Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-01-2011) 11-02-2011, n. 5331 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. O.F. ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione specificato in epigrafe, denunciando la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, per non essere stato avvisato, quale persona offesa dal reato di cui all’art. 392 c.p., della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante ne avesse fatta espressa domanda.

2. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

L’art. 409 c.p.p., comma 5 – che richiama l’art. 127, comma 5, che a sua volta rimanda al primo comma dello stesso articolo – riconosce espressamente alla persona offesa dal reato la legittimazione a ricorrere per cassazione contro l’ordinanza di archiviazione pronunciata all’esito dell’udienza camerale celebrata senza che alla persona medesima, di tale udienza, sia stato dato avviso.

Orbene, a maggior ragione deve ritenersi che uguale rimedio spetti alla persona offesa, la quale, nonostante l’espressa domanda di essere preavvertita, venga privata dell’avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero (v. sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 16.7.1991). Infatti l’omessa notificazione dell’avviso anzidetto, impedendo alla persona offesa di presentare opposizione, preclude in radice la possibilità di instaurare il contraddittorio proprio dell’udienza camerale, realizzando un vizio ancor più grave di quello derivante dall’omesso avviso alla persona che abbia proposto opposizione, della data fissata per l’udienza medesima.

Il decreto impugnato, siccome emesso senza che la persona offesa sia stata avvisata della richiesta di archiviazione, deve dunque essere annullato perchè illegittimo, e gli atti vanno restituiti al pubblico ministero affinchè disponga la notificazione dell’avviso, come prescrive l’art. 408 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

La corte di cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso di giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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