DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 154 Regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 211 del 10-9-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
che prevede l’emanazione di un regolamento per semplificare ed
adeguare la disciplina recata dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni di cui al citato
articolo 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1998, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 aprile 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 10 maggio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti
abitualmente dimoranti nel comune in base all’ultimo censimento della
popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della
presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera a).»;
b) all’articolo 13:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono
essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono
verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a),
b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella
predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto
nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del
Ministero dell’interno.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono
sottoscritte di fronte all’ufficiale d’anagrafe ovvero inviate al
comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le
modalita’ di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio
sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai
quali inoltrare le dichiarazioni.»;
3) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. L’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di
avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
c) all’articolo 16, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di persona che dichiari per se’ e/o per i
componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di
anagrafe da’ comunicazione della dichiarazione resa dall’interessato
all’ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente
iscrizione anagrafica affinche’ questo, qualora non sia stata a suo
tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla
cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto.
L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di
precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per
l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una
iscrizione con provenienza dall’estero.»;
d) all’articolo 17, comma 1, le parole: «tre giorni dalla data di
ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle
dichiarazioni rese» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni
lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato
civile o dalle dichiarazioni rese.»;
e) l’articolo 18 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Procedimento d’iscrizione e variazione anagrafica). –
1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle
dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c),
l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni
delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data
della presentazione delle dichiarazioni.
2. Nel procedimento d’iscrizione anagrafica per trasferimento di
residenza da altro comune o dall’estero dei cittadini iscritti
all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe, effettuata l’iscrizione, provvede
alla immediata comunicazione, con modalita’ telematica, al comune di
provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle
dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente
cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza
di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire
dall’acquisizione dei dati degli interessati, il comune di
cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al
comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei
dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova
iscrizione, con modalita’ telematica, le eventuali rettifiche ed
integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta
cancellazione. Fino all’acquisizione dei dati, l’ufficiale d’anagrafe
del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla
residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e
ad ogni altro dato detenuto dall’Ufficio.
4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia
proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione
ne sollecita l’attuazione, dando comunicazione alla prefettura
dell’avvenuta scadenza dei termini da parte del comune
inadempiente.»;
f) dopo l’articolo 18 e’ inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e
ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). – 1. L’ufficiale
d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a), b) e
c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla
legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine
l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli
eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di
iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia
all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme
alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia
effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate
o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle
stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione
anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della
dichiarazione.
3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione
dell’interessato a decorrere dalla data della ricezione della
dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso
di dichiarazione d’iscrizione per trasferimento da altro comune o da
comune di iscrizione AIRE, l’ufficiale d’anagrafe comunica
immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune
di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della
posizione anagrafica dell’interessato con decorrenza dalla data di
ricezione della dichiarazione.";
g) dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Vertenze anagrafiche) – 1. Le vertenze che
sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse
interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero
dell’interno, sentito l’Istituto nazionale di statistica, se esse
interessano comuni appartenenti a province diverse.
2. Le segnalazioni al Ministero dell’interno vengono effettuate
dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni
accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei
comuni interessati, con eventuale parere.»;
h) all’articolo 20, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere
intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono
essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la
data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza,
l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresi’ indicati i
seguenti dati: la paternita’ e la maternita’, ed estremi dell’atto di
nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonche’ estremi dei
relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la
condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della
carta d’identita’.»;
i) all’articolo 23, comma 1, le parole da: «anche» a:
«statistica» sono soppresse.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Cancellieri, Ministro dell’interno

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2012
Registro n. 6 Interno, foglio n. 201

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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