T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-02-2011, n. 383 Deliberazione Edilizia e urbanistica, Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con deliberazione del Consiglio n. 155 del 16.12.2009, il Comune di Melegnano approvava definitivamente il Programma Integrato di Intervento (PII), in variante al vigente Piano Regolatore Generale (PRG), sull’area c.d. ex Enel, in via XXIII Marzo 1848 – via Pio IV, programma presentato dalla società I.M.G.P. Srl (d’ora innanzi, per brevità, anche solo "Monte Grappa", oppure "Società").

Gli esponenti, qualificatisi come residenti e/o proprietari di immobili ubicati nelle immediate vicinanze del lotto interessato all’intervento, proponevano il presente ricorso, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione dell’art. 25 comma 7 e degli articoli 87 e seguenti della LR 12/2005, violazione della delibera di Giunta Regionale n. 6/44161 del 9.7.1999 di approvazione della circolare applicativa dei PII ed eccesso di potere per assenza di idoneo atto presupposto all’approvazione del PII, per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e genericità del documento di inquadramento;

2) violazione dell’art. 25 e degli articoli 87 e seguenti della LR 12/2005 e degli indirizzi fissati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/9413 del 6.5.2009 ed eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti normativi per il ricorso allo strumento del PII, per sviamento, contraddittorietà, manifesta abnormità ed erroneità della scelta amministrativa;

3) violazione dell’art. 4 della LR 12/2005, della direttiva 2001/42/CE, degli articoli 6, 6.3, 11 e 12 del D.Lgs. 152/2006, degli indirizzi generali approvati dal Consiglio Regionale della Lombardia nella seduta del 13.3.2007 n. VIII/351, della delibera di Giunta Regionale del 27.12.2007 n. 8/6420, della Convenzione di Aarhus del 25.6.1998, ratificata con legge 16.3.2001 n. 108 ed eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta, carenza di motivazione, violazione del principio di democraticità e di partecipazione alle scelte ambientali;

4) violazione dell’art. 5.7 della delibera di Giunta Regionale del 27.12.2007, n. 8/6420, dell’art. 3.2.2 del Regolamento Locale di Igiene ed eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà con le linee interpretative dell’ARPA ed eccesso di potere per carenza di istruttoria;

5) violazione del combinato disposto dell’art. 11 comma 5 e dell’art. 88 comma 2bis della LR 12/2005, della delibera di Giunta Regionale n. 8/1681 del 29.12.2005, dei principi previsti dal Documento di inquadramento, dell’art. 12 della legge 241/1990, degli articoli 1 e seguenti e dell’art. 28.2 delle NTA del Comune di Melegnano, dell’art. 97 della Costituzione ed eccesso di potere per mancanza dei presupposti, sviamento e genericità della previsione incentivante, violazione dei principi di legalità e di tipicità dei poteri amministrativi;

6) violazione degli articoli 87 e seguenti della LR 12/2005, dell’art. 41 quinquies della legge 1150/1942, degli articoli 1, 2, nonché dell’art. 28.2 delle NTA del Comune di Melegnano, dell’art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, perplessità, eccesso di volumetrica rispetto a quella ammissibile in base alle norme tecniche di attuazione del PRG;

7) violazione degli articoli 90, 93, 44 e seguenti della LR 12/2005, degli articoli 28 e seguenti della legge 457/1978, dell’art. 28 della legge 1150/1942, dell’art. 4 della legge 847/1964, dell’art. 16 del DPR 380/2001, degli articoli 4 e 5 delle NTA del Comune di Melegnano ed eccesso di potere per travisamento di fatto e per difetto dei presupposti, insufficiente dotazione di aree per servizi ed attrezzature pubbliche, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contraddittorietà e contrasto con l’interesse pubblico, erroneità dei presupposti;

8) violazione dell’art. 90 della LR 12/2005, dell’art. 4 della legge 847/1964 ed eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione dei principi generali in materia di pianificazione, carenza della dotazione di infrastrutture primarie e secondarie, incoerenza della programmazione urbanistica nel suo insieme, violazione del documento di inquadramento;

9) violazione dell’art. 46 e dell’art. 90 commi 4 e 5 della LR 12/2005, della delibera di Giunta Regionale n. 6/44161 del 9.7.1999, eccesso di potere per carenza e difetto di motivazione, errata applicazione del principio di monetizzazione degli standard, sviamento, violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione del documento di inquadramento;

10) violazione degli articoli 5.6.4. e 5.7 del Regolamento edilizio comunale, violazione delle distanze legali dal confine, eccesso di potere per carenza di istruttoria;

11) violazione della LR 12/2005 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, violazione dell’obbligo di ripubblicazione del piano, dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;

12) illegittimità costituzionale dell’art. 11 comma 5 della LR 12/2005 per contrasto con l’art. 117 secondo comma lettera l) e terzo comma della Costituzione, nonché per contrasto con i principi fondamentali in materia di "governo del territorio" e quindi violazione dell’art. 117 della Costituzione; illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 42 della Costituzione, violazione del DM 1444/1968.

