., promotore finanziario operante per la suddetta società, che si era indebitamente appropriato di tale somma – in accoglimento del gravame condannava la PROFIT SIM s.p.a. al pagamento in favore dell’ A. della somma di Euro 335.881.13 (pari a L. 650.356.557), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, e al risarcimento del danno ulteriore, da determinarsi in separata sede. Con la medesima sentenza, inoltre, la Corte di merito dichiarava Lloyd’s Of London, Qbe International Insurance Limited e dia International Reinsurance Company Ltd. chiamate in causa nel giudizio di primo grado dalla convenuta quali società presso le quali era assicurata, tenute a garantire la PROFIT SIM s.p.a. in ordine a quanto da questa dovuto alla A., previa detrazione dello scoperto contrattualmente previsto ed entro il limite massimo di indennizzo stabilito nei contratti di assicurazione, dichiarando infine improcedibili le domande di garanzia proposte nel giudizio di primo grado da PROFIT SIM s.p.a..

Lloyd’s Of London, Qbe International Insurance Limited e Cna International Reinsurance Company ltd nei confronti del Fallimento M.A..

2. A fondamento della decisione, la Corte d’appello di Genova così motivava:

a – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado – che aveva ritenuto mancare la prova del fatto costitutivo allegato a fondamento della domanda risarcitoria e consistente nell’avvenuta erogazione da parte della A. al M. della somma di denaro indicata dall’attrice – la prova di tale fatto costitutivo doveva ritenersi conseguita sulla base di un triplice ordine di elementi, ossia, in primo luogo, gli accertamenti compiuti nel procedimento penale celebratosi a carico del M.. imputato di bancarotta fraudolenta e di truffa pluriaggravata e continuata in danno della A. e di numerose altre persone, nonchè le risultanze delle schede di prenotazione dei certificati di deposito sottoscritte dalla A. e la dichiarazione a firma del M., sottoscritta il 5 marzo 1998, che aveva confermato l’avvenuta prenotazione da parte dell’ A. di titoli di natura e di importo corrispondenti a quelli indicati in atti;

b – in particolare, il giudice penale aveva accertato che la A. aveva sottoscritto schede di prenotazione di certificati di deposito emessi da Mediocredito Lombardo s.p.a. rivelatisi inesistenti, versando al M., a mezzo di assegni bancari, la complessiva somma di L. 744.702.990. ottenendo il limitato rimborso di L. 90.000.000 e subendo quindi un danno definitivo di L. 654.702.990:

tale accertamento, compiuto sulla base di molteplici e attendibili elementi istruttori (compresa una consulenza tecnica di natura contabile), era stato posto a base della sentenza di condanna del M., sostanzialmente confermata dalla Corte di appello, che aveva soltanto modificato l’entità della pena sull’accordo delle parti;

c – le schede di prenotazione, recanti l’intestazione della PROFIT contenevano l’indicazione di somme per l’importo complessivo di L. 650.748.557, approssimativamente corrispondente, anche se di poco superiore, a quello precisato ne petitum dell’appellante; inoltre la dichiarazione sottoscritta dal M. il 5 marzo 1998 conteneva la precisazione che "il capitale in essere al 1 gennaio 1998" ammontava a L. 744.702.990, con l’ulteriore indicazione dell’avvenuta restituzione di L. 90.000.000;

d – confermava tale quadro probatorio la deposizione della teste An., la quale, se pur nulla aveva potuto riferire sul versamento delle somme da parte della A., era stata presente quando il M. si era impegnato a restituire la somma di oltre L. 650 milioni:

e – sulla scorta di tale ricostruzione dei fatti, doveva esser riconosciuta la responsabilità della SIM convenuta, alla stregua del disposto della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 4, che assoggetta espressamente le società di intermediazione mobiliare alla responsabilità solidale per i danni cagionati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate e nel quadro delle attività funzionali a tali incombenze, anche quando tali danni siano conseguenti a fatti illeciti accertati in sede penale; in particolare, non era necessario configurare una specifica congruenza del comportamento concretamente posto in essere dal promotore con gli scopi perseguiti dalla società di intermediazione attraverso la sua attività, essendo sufficiente la configurabilità di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli;

restava altresì irrilevante che nella specie la A. avesse mostrato di ignorare la PROFIT SIM come propria controparte contrattuale ed avesse voluto instaurare un rapporto personale e diretto con il M. -, in quanto la consegna delle somme era comunque avvenuta nei confronti di un soggetto che si presentava qualificato dalle mansioni di promotore finanziario e dall’uso di strumenti documentali tipici delle operazioni di legittimo investimento mobiliare, avvalorati dall’espressa indicazione in essi contenuta della SIM di riferimento;

f – nella fattispecie in esame si ponevano in evidenza anche estremi di culpa in vigilando nella condotta della SIM, per la mancata adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno cagionato da comportamenti anomali del promotore, in particolare per l’omesso tempestivo controllo sulla modulistica restituita dal M. alla SIM e soprattutto sulle schede di prenotazione, delle quali il M. stesso aveva potuto compiere la materiale falsificazione;

