DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2012 Determinazione della percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2012, in attuazione….

…dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7-9-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della
Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12,
con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i
criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti
legislativi di attuazione della delega, nonche’ quelli specifici
concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e
citta’ metropolitane ed il coordinamento e l’autonomia di entrata e
di spesa degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», ed, in
particolare, l’art. 2, comma 4, il quale attribuisce ai comuni una
compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, la cui
percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche;
Rilevato che il predetto art. 2, comma 4, assume a riferimento, ai
fini dell’attribuzione della compartecipazione all’imposta sul valore
aggiunto ai singoli comuni, il territorio su cui si e’ determinato il
consumo che ha dato luogo al prelievo;
Visti gli articoli 2, comma 4, ultimo periodo, e 14, comma 10,
dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011, i quali dispongono
che l’assegnazione di tale compartecipazione avvenga, in sede di
prima applicazione ed in attesa della determinazione del gettito
dell’imposta sul valore aggiunto ripartito per comune, sulla base del
gettito della citata imposta ripartito per provincia, suddiviso per
il numero degli abitanti di ciascun comune ovvero, fino a quando non
siano disponibili le informazioni necessarie per assicurare
l’assegnazione sulla base del gettito per provincia, sulla base del
gettito della medesima imposta distinto per regione, suddiviso per il
numero degli abitanti di ciascun comune;
Visto, altresi’, l’art. 13, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, il quale dispone che le citate disposizioni di cui
all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 2, nonche’ al comma 10
dell’art. 14 del decreto legislativo n. 23 del 2011, non trovano
applicazione per gli anni 2012, 2013 e 2014;
Visto l’art. 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
23 del 2011, come modificato dall’art. 13, comma 18, del
decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede che per gli anni
2012, 2013 e 2014 la predetta compartecipazione comunale al gettito
dell’imposta sul valore aggiunto vada ad alimentare il Fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al medesimo comma 3, dell’art. 2,
del decreto legislativo n. 23 del 2011, secondo le modalita’
stabilite ai sensi del comma 7, dello stesso art. 2;
Visto, infine, l’art. 13, comma 19-bis del predetto decreto-legge
n. 201 del 2011, il quale statuisce che per gli anni 2012, 2013 e
2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, e’
esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente
equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che l’importo finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, determinato sulla base dei pertinenti articoli
del capitolo 1023 dello stato di previsione dell’entrata, rientranti
nell’ambito dell’unita’ previsionale relativa al gettito derivante
dall’attivita’ ordinaria di gestione, e’ pari a 3.024 milioni di
euro;
Considerato, altresi’, che il gettito dell’imposta sul valore
aggiunto, determinato in base alle previsioni iscritte sul capitolo
1203 dello stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario
2012, risultanti dalla relativa tabella allegata al decreto del 1
dicembre 2011, recante «Ripartizioni in capitoli delle Unita’ di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014», pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 271 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – serie generale – n. 297 del 22 dicembre 2011,
al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante
all’Unione europea a titolo di risorse proprie, nonche’ di quella
riconosciuta alle regioni a statuto speciale, e’ pari a 119.346
milioni di euro;
Rilevato, pertanto, che la percentuale della compartecipazione
all’imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a
statuto ordinario per l’anno 2012, finanziariamente equivalente alla
compartecipazione del due per cento al gettito dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, e’ pari al 2,53 per cento del suddetto
gettito dell’imposta sul valore aggiunto relativo all’anno 2012;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 19 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1

Percentuale di compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto
spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’anno
2012.

1. Per l’anno 2012, la percentuale di compartecipazione al gettito
dell’imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 2, comma 4, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, spettante ai comuni delle
regioni a statuto ordinario, e’ determinata in misura pari al 2,53
per cento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto relativo
all’anno 2012, calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli,
della quota spettante all’Unione europea a titolo di risorse proprie
nonche’ della compartecipazione alla medesima imposta riconosciuta
alle regioni a statuto speciale, in quanto finanziariamente
equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo e sara’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell’economia
e delle finanze
Monti

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 355

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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