Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-03-2011, n. 6776 Rapporto di lavoro

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bari con sentenza del 12.10.2004, espletata consulenza tecnica di ufficio, rigettava la domanda proposta da P.V. nei confronti dell’ENTE FERROVIE DELLO STATO S.p.A. (divenuta poi RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.) per il riconoscimento del diritto al pagamento della somma di equo indennizzo nella giusta misura in relazione l’effettiva menomazione. Tale decisione, appellata dal P., è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 3458 del 2008, che, sulla base di rinnovata consulenza tecnica di ufficio, ha escluso un danno neurogeno periferico in relazione alla patologia riscontrata fin dal 1986.

La stessa Corte ha osservato che il quadro patologico si era aggravato soltanto da 2007 e di tale aggravamento non si poteva tener conto in difetto di esplicita domanda di revisione proposta dal ricorrente. Dal che l’insussistenza del diritto al pagamento di differenze a titolo di equo indennizzo.

Inammissibili poi erano, secondo la Corte, le altre domande formulate in primo grado (interessi, rivalutazione, risarcimento danni), disattese dal primo giudice e non fatte oggetto da specifico gravame.

Il P. ricorre per cassazione con due motivi.

La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.) resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. e dell’art. 12 preleggi ( art. 360 c.p.c., n. 3). Al riguardo sostiene che il giudice di appello non ha fatto buon governo delle richiamate norme, in relazione alle quali avrebbe dovuto valutare anche le infermità sopravvenute nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario.

Con il secondo motivo il P. deduce insufficiente motivazione, per non avere il giudice d’appello considerato che esso ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento della causa di servizio e per non avere quindi lo stesso giudice specificato le ragioni di difformità del giudizio sanitario tra l’equo indennizzo e la causa di servizio.

2. Le esposte censure non colgono nel segno e vanno disattese.

La Corte territoriale – sulla base degli accertamenti del consulente – nominato in secondo grado- ha verificato l’incidenza delle patologie da cui era affetto l’appellante fin dal 1986, non tenendo conto, come già detto, del lamentato aggravamento, intervenuto soltanto nel 2007, in mancanza di esplicita domanda di revisione fornita dei necessari requisiti.

Trattasi di valutazione sorretta da adeguata e coerente motivazione, cui il ricorrente, oppone un diverso apprezzamento, non ammissibile in sede di legittimità.

La Corte barese ha poi spiegato, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le ragioni che non consentivano di conformarsi al giudizio sanitario relativo al riconoscimento della causa di servizio, richiamando al riguardo il consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la diversità dei due istituti (equo indennizzo e causa di servizio), ancorati a diversi presupposti e disciplinati da distinte norme (cfr Corte Costituzionale con sentenza n. 321 del 1997; Cass. n. 15074 del 26 giugno 2009; Cass. n. 14770 del 2008; Cass. n. 16546 del 2006; Consiglio di Stato n. 8051 del 2006).

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 20,00 – oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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