g – era altresì da escludere che la A. avesse dato causa al danno da lei subito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 c.c., in particolare per la mancata osservanza, nella consegna al M. dell’equivalente pecuniario dei titoli, delle modalità previste dalla legge e indicale nella modulistica, secondo cui ogni pagamento doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile, a favore de soggetto emittente o della SIM di riferimento, ovvero a favore del sottoscrittore stesso con girata piena seguita da clausola di non trasferibilità; ciò perchè era ragionevole ritenere che la A., tenuto anche conto del suo livello socio-cultuale, fosse stata resa edotta delle modalità di pagamento, non attraverso la consultazione del prospetto informativo e dei moduli contrattuali, ma proprio tramite le informazioni fornite dal promotore in cui riponeva fiducia; comunque, anche a voler riconoscere la rilevanza causale nella produzione dell’evento finale dell’errore di convincimento in ordine alla regolarità dei pagamenti, risolvendosi tale errore nell’omissione di quelle cautele che la normativa prevede in tema di acquisto dei prodotti finanziari, esso non integrava gli estremi di una causa autonoma e concorrente con la condotta fraudolenta del promotore, qualificandosi piuttosto come subcausa che trovava la sua matrice proprio in tale condotta, rispetto alla quale si poneva in rapporto di derivazione consequenziale e nella quale risultava giuridicamente assorbita in base al principio per cui causa causae est causa causati:

h – in ordine alla determinazione del contenuto dell’obbligazione risarcitoria, la condanna della PROFIT doveva essere pronunciata limitatamente alla minore delle differenti somme indicate in atti, pari a L. 650.356.557, sulla quale si era concentrata anche la domanda della A., che non avrebbe potuto essere superata se non incorrendo in un vizio di ultrapetizione.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, la PROFIT SIM. Resistono con controricorso A.A.M., Cx Reinsurance Company Limited (già Cna International Reinsurance Company Lld) e Lloyd’s Of London. Le due compagnie assicuratrici propongono anche ricorso incidentale, articolato su sci motivi, mentre non hanno svolto attività difensiva la Qbe International Insurance Limited e il Fallimento M.A., La controricorrente e le ricorrenti incidentali hanno anche depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto attinenti air impugnazione della medesima sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale PROFIT SIM s.p.a. – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e insufficienza e contraddittorietà della motivazione – censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha affermato "…che la prova del fatto oggettivo di cui trattasi…" (ossia la consegna al M. della somma necessaria all’acquisto dei certificati di deposito) "…deve ritenersi conseguita in via di soddisfacimento del criterio generale distributivo dell’onere della prova dettato dall’art. 2697 c.c….".

Al riguardo la ricorrente afferma che:

– i giudici di appello si sono contraddetti, da un lato sostenendo che il giudice penale aveva accertato che la A. aveva sottoscritto le schede di prenotazione dei certificati di deposito emessi da Mediocredito Lombardo, rivelatisi inesistenti, versando al M. assegni bancari per la complessiva somma di L. 744.702.990. ottenendo la restituzione di L. 90.000.000 e subendo quindi un danno definitivo di L. 654.702.990. e. per altro verso, riconoscendo che l’accertamento svolto nel processo penale non poteva esplicare, nel giudizio civile promosso nei confronti della PROFIT SIM, rimasta estranea a tale giudizio penale, l’efficacia probatoria conferita dagli artt. 651 e 654 c.p.p., al giudicato penale;

– gli assegni bancari che la A. ha affermato aver consegnato al M. non sono mai stati prodotti nel giudizio penale, nè in sede di insinuazione al passivo del Fallimento M. e neppure nel primo e secondo grado del presente giudizio civile;

– le schede di prenotazione dei certificati di deposito, come anche rilevato dal Tribunale di Chiavari, erano incomplete, perchè mancanti della indicazione di come fossero state versate le somme che la A. ha asserito di aver investito; le schede stesse, inoltre, indicavano chiaramente i mezzi di pagamento ammessi, in ottemperanza all’art. 14, comma 9, del Regolamento Consobn. 5388 del 1991;

– con riferimento alla dichiarazione del M. del 5 marzo 1998. che, secondo la Corte territoriale confermerebbe in linea di fatto l’avvenuta prenotazione dei titoli da parte dell’ A. per la somma di circa L. 650 milioni, non si è tenuto conto del principio giurisprudenziale per il quale la confessione giudiziale o stragiudiziale ha efficacia di prova solo ai danni di chi la rende e non ai danni di altri soggetti, quali debitori solidali o comunque litisconsorti facoltativi;

– del tutto irrilevante, ai fini della prova della consegna del denaro al M. era la testimonianza resa dall’ An..

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, nonchè insufficienza della motivazione, e afferma che il principio della responsabilità oggetti va o indiretta delle SIM per i fatti illeciti compiuti dai propri promotori nell’ambito dell’attività da questi ultimi svolta per le SIM stesse, non può essere interpretato quale fonte illimitata di tutela in favore di quegli investitori che palesemente violano le previsioni di legge e dei regolamenti, nè quale vincolo assoluto di responsabilità oggettiva della SIM per i comportamenti dei promotori finanziari, o per le attività da questi personalmente svolte al di fuori dei mandati loro conferiti. Al riguardo deduce che:

– la A., come desumibile dalla documentazione in atti, ha sempre riconosciuto come proprio debitore il solo M., considerandolo non quale mandatario di PROFIT SIM, ma quale autonomo soggetto di imputazione di interessi; di conseguenza non può invocarsi la responsabilità oggettiva della SIM L. n. 1 del 1991, ex art. 5, comma 4, in quanto il M. non ha svolto presso la A. attività di mandatario della PROFIT:

– è infondata anche la tesi dell’asserita culpa in vigilando della PROFIT. stante la palese conoscenza da parte della A. della circostanza che il M.. imprenditore autonomo e
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale e rigetta il secondo motivo di entrambi i ricorsi. Accoglie nei termini di cui in motivazione, con riferimento ad entrambi i ricorsi, il terzo e il quinto motivo, quest’ultimo limitatamente alla censura relativa alla configurabilità dell’ulteriore danno patrimoniale, e dichiara assorbito il quarto motivo di entrambi i ricorsi. Respinge il sesto motivo del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in ordine alle censure accolte e rinvia, anche per la spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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