Si costituivano in giudizio il Comune e la Monte Grappa, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.

Alla pubblica udienza del 27.1.2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, deve essere affrontata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sollevata dai difensori di entrambe le parti evocate in giudizio.

L’eccezione risulta fondata, per le ragioni che seguono.

I ricorrenti si sono qualificati come proprietari di immobili oppure residenti nelle immediate vicinanze dell’area oggetto del PII e vorrebbero trarre la loro legittimazione ed il loro interesse a ricorrere dall’asserita circostanza che la realizzazione dell’intervento urbanistico determinerebbe un peggioramento del loro standard di vita – a causa dell’incremento del carico insediativo – ed una diminuzione del valore dei loro immobili, per la vicinanza delle nuove abitazioni.

Sul punto, occorre premettere che in ordine all’impugnazione dei piani urbanistici generali e di quelli attuativi di questi ultimi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è giunta ormai alla conclusione che la mera "vicinitas" di un fondo o di una abitazione all’area oggetto di intervento non sia sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse al ricorso, dovendo invece la parte attrice dare la prova concreta della specifica lesione inferta dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica.

Questo per evitare che un’eccessiva dilatazione del concetto di "interesse ad agire" (ex art. 100 del codice di procedura civile), applicato ai piani urbanistici, consenta l’impugnativa anche a soggetti titolari di un interesse di mero fatto (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 13.7.2010, n. 4545 e sez. IV, 30.11.2010, n. 8365, la quale ultima ha confermato la sentenza di questa Sezione II, n. 5170/2009).

La giurisprudenza della scrivente Sezione, dal canto suo, ha anch’essa richiesto, ai fini della legittimazione all’impugnazione di piani urbanistici, anche attuativi, che l’esponente fornisca la prova non solo della vicinanza del proprio fondo a quello oggetto del piano, ma anche dell’effettività del danno derivante dall’intervento urbanistico (si vedano: TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17.1.2011, n. 90 e 9.5.2008, n. 1551, con la giurisprudenza ivi richiamata, fra cui di importanza rilevante è la decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 10.4.2008, n. 1548, nella quale si legge che: "Nelle controversie attinenti alla realizzazione di interventi edilizi….devono ritenersi titolati all’impugnativa solo i soggetti che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, per effetto della realizzazione dell’intervento controverso").

Ciò premesso, nel caso di specie gli esponenti, pur lamentando genericamente di subire un danno dall’intervento di cui al PII contestato, non appaiono però in grado di offrire concreta prova del danno stesso; sul punto occorre ancora evidenziare che tale ipotetico danno non può certo essere desunto dalle semplici caratteristiche delle opere previste nel Programma Integrato di Intervento.

Appare fuori dubbio, infatti, che un PII in variante allo strumento urbanistico generale sia destinato, per forza di cose, ad incidere in maniera profonda su una porzione di tessuto urbano, ai fini della sua riqualificazione, ma l’incisività dell’intervento non può di per sé, in mancanza di altri elementi, assurgere a prova del concreto nocumento a carico degli esponenti.

Appare invece provato, nel caso di specie, che il PII si indirizza su un’area – quella un tempo nella disponibilità di Enel Spa – ormai dismessa, estranea al profilo urbano ed al contesto sociale della città di Melegnano (cfr. doc. 5 del Comune, relazione tecnica, pag. 6).

Non si comprende, pertanto, quale interesse concreto ed attuale possono vantare i ricorrenti per opporsi ad un intervento di riqualificazione di un ambito urbano oggi abbandonato e privo di pregio, non armonicamente inserito nella zona circostante.

Non essendo stata data, in conclusione, alcuna prova del danno concreto derivante dal Piano attuativo ivi gravato, il presente ricorso deve dichiararsi inammissibile.

L’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità esime il TAR dalla trattazione del merito del gravame, oltre a rendere irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospetta nell’ultimo motivo di ricorso.

2. La peculiarità e la complessità delle questioni trattate inducono però il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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