DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012 Determinazione dell’aliquota della compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, in attuazione dell’articolo 18…

…comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7-9-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

e

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della
Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12,
con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i
criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti
legislativi di attuazione della delega, nonche’ quelli specifici
concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e
citta’ metropolitane ed il coordinamento e l’autonomia di entrata e
di spesa degli enti locali;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante
«Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto ordinario e delle province, nonche’ di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», ed, in
particolare, il Capo II del predetto decreto, le cui disposizioni
assicurano, ai sensi dell’art. 16, l’autonomia di entrata delle
province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente
soppressione di trasferimenti statali e regionali, individuando,
altresi’, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle
province ubicate nelle regioni a statuto ordinario;
Visto l’art. 18, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 68 del
2011, che dispone la soppressione, a decorrere dall’anno 2012, dei
trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite
il ricorso all’indebitamento, in conto capitale alle province delle
regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalita’ e
permanenza, nonche’ dell’addizionale provinciale all’accisa
sull’energia elettrica di cui all’art. 52 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504;
Visto l’art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha istituito, per l’anno 2003, una compartecipazione provinciale al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura
dell’uno per cento del riscosso in conto competenza affluito al
bilancio dello Stato per l’esercizio 2002, quali entrate derivanti
dall’attivita’ ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023;
Considerato che detta compartecipazione provinciale al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e’ stata annualmente
prorogata, da ultimo, per l’anno 2011, dall’art. 2, comma 45, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Visto l’art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del
2011, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2012 l’aliquota
della compartecipazione provinciale all’IRPEF di cui al citato art.
31, comma 8, della legge n. 289 del 2002, e’ stabilita in modo tale
da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali
soppressi ai sensi del comma 2 del medesimo art. 18 nonche’ alle
entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5;
Visto l’art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011,
secondo il quale il gettito della predetta compartecipazione
provinciale all’IRPEF di cui all’art. 18, comma 1, del medesimo
decreto alimenta il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di
cui allo stesso art. 21;
Considerato che l’importo dei trasferimenti statali alle province
da sopprimere ai sensi del comma 2, dell’art. 18, del decreto
legislativo n. 68 del 2011, e’ pari ad € 226.651.839,00;
Considerato che il gettito derivante dalla soppressa addizionale
provinciale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’art. 52 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e’ pari ad
€ 813.265.984,00;
Rilevato, pertanto, che la somma delle due predette componenti e’
pari all’importo complessivo di €. 1.039.917.823,00;
Considerato, altresi’, che il gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, sulla base delle previsioni iscritte sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata del
bilancio dello Stato per l’anno 2012 quali entrate derivanti
dall’attivita’ ordinaria di gestione, risulta pari a
€ 173.773.030.000;
Rilevato che l’aliquota di compartecipazione provinciale all’IRPEF
tale da assicurare alle province delle regioni a statuto ordinario
entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi
del comma 2 dell’art. 18 del citato decreto legislativo n. 68 del
2011 nonche’ alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai
sensi del comma 5, del predetto art. 18 e’ pari allo 0,60 per cento;
Visti i commi 4 e 7, dell’art. 18, del citato decreto legislativo
n. 68 del 2011, i quali prevedono che l’aliquota della
compartecipazione provinciale all’IRPEF possa essere successivamente
incrementata in misura corrispondente alla individuazione di
ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione e che
alle province sia garantito che le variazioni annuali del gettito
relativo alla compartecipazione provinciale all’IRPEF loro devoluta
ai sensi del medesimo art. 18 non determinino la modifica delle
aliquote di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato – citta’ ed
autonomie locali ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella seduta del 1° marzo 2012;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il
Ministro per la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2011, n. 269, recante
nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Aliquota di compartecipazione all’Irpef
delle province delle regioni a statuto ordinario

1. L’aliquota della compartecipazione all’imposta sul reddito delle
persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, di
cui all’art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e’
determinata in misura pari allo 0,60 per cento del gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo
all’attivita’ ordinaria di gestione, iscritto sul pertinente capitolo
dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo e sara’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Il Ministro
per gli affari regionali, il turismo
e lo sport
Gnudi

Il Ministro
per la coesione territoriale
Barca

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 377

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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